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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02738/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30954-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA depositato il 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 30954 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dalla Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni ex artt. 36 - bis d.P.R . 600/1973 e 54-bisd.P.R. 633/1972 per gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.

2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, richiamava i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4126 del 2012, secondo cui la domanda di ammissione al passivo del credito erariale formulata direttamente dall’amministrazione creditrice non necessita dell’allegazione del ruolo.

Rilevava, tuttavia, che le comunicazioni di irregolarità scaturenti dalle dichiarazioni modello unico per gli anni 2014 e 2015 e allegate alla domanda di insinuazione erano state contestate innanzi al giudice tributario.

Ammetteva, di conseguenza, il credito d’imposta vantato dall’opponente, con esclusione, però, dei tributi e delle sanzioni relativi agli anni 2013 e 2014, perché specificamente contestati.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 novembre 2021, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e 88 d.P.R. 602/1973: il tribunale, in pendenza del giudizio tributario, doveva ammettere al passivo le somme in contestazione con riserva, dato che la semplice Ric. 2021 n. 30954 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- presentazione della dichiarazione dei redditi/i.v.a. da parte del contribuente determina l’insorgenza dell’obbligazione tributaria e, correlativamente, della pretesa creditoria.

5. Il motivo non è fondato.

L’Agenzia ricorrente riporta testualmente la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamata nel passaggio in cui è stato spiegato che, “tenuto conto della circostanza che nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha modo di verificare la fondatezza delle censure, essendo le relative questioni rimesse al giudice tributario, in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) l'esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo”.

Ritiene, tuttavia, che un simile assunto riguardi soltanto l’agente della riscossione e non possa essere esteso all’amministrazione finanziaria, il cui diritto discende – in tes i - dalla sussistenza dell’obbligazione tributaria e non necessita di alcuna iscrizione a ruolo.

La lettura proposta non tiene conto degli effetti che discendono dalle disposizioni vigenti in tema di riparto di giurisdizione.

L'art. 88 d.P.R. 602/1973 prevede, infatti, che, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva, e nel fallimento la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

Dunque, l’ammissione con riserva può avvenire –per esplicita volontà del legislatore - nel caso in cui l’istante (amministrazione finanziaria o agente della riscossione che sia) produca documentazione da cui risulti Ric. 2021 n. 30954 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -4- l'avvenuta iscrizione a ruolo, stante che il ruolo, in base all'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce il "titolo esecutivo".

Se manca il titolo esecutivo che abilita l’ammissione con riserva, al giudice fallimentare, in presenza di contestazioni, non rimane che rigettare la domanda di insinuazione, non potendo egli procedere, come per gli altri creditori, a verificare la fondatezza della pretesa, “attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo”(come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte ).

Pertanto, l’esistenza del “ruolo rafforza la posizione del creditore” e consente l’ammissione con riserva.

La mancata formazione del ruolo in via preventiva, invece, fa sì che la domanda di insinuazione debba essere respinta, poiché le controversie che determinano la necessità di una delibazione in ordine all'esistenza e alla consistenza del tributo non possono sotto alcun profilo essere demandate agli organi fallimentari, neppure in via incidentale al fine di disporre un’ammissione con riserva, ma devono essere rimesse all'esame del giudice tributario.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bisdel Ric. 2021 n. 30954 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -5- medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30954-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA depositato il 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30954 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dalla Agenzia delle Entrate a titolo di imposte, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni ex artt. 36 - bis d.P.R . 600/1973 e 54-bisd.P.R. 633/1972 per gli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. 2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, richiamava i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4126 del 2012, secondo cui la domanda di ammissione al passivo del credito erariale formulata direttamente dall’amministrazione creditrice non necessita dell’allegazione del ruolo. Rilevava, tuttavia, che le comunicazioni di irregolarità scaturenti dalle dichiarazioni modello unico per gli anni 2014 e 2015 e allegate alla domanda di insinuazione erano state contestate innanzi al giudice tributario. Ammetteva, di conseguenza, il credito d’imposta vantato dall’opponente, con esclusione, però, dei tributi e delle sanzioni relativi agli anni 2013 e 2014, perché specificamente contestati. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 novembre 2021, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e 88 d.P.R. 602/1973: il tribunale, in pendenza del giudizio tributario, doveva ammettere al passivo le somme in contestazione con riserva, dato che la semplice Ric. 2021 n. 30954 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- presentazione della dichiarazione dei redditi/i.v.a. da parte del contribuente determina l’insorgenza dell’obbligazione tributaria e, correlativamente, della pretesa creditoria. 5. Il motivo non è fondato. L’Agenzia ricorrente riporta testualmente la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamata nel passaggio in cui è stato spiegato che, “tenuto conto della circostanza che nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha modo di verificare la fondatezza delle censure, essendo le relative questioni rimesse al giudice tributario, in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) l'esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo”. Ritiene, tuttavia, che un simile assunto riguardi soltanto l’agente della riscossione e non possa essere esteso all’amministrazione finanziaria, il cui diritto discende – in tes i - dalla sussistenza dell’obbligazione tributaria e non necessita di alcuna iscrizione a ruolo. La lettura proposta non tiene conto degli effetti che discendono dalle disposizioni vigenti in tema di riparto di giurisdizione. L'art. 88 d.P.R. 602/1973 prevede, infatti, che, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva, e nel fallimento la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. Dunque, l’ammissione con riserva può avvenire –per esplicita volontà del legislatore - nel caso in cui l’istante (amministrazione finanziaria o agente della riscossione che sia) produca documentazione da cui risulti Ric. 2021 n. 30954 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -4- l'avvenuta iscrizione a ruolo, stante che il ruolo, in base all'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce il "titolo esecutivo". Se manca il titolo esecutivo che abilita l’ammissione con riserva, al giudice fallimentare, in presenza di contestazioni, non rimane che rigettare la domanda di insinuazione, non potendo egli procedere, come per gli altri creditori, a verificare la fondatezza della pretesa, “attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo”(come spiegato dalle Sezioni Unite di questa Corte ). Pertanto, l’esistenza del “ruolo rafforza la posizione del creditore” e consente l’ammissione con riserva. La mancata formazione del ruolo in via preventiva, invece, fa sì che la domanda di insinuazione debba essere respinta, poiché le controversie che determinano la necessità di una delibazione in ordine all'esistenza e alla consistenza del tributo non possono sotto alcun profilo essere demandate agli organi fallimentari, neppure in via incidentale al fine di disporre un’ammissione con riserva, ma devono essere rimesse all'esame del giudice tributario. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bisdel Ric. 2021 n. 30954 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -5- medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediant
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