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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20931/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovereto visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto dichiarava inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del 06/10/2022, depositata nella stessa data, con cui il Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il delitto di evasione.2.

Avverso tale ordinanza presenta ricorso, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui, premesso che l'appello dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché erroneamente trasmesso, tramite PEC, direttamente alla cancelleria della Corte di appello di Trento (in data 21/10/2022), si rileva come la medesima cancelleria abbia tuttavia provveduto (in data 24/10/2022) a trasmettere l'atto al giudice competente, identificato in quello di primo grado, e che tale invio avrebbe sanato l'errore, sulla scia di quanto ritenuto da . una giurisprudenza di legittimità.

Si rileva, inoltre, che andrebbe comunque salvaguardato il diritto di difesa dell'imputato, il cui atto di appello dimostra, secondo i principi generali, la volontà di impugnare la sentenza.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha consentito il «deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici (comma 4).

Il medesimo articolo ha ulteriormente specificato (comma 6 -sexies, lett. e) che l'impugnazione è - tra le altre ipotesi - inammissibile «quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati (DGSIA).

3. Nel caso oggetto del presente giudizio il ricorrente ha inviato l'atto di impugnazione ad un indirizzo PEC (quello della Corte di appello) diverso da quello prescritto dal provvedimento del DGSIA (quello del giudice di primo grado).Come risulta dal ricorso, la cancelleria della Corte d'appello ha, peraltro, trasmesso la PEC in data 24/10/2022, e cioè dopo la scadenza del termine utile per l'impugnazione che, trattandosi di motivazione contestuale (art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.), era di quindici giorni dal deposito della sentenza, avvenuto in data 06/10/2022.

Ciò rende vieppiù inconferente la giurisprudenza citata nel ricorso, la quale, oltre a riferirsi alla diversa situazione della richiesta di differimento dell'udienza, riguarda il caso in cui l'atto inviato al diverso indirizzo • PEC sia comunque pervenuto, tempestivamente, all'ufficio competente (sez. 6, n. n. 28679 del 12/04/2021, Venuti, non mass.).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovereto visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rovereto dichiarava inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del 06/10/2022, depositata nella stessa data, con cui il Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il delitto di evasione.2. Avverso tale ordinanza presenta ricorso, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo con cui, premesso che l'appello dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché erroneamente trasmesso, tramite PEC, direttamente alla cancelleria della Corte di appello di Trento (in data 21/10/2022), si rileva come la medesima cancelleria abbia tuttavia provveduto (in data 24/10/2022) a trasmettere l'atto al giudice competente, identificato in quello di primo grado, e che tale invio avrebbe sanato l'errore, sulla scia di quanto ritenuto da . una giurisprudenza di legittimità. Si rileva, inoltre, che andrebbe comunque salvaguardato il diritto di difesa dell'imputato, il cui atto di appello dimostra, secondo i principi generali, la volontà di impugnare la sentenza. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha consentito il «deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici (comma 4). Il medesimo articolo ha ulteriormente specificato (comma 6 -sexies, lett. e) che l'impugnazione è - tra le altre ipotesi - inammissibile «quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati (DGSIA). 3. Nel caso oggetto del presente giudizio il ricorrente ha inviato l'atto di impugnazione ad un indirizzo PEC (quello della Corte di appello) diverso da quello prescritto dal provvedimento del DGSIA (quello del giudice di primo grado).Come risulta dal ricorso, la cancelleria della Corte d'appello ha, peraltro, trasmesso la PEC in data 24/10/2022, e cioè dopo la scadenza del termine utile per l'impugnazione che, trattandosi di motivazione contestuale (art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.), era di quindici giorni dal deposito della sentenza, avvenuto in data 06/10/2022. Ciò rende vieppiù inconferente la giurisprudenza citata nel ricorso, la quale, oltre a riferirsi alla diversa situazione della richiesta di differimento dell'udienza, riguarda il caso in cui l'atto inviato al diverso indirizzo • PEC sia comunque pervenuto, tempestivamente, all'ufficio competente (sez. 6, n. n. 28679 del 12/04/2021, Venuti, non mass.). 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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