CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 8790-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], CARAMAZZA Sergio e AIELLO Andrea, rappresentatie difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo , Sezione Quinta Penale e Misure di Prevenzione,n. 43 /20 2 1 , depositata l’11 giugno2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] RGN8790/2022 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] compensi professionali 1. – Il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, chiamato a pronunciarsi in ordine ai compensi finali spettanti al dott. [OSCURATO:PERSONA], all’ing. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’attività svolta in qualità di amministratori giud iziari ex art. 34 del d.l gs. 159 del 2 011 in favore dell a società [OSCURATO:SOCIETA]. , emetteva decreto di liquidazione, depositato in data 10 novembre 2020. Con tale provvedimento, il Tribunale liquidava, a titolo di compenso finale, l’importo di euro 230.000ciascuno, da corrispondersi a carico dell’Erario. Il primo giudice riconduceva la fattispecie sottoposta al suo esame all’ipotesi di gestione indiretta ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 177del 2015. [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione delle tabelle contemplate dal decreto ministeriale n. 140del 2012 per i dottori commercialisti , come pure dei criteri di calcolo contenuti nell’art. 3, comma 1, lett. a) , del d.P.R. n. 177del 2015. 2. –Con ordinanzaresa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 giugno 2021,la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame, confermando il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale. 2.1. – In via preliminare, il giudice d’appello ha osserva to che l’utilizzo delle tabelle contemplate dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 177del 2015 – e ntrato in vigore in un momento successivo a quello di svolgimento delle attività di amministrazione giudiziaria da parte dei ricorrenti –non inficiava affatto la pronuncia di primo grado, in quanto la suddetta disposizione era stata assunta quale mero parametro di riferimento per una valutazione secondo equità. Secondo la Corte d’appello, la scelta di ricorrere al criterio equitativo si appalesava del tutto corretta, per una pluralità di ragioni. L’ambito applicativo del citato d.P.R. è limitato ai soli beni sottoposti a sequestro conservativo.I criteri di liquidazione da esso contemplati non possono applicarsi per calcolare i compensi dell’amministratore giudiziario dovuti per l’incarico conferito dalla società stessa: pertanto, poiché il capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato sequestrato, non sarebbe stata corretta un’applicazione automatica della normativa regolamentare richiamata. Ha rilevato la Corte di Palermo che la finalità eminentemente pubblica dell’incarico di amministratore giudiziario e la formulazione dell’art. 34 del codice a ntimafia successiva al la novella del 2017 rendono evidente la necessità di calmierare i compensi in contesa ; e ciò, tanto più che gli amministratori giudiziari si sono avvalsi di coadiutori e collaboratoriche, oltre a facilitarne l’operato, hanno avuto un peso economico per l’Erario. La Corte territoriale ha richiamato il tetto massimo previsto per le retribuzioni pubbliche. La Corte d’appello ha precisato che le disposizioni del d.P.R. n. 177del 2015, e dunque anche i criteri per la liquidazione del compenso in esso contenuti, in quanto limitate nel loro ambito di applicazione al caso di beni sottoposti a sequestro preventivo, non potevano essere applicate ope legisall’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del c odice antimafia(non avente natura ablatoria). Inoltre, ha sottolineatola Corte territoriale, non si può trascurare che i compensi per l’amministrazione giudiziaria in senso stretto gravano sempre sull’Erario, mentre le somme spettanti per l’attività di gestione svolta dallo stesso amministratore giudiziario– in sostituzione degli organi sociali – grav ano sulla società stessa, andando a suo precipuo vantaggio e non potendo pesare sulle finanze pubbliche. 3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo i l dott. [OSCURATO:PERSONA], il prof. Caramazza e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nno interposto ricorsosu quattro motivi, depositato il 28 giugno 2021. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso si compone di quattro motivi di impugnazione. 1.1. – Con il primo motivo (violazione de ll’ art. 597, comma 1, cod. proc. pen.,degli artt. 101 e 24 Cost. e 6 CEDU, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamente dichiarato l’inapplicabilità del d.P.R. n. 177del 2015. 1.2. –Con il secondo motivo ( violazione dell’art. 42, comma 4, d.lgs. 159 del 2011, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen.), i ricorrenti si dolgon o che la Corte territoriale a bbia erroneamente applicato l’art. 42, comma 2, del c odice a ntimafia (approvato con il d.lgs. 159del 2011). 1.3. –Con il terzo motivo (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. pen.), i ricorrenti censurano l’inosservanza della legge penale da parte del giudice d’appello, con particolare riferimento agli obblighi di motivazione normativamente sanciti. 1.4. – Con il quarto motivo (violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. pen.), i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, nel decidere secondo equità, sarebbe pervenuta ad una quantificazione enormemente diversa rispetto a quella a cui sarebbe giunta se si fosse giovata dei parametridel d.P.R. n. 177 del 2015 e del d.m. n. 140 del 2012. 2. –Preliminarmente all’esame dei motivi, il Collegio rileva che il ricorso nel suo complesso è inammissibile poiché non notificato ad alcuno, essendo stato proposto secondo le forme del rito penale. Invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale,e quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (Cass. civ. , Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2655). Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di Palermo con la quale è stata determinata la liquidazione dei compensi spettanti ai ricorrenti qual i amministrator i giudiziari nominat i nell'ambito di un procedimento di prevenzione, con conferma della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Palermodel 10 novembre 2020. Vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell'ausiliario del giudice, i ricorrentiavrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito. Pertanto, non risultando essere stato notificato a cura dei ricorrenti, il ricorso, depositato nella cancelleria del giudice che ha adottato l’ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. 3. –In considerazione di quanto sopra rilevato, attesa la man cata instaurazione del contraddittorio, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 4. – Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo