CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 1994
Cassazione n. 00500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1994 avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace di Avezzano, che, in sede di rinvio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver violato, senza giustificato motivo, l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ragusa il 15 novembre 2016. La precedente sentenza era stata annullata dalla prima sezione di questa Corte perché il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 2. Avverso la "nuova" sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe «omesso di considerare o comunque errato nel considerare la fattispecie di particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in capo al ricorrente». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria a scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Esso, in primo luogo, si presenta intrinsecamente generico, atteso che il ricorso e privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Nel ricorso, infatti, vi è una mera disquisizione astratta sull'istituto giuridico, che non è poi posta effettivamente in correlazione con la motivazione dell'atto impugnato. Sotto altro profilo, il motivo si presenta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, ha specificamente motivato sul punto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), escludendo che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità per le particolari modalità del fatto e per il pericolo che ne era derivato. Ha, tra l'altro, evidenziato che l'imputato non solo si era trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell'ordine del Questore, ma era stato sorpreso assieme ad altre due persone straniere, una delle quali in possesso di sostanza stupefacente e una delle quali notoriamente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti; attività che svolgeva avvalendosi di persone entrate nel territorio nazionale in modo clandestino. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle amme