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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:15
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0424_RES

Causa C‑424/23 DYKA Plastics NV contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici – Direttiva 2014/24/ UE – Articolo 42 – Specifiche tecniche – Formulazione – Tassatività dell’elenco di cui all’articolo 42, paragrafo 3 – Appalto per la realizzazione di lavori di scarico delle acque con tubature in gres e in cemento – Esclusione delle tubature in plastica – Articolo 42, paragrafo 4 – Riferimento a un tipo o a una produzione specifica – Casi in cui un riferimento deve essere accompagnato dalla menzione “o equivalente”» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Gerarchia tra i metodi di formulazione delle specifiche tecniche elencate nella direttiva – Assenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 42, § 3, da a) a d)] (v. punto 29) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Metodi di formulazione di tali specifiche – Tassatività dell’elenco dei metodi di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva – Condizioni per derogare a detti metodi (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 42, §§ 3 e 4) (v. punti 30-32, 34-38, disp. 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza – Riferimento relativo all’impiego di un determinato materiale – Obbligo di aggiungere la menzione “o equivalente” – Eccezione – Riferimento giustificato dall’oggetto dell’appalto [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 74, art. 18, § 1, e 42, § da 2 a 4 e allegato VII, punto 1, a)] (v. punti 42-53, 56-57, 60-62, disp. 2) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Divieto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza – Specifiche tecniche incompatibili con le regole di formulazione – Violazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 18, § 1, e 42, § da 2 a 4) (v. punti 64-67, disp. 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand, divisione Gand, Belgio), la Corte si pronuncia sulla questione di stabilire se un’amministrazione aggiudicatrice possa, senza violare i divieti di discriminazione e di ostacolo alla concorrenza enunciati nella direttiva 2014/24 ( 1 ), precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, che i lavori dovranno essere eseguiti con prodotti fabbricati a partire da un determinato materiale. [OSCURATO:PERSONA] CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto belga, richiede, quando pubblica bandi di gara per l’installazione o la sostituzione di scarichi, l’utilizzo di tubature di scarico delle acque in gres per i sistemi di smaltimento delle acque reflue e in cemento per i sistemi di scolo dell’acqua piovana.

La DYKA Plastics NV (in prosieguo: la «DYKA»), un produttore e fornitore di tubature di scarico in plastica, ritiene che la sua esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] violi i divieti di discriminazione e di ostacolo alla concorrenza enunciati nella direttiva 2014/24 ( 2 ).

Dopo aver intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di includere le tubature di scarico in plastica nelle sue gare d’appalto, la DYKA ha adito il giudice del rinvio, chiedendogli di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine a tale prassi e di condannarla al pagamento di un risarcimento.

Nutrendo dubbi in particolare sull’interpretazione dell’articolo 42, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/24, che disciplina le specifiche tecniche degli appalti pubblici, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda il carattere esaustivo dell’elenco dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, la Corte deduce dalla frase «le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti» che spetta all’amministrazione aggiudicatrice formulare le specifiche tecniche conformemente a uno dei metodi di formulazione previsti da tale disposizione e non secondo un altro metodo.

Infatti, se il legislatore dell’Unione avesse inteso ammettere metodi supplementari, avrebbe espresso la propria volontà utilizzando una formula in tal senso, quale «possono essere formulate».

Pertanto, le specifiche tecniche, conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, devono essere formulate secondo uno dei metodi previsti alle lettere da a) a d) di tale disposizione, fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, e fatte salve le eccezioni previste all’articolo 42, paragrafo 4, di tale direttiva.

Per quanto riguarda le eccezioni previste all’articolo 42, paragrafo 4, di detta direttiva, la Corte rileva che la seconda frase di tale disposizione enuncia una simile eccezione, laddove tale frase precisa che possono sussistere casi «in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3» di tale articolo

42. L’amministrazione aggiudicatrice può, in casi del genere, eccezionalmente includere nelle specifiche tecniche un riferimento agli elementi la cui menzione è in linea di principio vietata dall’articolo 42, paragrafo 4, prima frase, di tale direttiva, purché tale riferimento sia accompagnato dall’espressione «o equivalente».

Inoltre, nei limiti in cui l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 precisa, nella sua prima frase, che il divieto di utilizzare i riferimenti ivi menzionati non si applica quando tali riferimenti sono «giustificat[i] dall’oggetto dell’appalto», anche tale ipotesi deroga all’applicabilità esclusiva dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche elencate all’articolo 42, paragrafo 3, di tale direttiva.

In secondo luogo, la Corte si pronuncia, in sostanza, sulla questione di stabilire se l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti.

Sotto un primo profilo, la Corte rileva che, nei limiti in cui determinano «le caratteristiche previste per [i] lavori» ( 3 ), le specifiche tecniche definiscono ( 4 ) l’oggetto stesso dell’appalto pubblico.

È vero che le amministrazioni aggiudicatrici godono di un ampio potere discrezionale, giustificato dal fatto di conoscere meglio le forniture di cui hanno bisogno e i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati auspicati, quanto ai requisiti di carattere tecnico che esse sono in grado di prescrivere per quanto riguarda le opere e i materiali o elementi che li costituiscono.

Tuttavia, la direttiva 2014/24 pone taluni limiti che esse devono rispettare.

Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire ( 5 ) che le specifiche tecniche concedano agli operatori economici parità di accesso alle procedure di appalto e non abbiano l’effetto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Analogamente, come risulta dal considerando 74 della direttiva 2014/24, le specifiche tecniche formulate per l’aggiudicazione di un appalto pubblico devono aprire tale appalto pubblico alla concorrenza e consentire quindi che siano presentate offerte che riflettano in particolare la varietà delle soluzioni tecniche prevalenti sul mercato.

La formulazione delle specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni dovrebbe consentire, in genere, di raggiungere nel miglior modo possibile l’obiettivo di apertura alla concorrenza.

Pertanto, tale metodo di formulazione, che promuove l’innovazione nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, dovrebbe essere utilizzato il più ampiamente possibile.

Tale modo di formulare le specifiche tecniche ( 6 ) consente a qualsiasi operatore economico i cui prodotti soddisfino le prestazioni e i requisiti funzionali imposti dall’amministrazione aggiudicatrice di presentare offerte, indipendentemente, in particolare, dal processo seguito nella fabbricazione dei suoi prodotti e dal materiale da cui questi ultimi sono costituiti.

Affinché il metodo di formulazione previsto all’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, che si basa, in ordine di preferenza, su norme, garantisca anch’esso un’adeguata apertura alla concorrenza, il legislatore dell’Unione ha previsto che le specifiche tecniche formulate secondo tale metodo debbano essere accompagnate dalla menzione «o equivalente».

Per contro, l’inclusione, nelle specifiche tecniche, di un riferimento a «una fabbricazione o provenienza determinata o [a] un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico» o «a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti» è in linea di principio vietata ( 7 ).

Infatti, simili riferimenti, lungi dal contribuire ad aprire l’appalto pubblico alla concorrenza, hanno l’effetto di restringerla.

Ciò premesso, da un lato, un’amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente includere un simile riferimento, nel caso in cui non sia possibile fornire una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto.

In un simile caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve accompagnare tale riferimento con la menzione «o equivalente» ( 8 ).

Dall’altro lato, dall’inciso «[s]alvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto», contenuto nell’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, risulta che, qualora un riferimento come quello menzionato in tale disposizione sia giustificato dall’oggetto dell’appalto, esso può essere introdotto nelle specifiche tecniche, senza che si applichino il divieto di principio e l’obbligo di aggiungere la menzione «o equivalente».

Quest’ultima ipotesi, a pena di pregiudicare l’obiettivo di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, deve essere interpretata restrittivamente, di modo che essa comprende unicamente le situazioni in cui un requisito relativo all’utilizzo di un prodotto di un tipo o di un’origine, o di un marchio determinati, o ottenuto sulla base di un brevetto o di un procedimento determinati, derivi inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto.

Sotto un secondo profilo, la Corte fornisce indicazioni quanto all’applicazione delle norme enunciate all’articolo 42, al fine di determinare in quale misura esse possano applicarsi a un riferimento, come quello di cui al procedimento principale, consistente nel richiedere l’utilizzo di tubature «in gres» e «in cemento».

A tale titolo, la Corte indica che il materiale da cui un prodotto è costituito non può essere qualificato come «prestazione» o come «requisito funzionale» ( 9 ).

Infatti, sebbene un materiale possa contribuire alla prestazione di un prodotto o alla sua idoneità a soddisfare un requisito funzionale, esso non costituisce, di per sé, una «prestazione» o un «requisito funzionale».

In un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui esistono, nel settore economico in questione, prodotti differenziabili a seconda della loro fabbricazione e, in particolare, del materiale da cui sono costituiti, l’obbligo di utilizzare prodotti costituiti da un determinato materiale deve essere qualificato come riferimento a un «tipo» o a una «produzione specifica» avente «come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti» ( 10 ), dal momento che tale riferimento porta a eliminare le imprese che forniscono prodotti costituiti da un materiale diverso da quello richiesto.

È vero che, se del caso, il requisito relativo all’utilizzo di un determinato materiale per un appalto pubblico o per una parte di esso può essere giustificato da una delle due eccezioni summenzionate, previste dall’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24.

Così, ad esempio, il requisito dell’utilizzo di un determinato materiale potrebbe essere giustificato dall’oggetto dell’appalto qualora derivi inevitabilmente dall’estetica ricercata dall’amministrazione aggiudicatrice o dalla necessità di ottenere l’adeguatezza di un’opera al suo ambiente, o qualora, alla luce di una prestazione o di un requisito funzionale, sia inevitabile utilizzare prodotti costituiti da tale materiale.

Infatti, in situazioni del genere, non è ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa.

Tuttavia, a parte i casi in cui l’utilizzo di un materiale deriva inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice non può, senza aggiungere la menzione «o equivalente», richiedere l’utilizzo di un determinato materiale.

Esso deve quindi, nell’ambito delle specifiche tecniche, astenersi dall’imporre l’uso di un determinato materiale, evitando di menzionare un tale materiale nei documenti dell’appalto o menzionando uno o più materiali aggiungendovi la menzione «o equivalente».

Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici non possono, senza aggiungere la menzione «o equivalente», precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti, a meno che l’utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa. ( 1 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 2 ) Articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24. ( 4 ) Come risulta dal considerando 92 di tale direttiva. ( 5 ) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima. ( 6 ) Previsto all’articolo 42, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24. ( 7 ) Articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24. ( 8 ) Articolo 42, paragrafo 4, terza frase, della direttiva 2014/24. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/24.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0424_RES Causa C‑424/23 DYKA Plastics NV contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici – Direttiva 2014/24/ UE – Articolo 42 – Specifiche tecniche – Formulazione – Tassatività dell’elenco di cui all’articolo 42, paragrafo 3 – Appalto per la realizzazione di lavori di scarico delle acque con tubature in gres e in cemento – Esclusione delle tubature in plastica – Articolo 42, paragrafo 4 – Riferimento a un tipo o a una produzione specifica – Casi in cui un riferimento deve essere accompagnato dalla menzione “o equivalente”» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Gerarchia tra i metodi di formulazione delle specifiche tecniche elencate nella direttiva – Assenza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 42, § 3, da a) a d)] (v. punto 29) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Metodi di formulazione di tali specifiche – Tassatività dell’elenco dei metodi di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva – Condizioni per derogare a detti metodi (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 42, §§ 3 e 4) (v. punti 30-32, 34-38, disp. 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza – Riferimento relativo all’impiego di un determinato materiale – Obbligo di aggiungere la menzione “o equivalente” – Eccezione – Riferimento giustificato dall’oggetto dell’appalto [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, considerando 74, art. 18, § 1, e 42, § da 2 a 4 e allegato VII, punto 1, a)] (v. punti 42-53, 56-57, 60-62, disp. 2) Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Determinazione delle specifiche tecniche – Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Divieto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza – Specifiche tecniche incompatibili con le regole di formulazione – Violazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, art. 18, § 1, e 42, § da 2 a 4) (v. punti 64-67, disp. 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand, divisione Gand, Belgio), la Corte si pronuncia sulla questione di stabilire se un’amministrazione aggiudicatrice possa, senza violare i divieti di discriminazione e di ostacolo alla concorrenza enunciati nella direttiva 2014/24 ( 1 ), precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, che i lavori dovranno essere eseguiti con prodotti fabbricati a partire da un determinato materiale. [OSCURATO:PERSONA] CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto belga, richiede, quando pubblica bandi di gara per l’installazione o la sostituzione di scarichi, l’utilizzo di tubature di scarico delle acque in gres per i sistemi di smaltimento delle acque reflue e in cemento per i sistemi di scolo dell’acqua piovana. La DYKA Plastics NV (in prosieguo: la «DYKA»), un produttore e fornitore di tubature di scarico in plastica, ritiene che la sua esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] violi i divieti di discriminazione e di ostacolo alla concorrenza enunciati nella direttiva 2014/24 ( 2 ). Dopo aver intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di includere le tubature di scarico in plastica nelle sue gare d’appalto, la DYKA ha adito il giudice del rinvio, chiedendogli di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine a tale prassi e di condannarla al pagamento di un risarcimento. Nutrendo dubbi in particolare sull’interpretazione dell’articolo 42, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/24, che disciplina le specifiche tecniche degli appalti pubblici, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali. Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda il carattere esaustivo dell’elenco dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, la Corte deduce dalla frase «le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti» che spetta all’amministrazione aggiudicatrice formulare le specifiche tecniche conformemente a uno dei metodi di formulazione previsti da tale disposizione e non secondo un altro metodo. Infatti, se il legislatore dell’Unione avesse inteso ammettere metodi supplementari, avrebbe espresso la propria volontà utilizzando una formula in tal senso, quale «possono essere formulate». Pertanto, le specifiche tecniche, conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24, devono essere formulate secondo uno dei metodi previsti alle lettere da a) a d) di tale disposizione, fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, e fatte salve le eccezioni previste all’articolo 42, paragrafo 4, di tale direttiva. Per quanto riguarda le eccezioni previste all’articolo 42, paragrafo 4, di detta direttiva, la Corte rileva che la seconda frase di tale disposizione enuncia una simile eccezione, laddove tale frase precisa che possono sussistere casi «in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3» di tale articolo 42. L’amministrazione aggiudicatrice può, in casi del genere, eccezionalmente includere nelle specifiche tecniche un riferimento agli elementi la cui menzione è in linea di principio vietata dall’articolo 42, paragrafo 4, prima frase, di tale direttiva, purché tale riferimento sia accompagnato dall’espressione «o equivalente». Inoltre, nei limiti in cui l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 precisa, nella sua prima frase, che il divieto di utilizzare i riferimenti ivi menzionati non si applica quando tali riferimenti sono «giustificat[i] dall’oggetto dell’appalto», anche tale ipotesi deroga all’applicabilità esclusiva dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche elencate all’articolo 42, paragrafo 3, di tale direttiva. In secondo luogo, la Corte si pronuncia, in sostanza, sulla questione di stabilire se l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti. Sotto un primo profilo, la Corte rileva che, nei limiti in cui determinano «le caratteristiche previste per [i] lavori» ( 3 ), le specifiche tecniche definiscono ( 4 ) l’oggetto stesso dell’appalto pubblico. È vero che le amministrazioni aggiudicatrici godono di un ampio potere discrezionale, giustificato dal fatto di conoscere meglio le forniture di cui hanno bisogno e i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati auspicati, quanto ai requisiti di carattere tecnico che esse sono in grado di prescrivere per quanto riguarda le opere e i materiali o elementi che li costituiscono. Tuttavia, la direttiva 2014/24 pone taluni limiti che esse devono rispettare. Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire ( 5 ) che le specifiche tecniche concedano agli operatori economici parità di accesso alle procedure di appalto e non abbiano l’effetto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Analogamente, come risulta dal considerando 74 della direttiva 2014/24, le specifiche tecniche formulate per l’aggiudicazione di un appalto pubblico devono aprire tale appalto pubblico alla concorrenza e consentire quindi che siano presentate offerte che riflettano in particolare la varietà delle soluzioni tecniche prevalenti sul mercato. La formulazione delle specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni dovrebbe consentire, in genere, di raggiungere nel miglior modo possibile l’obiettivo di apertura alla concorrenza. Pertanto, tale metodo di formulazione, che promuove l’innovazione nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, dovrebbe essere utilizzato il più ampiamente possibile. Tale modo di formulare le specifiche tecniche ( 6 ) consente a qualsiasi operatore economico i cui prodotti soddisfino le prestazioni e i requisiti funzionali imposti dall’amministrazione aggiudicatrice di presentare offerte, indipendentemente, in particolare, dal processo seguito nella fabbricazione dei suoi prodotti e dal materiale da cui questi ultimi sono costituiti. Affinché il metodo di formulazione previsto all’articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, che si basa, in ordine di preferenza, su norme, garantisca anch’esso un’adeguata apertura alla concorrenza, il legislatore dell’Unione ha previsto che le specifiche tecniche formulate secondo tale metodo debbano essere accompagnate dalla menzione «o equivalente». Per contro, l’inclusione, nelle specifiche tecniche, di un riferimento a «una fabbricazione o provenienza determinata o [a] un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico» o «a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti» è in linea di principio vietata ( 7 ). Infatti, simili riferimenti, lungi dal contribuire ad aprire l’appalto pubblico alla concorrenza, hanno l’effetto di restringerla. Ciò premesso, da un lato, un’amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente includere un simile riferimento, nel caso in cui non sia possibile fornire una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto. In un simile caso, l’amministrazione aggiudicatrice deve accompagnare tale riferimento con la menzione «o equivalente» ( 8 ). Dall’altro lato, dall’inciso «[s]alvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto», contenuto nell’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, risulta che, qualora un riferimento come quello menzionato in tale disposizione sia giustificato dall’oggetto dell’appalto, esso può essere introdotto nelle specifiche tecniche, senza che si applichino il divieto di principio e l’obbligo di aggiungere la menzione «o equivalente». Quest’ultima ipotesi, a pena di pregiudicare l’obiettivo di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, deve essere interpretata restrittivamente, di modo che essa comprende unicamente le situazioni in cui un requisito relativo all’utilizzo di un prodotto di un tipo o di un’origine, o di un marchio determinati, o ottenuto sulla base di un brevetto o di un procedimento determinati, derivi inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto. Sotto un secondo profilo, la Corte fornisce indicazioni quanto all’applicazione delle norme enunciate all’articolo 42, al fine di determinare in quale misura esse possano applicarsi a un riferimento, come quello di cui al procedimento principale, consistente nel richiedere l’utilizzo di tubature «in gres» e «in cemento». A tale titolo, la Corte indica che il materiale da cui un prodotto è costituito non può essere qualificato come «prestazione» o come «requisito funzionale» ( 9 ). Infatti, sebbene un materiale possa contribuire alla prestazione di un prodotto o alla sua idoneità a soddisfare un requisito funzionale, esso non costituisce, di per sé, una «prestazione» o un «requisito funzionale». In un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui esistono, nel settore economico in questione, prodotti differenziabili a seconda della loro fabbricazione e, in particolare, del materiale da cui sono costituiti, l’obbligo di utilizzare prodotti costituiti da un determinato materiale deve essere qualificato come riferimento a un «tipo» o a una «produzione specifica» avente «come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti» ( 10 ), dal momento che tale riferimento porta a eliminare le imprese che forniscono prodotti costituiti da un materiale diverso da quello richiesto. È vero che, se del caso, il requisito relativo all’utilizzo di un determinato materiale per un appalto pubblico o per una parte di esso può essere giustificato da una delle due eccezioni summenzionate, previste dall’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24. Così, ad esempio, il requisito dell’utilizzo di un determinato materiale potrebbe essere giustificato dall’oggetto dell’appalto qualora derivi inevitabilmente dall’estetica ricercata dall’amministrazione aggiudicatrice o dalla necessità di ottenere l’adeguatezza di un’opera al suo ambiente, o qualora, alla luce di una prestazione o di un requisito funzionale, sia inevitabile utilizzare prodotti costituiti da tale materiale. Infatti, in situazioni del genere, non è ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa. Tuttavia, a parte i casi in cui l’utilizzo di un materiale deriva inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice non può, senza aggiungere la menzione «o equivalente», richiedere l’utilizzo di un determinato materiale. Esso deve quindi, nell’ambito delle specifiche tecniche, astenersi dall’imporre l’uso di un determinato materiale, evitando di menzionare un tale materiale nei documenti dell’appalto o menzionando uno o più materiali aggiungendovi la menzione «o equivalente». Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici non possono, senza aggiungere la menzione «o equivalente», precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti, a meno che l’utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa. ( 1 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, ( GU 2014, L 94, pag. 65 ). ( 2 ) Articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24. ( 4 ) Come risulta dal considerando 92 di tale direttiva. ( 5 ) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di quest’ultima. ( 6 ) Previsto all’articolo 42, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24. ( 7 ) Articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24. ( 8 ) Articolo 42, paragrafo 4, terza frase, della direttiva 2014/24. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/24.