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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25246/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2580-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 646/24/2015della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 17 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 646/24/2015, depositata il 17.06.2015 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale eranostati annullat i quattro avvisid’accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] .

Residenza fiscale – Disciplina -Prova RGN 2580/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile degli anni 2005/2008, richiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni.

Ciò sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all’AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riscontri riportati nell’atto impositivo.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza n. 1/01/13, che, previa riunione dei ricorsi, aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando gli att i impositivi.

L’appello dell’Amministrazione finanziaria era stato respinto con la sentenza n. 646/24/2015, ora al vaglio della Corte.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la documentazione allegata al processo dimostrasse le ragioni del Gallo, baritono di fama internazionale, frequentemente in giro per teatri d’Europa in ragione del proprio lavoro, con residenza monegasca.

Ha vagliato le ragioni dell’ufficio, ritenendole non convincenti, a frontedelle numerose intestazioni di proprietà immobiliari del contribuente tra la Francia e la Germania, superiori a quanto in proprietà in Italia; ha ritenuto irrilevante la circostanza che solo nel 2010 fosse intervenuta la separazione dalla seconda moglie, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], unitamente alla figlia avuta dal Gallo, in un’abitazione nella titolarità del contribuente.

Ciò perché la crisi coniugale era ben anteriore, come dimostrato dalla nascita di una seconda figlia sin dal 2005, che il Gallo aveva avuto da altra donna; inoltreha rilevato che la casa di [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata al coniuge ed alla prima figlia con il provvedimento di separazione; ha ritenuto poi irrilevante, e comunque privo di ogni riscontro,l’addebito di ulteriori proprietà immobiliari in testa al Gallo, solo formalmente intestate alla [OSCURATO:PERSONA]; ha apprezzato la documentazione relativa alla spese sostenute dalcontribuente, che anche nei saltuari periodi in cui dimorava in Italia era sempre in vari teatri o territori nazionali p er ragioni di lavoro.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ne ha chiesto la cassazione, con un unico motivo, cui ha resistito il Gallo con controricorso.

Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata trattata e decisa.RGN 2580/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Deve intanto rigettarsi l’eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente.

Come quest’ultima evidenzia, il ricorso risulta notificato via pec entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile (18 gennaio 2016).

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che in tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguitodella sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche, dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa(Cass., 22 ottobre 2021, n. 29584).

Ne discende che la notifica del ricorso va considerata tempestiva.

Nel merito, con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 2, comma 2 bis,del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. c iv ., perché erron eamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del Gallo.

Il motivo è infondato.

In materia la Corte di legittimità ha evidenziato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art.43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi (cfr. Cass., 16 gennaio 2015, n. 678, nella quale si fa riferimento alla collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in RGN 2580/2016 Consigliere rel.

Federici Italia; 8 ottobre 2020, n. 21694).

Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE (cfr. Cass., 19 maggio 2010, n. 12259; 29 dicembre 2011, n. 29576).

I requisiti sono stati ulteriormente perimetrati dalla giurisprudenza euro-unitaria.

La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l’importanza della verifica dell’ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi (cfr.

CGUE 12 luglio 2001, n. 262, nel procedimento C-262/99, [OSCURATO:PERSONA]; 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c.

Grecia).

Ebbene, dalle argomentazioni utilizzate dal giudice regionale, e dagli elementi di riscontro allegati dal contribuente e vagliati in sede di merito, si evince che il giudice regionale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici elaborati in materia.

Nessuno dei requisiti che riconducono la residenza effettiva al territorionazionale è risultato sussistente, e ciò all’esito di una attenta lettura dei dati e delle prove disponibili nell’alveo processuale.

In realtà sotto il profilo dell’errore di giudizio la difesa dell’ufficio pretende un riesame dell’accertamento in fatto, eseguito nel caso di specie tanto in primo grado quanto in sede d’appello, inammissibile invece dinanzi alla Corte di legittimità.

Il motivo dunque, quando non inammissibile ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ., è certamente infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 10.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, liquidate nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2580-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 646/24/2015della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 17 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 646/24/2015, depositata il 17.06.2015 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale eranostati annullat i quattro avvisid’accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] . Residenza fiscale – Disciplina -Prova RGN 2580/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile degli anni 2005/2008, richiedendo maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni. Ciò sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all’AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riscontri riportati nell’atto impositivo. Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza n. 1/01/13, che, previa riunione dei ricorsi, aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando gli att i impositivi. L’appello dell’Amministrazione finanziaria era stato respinto con la sentenza n. 646/24/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la documentazione allegata al processo dimostrasse le ragioni del Gallo, baritono di fama internazionale, frequentemente in giro per teatri d’Europa in ragione del proprio lavoro, con residenza monegasca. Ha vagliato le ragioni dell’ufficio, ritenendole non convincenti, a frontedelle numerose intestazioni di proprietà immobiliari del contribuente tra la Francia e la Germania, superiori a quanto in proprietà in Italia; ha ritenuto irrilevante la circostanza che solo nel 2010 fosse intervenuta la separazione dalla seconda moglie, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], unitamente alla figlia avuta dal Gallo, in un’abitazione nella titolarità del contribuente. Ciò perché la crisi coniugale era ben anteriore, come dimostrato dalla nascita di una seconda figlia sin dal 2005, che il Gallo aveva avuto da altra donna; inoltreha rilevato che la casa di [OSCURATO:PERSONA] era stata assegnata al coniuge ed alla prima figlia con il provvedimento di separazione; ha ritenuto poi irrilevante, e comunque privo di ogni riscontro,l’addebito di ulteriori proprietà immobiliari in testa al Gallo, solo formalmente intestate alla [OSCURATO:PERSONA]; ha apprezzato la documentazione relativa alla spese sostenute dalcontribuente, che anche nei saltuari periodi in cui dimorava in Italia era sempre in vari teatri o territori nazionali p er ragioni di lavoro. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ne ha chiesto la cassazione, con un unico motivo, cui ha resistito il Gallo con controricorso. Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata trattata e decisa.RGN 2580/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Deve intanto rigettarsi l’eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente. Come quest’ultima evidenzia, il ricorso risulta notificato via pec entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile (18 gennaio 2016). Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che in tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguitodella sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche, dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa(Cass., 22 ottobre 2021, n. 29584). Ne discende che la notifica del ricorso va considerata tempestiva. Nel merito, con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 2, comma 2 bis,del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. c iv ., perché erron eamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del Gallo. Il motivo è infondato. In materia la Corte di legittimità ha evidenziato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art.43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi (cfr. Cass., 16 gennaio 2015, n. 678, nella quale si fa riferimento alla collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in RGN 2580/2016 Consigliere rel. Federici Italia; 8 ottobre 2020, n. 21694). Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE (cfr. Cass., 19 maggio 2010, n. 12259; 29 dicembre 2011, n. 29576). I requisiti sono stati ulteriormente perimetrati dalla giurisprudenza euro-unitaria. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l’importanza della verifica dell’ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi (cfr. CGUE 12 luglio 2001, n. 262, nel procedimento C-262/99, [OSCURATO:PERSONA]; 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia). Ebbene, dalle argomentazioni utilizzate dal giudice regionale, e dagli elementi di riscontro allegati dal contribuente e vagliati in sede di merito, si evince che il giudice regionale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici elaborati in materia. Nessuno dei requisiti che riconducono la residenza effettiva al territorionazionale è risultato sussistente, e ciò all’esito di una attenta lettura dei dati e delle prove disponibili nell’alveo processuale. In realtà sotto il profilo dell’errore di giudizio la difesa dell’ufficio pretende un riesame dell’accertamento in fatto, eseguito nel caso di specie tanto in primo grado quanto in sede d’appello, inammissibile invece dinanzi alla Corte di legittimità. Il motivo dunque, quando non inammissibile ai sensi dell’art.360 bis cod. proc. civ., è certamente infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 10.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, liquidate nella
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