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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 16053/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12191/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tiin [OSCURATO:PERSONA] n. 58, Roma, rappresentatie difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L.G.

Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 118/2024pubblicata in data 22/03/2024, n.r.g. 619/2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 riconvocata nel giorno 14/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Gli odierni ricorrenti erano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di “trade account” relative, da ultimo, alle agenzie di viaggio della zona delle provincie di Padova e Venezia quanto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], della zona del OGGETTO: trasferimento in esito a procedura di riduzione del personale -inottemperanza -assenza ingiustificata - licenziamento per giusta causa - applicabilità della legge n. 223/1991 Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e parte del Veneto quanto al sig. [OSCURATO:PERSONA], e della zona di Verona, Mantova e Brescia quanto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati trasferiti presso la sede di Pesaro, ma non si erano presentati al lavoro nella nuova sede.

Pertanto con missiva del 20/04/2022 erano stati licenziati per giusta causa, rappresentata dall’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre cinque giorni.

Adìvano il Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento del licenziamento sia per vizi formali e procedurali, non essendo stata rispettata la procedura di consultazione sindacale prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223/1991, sia per vizi sostanziali, atteso che il trasferimento era illegittimo. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’impugnazione con ordinanza (secondo il rito di cui alla legge n. 92/2012) e poi, con sentenza, rigettava l’opposizione dei lavoratori.

Quel giudice riteneva che al fine di invocare l’eccezione di inadempimento, i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare l’illegittimità del trasferimento e la sua idoneità a pregiudicare interessi personali e familiari del dipendente, laddove i ricorrenti si erano limitati a dedurre la distanza di circa km. 400 della nuova sede di lavoro rispetto alla precedente.

Aggiungeva che non poteva applicarsi la legge n. 223/1991, neppure adottando una nozione ampia di licenziamento, intesa come comprensiva di ogni “modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore” (come affermato dalla Corte GUE in causa C.422/2014), poiché i cinque lavoratori trasferiti non operavano nella medesima unità produttiva e neppure nella medesima provincia.

Aggiungeva che la riorganizzazione aziendale era pacifica, così come pacifica era la conseguente soppressione della figura di “trade account”, con assegnazione dei relativi compiti ad agenti, sicché vi era il nesso causale fra tale soppressione ed i trasferimenti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al primo motivo di ricorso –con cui i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24, co. 1, L. n. 223/1991 alla luce dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva CE 1998/59 del 20/07/1998, come interpretato dalla Corte GUE per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della legge n. 223/1991 – il Collegio prende atto che la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 20/11/2024, ha sollevato con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE questioni interpretative della predetta direttiva, la cui decisione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea può avere ricadute sul presente ricorso.

Inoltre, la portata generale delle questioni poste dal predetto motivo, la loro novità e la loro particolare rilevanza nomofilattica sono tali da consigliare la fissazione di una pubblica udienzaex art. 375, u.c., c.p.c.

Si impone pertanto un rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12191/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tiin [OSCURATO:PERSONA] n. 58, Roma, rappresentatie difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L.G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torinon. 118/2024pubblicata in data 22/03/2024, n.r.g. 619/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 riconvocata nel giorno 14/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Gli odierni ricorrenti erano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di “trade account” relative, da ultimo, alle agenzie di viaggio della zona delle provincie di Padova e Venezia quanto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], della zona del OGGETTO: trasferimento in esito a procedura di riduzione del personale -inottemperanza -assenza ingiustificata - licenziamento per giusta causa - applicabilità della legge n. 223/1991 Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e parte del Veneto quanto al sig. [OSCURATO:PERSONA], e della zona di Verona, Mantova e Brescia quanto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati trasferiti presso la sede di Pesaro, ma non si erano presentati al lavoro nella nuova sede. Pertanto con missiva del 20/04/2022 erano stati licenziati per giusta causa, rappresentata dall’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre cinque giorni. Adìvano il Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento del licenziamento sia per vizi formali e procedurali, non essendo stata rispettata la procedura di consultazione sindacale prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223/1991, sia per vizi sostanziali, atteso che il trasferimento era illegittimo. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’impugnazione con ordinanza (secondo il rito di cui alla legge n. 92/2012) e poi, con sentenza, rigettava l’opposizione dei lavoratori. Quel giudice riteneva che al fine di invocare l’eccezione di inadempimento, i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare l’illegittimità del trasferimento e la sua idoneità a pregiudicare interessi personali e familiari del dipendente, laddove i ricorrenti si erano limitati a dedurre la distanza di circa km. 400 della nuova sede di lavoro rispetto alla precedente. Aggiungeva che non poteva applicarsi la legge n. 223/1991, neppure adottando una nozione ampia di licenziamento, intesa come comprensiva di ogni “modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore” (come affermato dalla Corte GUE in causa C.422/2014), poiché i cinque lavoratori trasferiti non operavano nella medesima unità produttiva e neppure nella medesima provincia. Aggiungeva che la riorganizzazione aziendale era pacifica, così come pacifica era la conseguente soppressione della figura di “trade account”, con assegnazione dei relativi compiti ad agenti, sicché vi era il nesso causale fra tale soppressione ed i trasferimenti. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al primo motivo di ricorso –con cui i ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24, co. 1, L. n. 223/1991 alla luce dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva CE 1998/59 del 20/07/1998, come interpretato dalla Corte GUE per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della legge n. 223/1991 – il Collegio prende atto che la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 20/11/2024, ha sollevato con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE questioni interpretative della predetta direttiva, la cui decisione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea può avere ricadute sul presente ricorso. Inoltre, la portata generale delle questioni poste dal predetto motivo, la loro novità e la loro particolare rilevanza nomofilattica sono tali da consigliare la fissazione di una pubblica udienzaex art. 375, u.c., c.p.c. Si impone pertanto un rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella ca
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