CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 agosto 2021
Cassazione n. 36306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6085/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., p.i. 01806660989, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Arturo e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso la sentenza n. 1023/2021 della Corte d’appello di Brescia depositata il 5-8-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13- 12-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: appalto R.G.6085/2022 C.C. 13-12-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 1023 pubblicata il 5-8-2021 della Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soci di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nel frattempo cessata e riformando la sentenza del Tribunale di Brescia impugnata, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] F.lli Colbrelli di Arturo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a suo favore e a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 42.153,63 a titolo di corrispettivo di cui alla fattura n.30/2006 emessa con riferimento a lavori di “assistenze idraulico elettricista e posa”. 2.[OSCURATO:PERSONA] F.lli Colbrelli di Arturo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di ex soci rispettivamente accomandatario e accomandante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 13 - 1 2 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “omessa motivazione circa un fatto storico decisivo per il giudizio –violazione ex art. 360 c.p.c. comma 1 n.5 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’articolo 1 del contratto d’appalto stipulato tra le parti e conseguente errata motivazione – mancato esame del contratto stipulato tra le parti”. La società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la quietanza apposta sulla fattura n. 19, emessa in data 8-3-2006 per i lavori di costruzione al rustico delle palazzine A e B, comprendesse anche gli ulteriori lavor i di assistenza idraulica e di elettricista svolti nello stesso complesso immobiliare; sostiene che con la dicitura nella fattura n.19/2006 è stato quietanzato esclusivamente il pagamento delle opere di “costruzione”, senza prestare alcuna forma di acquiescenza per le mai pagate opere di assistenza idraulica e di elettricista indicate nella fattura n. 30/2006 e che non potevano rientrare nell’ambito della “costruzione”, come sancito anche dal direttore dei lavori con la suddivisione della contabilità, in una per i lavori al rustico e l’altra per le assistenze idrauliche e di elettricista. Quindi la ricorrente lamenta l’omesso esame del contratto di appalto, il quale aveva a oggetto la costruzione fino al rustico con la previsione che eventuali ulteriori lavori in economia dovessero essere ordinati e controfirmati dal direttore dei lavori. Lamenta altresì l’erronea interpretazione della quietanza posta sulla fattura n. 19/2006 e del contratto di appalto e, a ulteriore prova di quanto dedotto, evidenzia come il giudice di appello abbia del tutto omesso di considerare che la differenza tra l’importo di tutte le fatture quietanzate e l’importo convenuto e accettato dalle parti con la sottoscrizione di tutti i capitolati di appalto è pari alla somma per la quale era stato emesso il decreto ingiuntivo. 2.Il secondo motivo è rubricato “omessa motivazione circa un fatto storico decisivo per il giudizio – violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c.”. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dichiarando che fossero irrilevanti le contestazioni in merito alla persistenza o meno in capo al direttore dei lavori della facoltà di autorizzare lavori o firmare lo stato finale, non abbia esaminato l’art. 1 del contratto, il quale prevedeva che eventuali lavori in economia dovessero essere ordinati e controfirmati dal direttore dei lavori. Evidenzia che il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo dichiarando che l’unica contestazione formulata in atto di citazione era relativa alla falsità dei documenti con i quali il direttore dei lavori aveva suddiviso la somma indicata in capitolato in due parti, una riferita ai lavori di assistenza e posa e l’altra ai soli lavori al rustico, sulla base del dato che era stata provata la veridicità delle scritture all’esito della causa per querela di falso. Lamenta che il giudice di appello, in violazione delle disposizioni processuali e specificamente dell’art. 163 cod. proc. civ., abbia recepito le tardive argomentazioni svolte dalla controparte. 3.I motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati. In primo luogo, con riguardo all’ error in procedendo per quanto enucleabile dagli argomenti svolti con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha dichiarato (da pag. 14) che nell’atto di citazione in opposizione la società [OSCURATO:PERSONA].a.s. aveva eccepito che lo stato finale dei lavori era quello del I marzo 2006, approvato dalle parti e pagato e che pertanto non potesse essere operato il successivo scorporo delle voci e ne aveva nel contempo eccepito la falsità. In questo modo, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado e in accoglimento di specifico motivo di appello, la Corte d’appello ha escluso che le contestazioni dell’opponente società Bagossa fossero limitate alla falsità dei documenti; ciò la Corte d’appello ha fatto nell’esercizio del suo potere di interpretare la domanda e le deduzioni delle parti e senza incorrere in alcuna violazione delle disposizioni sulla tempestività delle contestazioni e sulla cristallizzazione del thema decidendum, mentre gli argomenti della ricorrente non so no finalizzat i a sostenere errori nell’interpretazione della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 22-9-2023 n. 27181 Rv. 668673-01, Cass. Sez. 2 27-1-2016 n. 1545 Rv. 638646- 01, sul principio che l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito). 3.1.Inoltre, essendo entrambi i motivi proposti anche ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. lamentando l’omesso esame di fatto decisivo, deve essererichiamato il principio secondo il quale l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. nella riformulazione ex d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012 prevede il vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia) (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01); nella nozione di fatto storico non rientrano le questioni o argomentazioni, che pertanto risultano irrilevanti (Cass. Sez. 6-1 26-1-2022 n. 2268 Rv. 663758- 01). La sentenza impugnata ha proceduto all’analisi comparativa delle contabilità e ha rilevato che lo stato finale del I-3-2006 relativo alla palazzina Arecava importo di Euro 147.021,34 dato dalla somma di Euro 106.928,03 e di altre voci, che coincidevano con quelle riportate nel documento del 15-3-2006 oggetto di contestazione e che l’importo complessivo degli stati finali del 15-3-2006, dato dalla sommatoria di Euro 40.093,33 e di Euro 106.928,03,corrispondeva a quello di Euro 147.021,34 di cui al documento del I-3-2006 approvato dalle parti; di seguito ha dichiarato cherisultava pacifico tratta rsi di mero scorporo di voci già presenti e cioè di una diversa esposizione della pregressa contabilità. In questo modo la sentenza, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, non ha omesso l’esame del fatto che vi era stato finale dei lavori che distingueva i lavori di costruzione dagli altri, ma ha considerato che nel primo documento erano già stati compresi tutti i lavori poi distinti nel secondo documento; quindi, la sentenza non ha neppure omesso l’esame del fatto relativo ai poteri del direttore dei lavori, perché ha espressamente dato atto della irrilevanza di questa questione, in quanto non si era in presenza di nuovi lavori eseguiti dopo il I-3-2006, ma solo di una diversa esposizione della pregressa contabilità. La sentenza non ha neppure omesso l’esame di fatto decisivo relativamente al contenuto del contratto di appalto, che distingueva i lavori di costruzione dai lavori in economia, in quanto ha considerato che il documento del 15 marzo che riportava le voci scorporate aveva lo stesso importo complessivo del documento del I marzo e vi era stato un mero scorporo di voci. Non sussiste l’omesso esame lamentato neppure con riguardo a tutti i capitolati e al dato che la differenza tra tutti i capitolati e le fatture emesse corrisponderebbe all’importo del credito azionato, perché la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame anche questa deduzione. A pag. 16 la sentenza ha considerato la deduzione della società appellata secondo la quale la somma di cui alla fattura 30/2006 azionata sarebbe stata coincidente con gli importi non ancora pagati dal committente in relazione a lavori eseguiti riferitiad altri capitolati; ha dichiarato che tale prospettazione si scontrava con il dato testuale che la fattura 30/2006 faceva espresso riferimento ai lavori per cui era stata emessa la precedente fattura a saldo quietanzata. In questo modo la corte territoriale ha svolto l’accertamento di fatto a essa spettante e che rimane incensurabile in questa sede,in quanto risulta esente da vizi logici e giuridici all’esito della disamina dei motivi di ricorso proposti. Di seguito la sentenza ha esaminato la fattura n.19 di data 8-3- 2006 e la quietanza in essa contenuta e ha dichiarato che l’esplicito riferimento ai lavori delle due palazzine contenuta nella quietanza conduceva ad affermare che l’importo di cui alla fattura costituiva il saldo dei due stati finali sottoscritti il precedente I-3-2006, e cioè sia quello di Euro 147.021,34 per la palazzina A e l’altro non oggetto di contestazione di cui alla palazzina B; quindi ha concluso che alla quietanza doveva attribuirsi attestazione di adempimento da parte del committente dell’obbligazione di pagamento dei lavori delle due palazzine e, poiché lo stato finale al I-3-2006 comprendeva anche le voci inerenti alle “assistenze” poi oggetto di scorporo nello stato finale del 15-3-2006, doveva dichiararsi che la quietanza di data 8-3-2006 comprendeva anche gli importi di seguito scorporati. In questo modo la sentenza ha interpretato il contenuto della quietanza senza incorrere nell’unico vizio enucleabile negli argomenti della ricorrente, riferito al fatto di non avere considerato il contenuto del contratto di appalto, per le ragioni già esposte in ordine all’avvenuta disamina del contratto di appalto. Per il resto, i richiami della ricorrente alle regola sull’interpretazione dei contratti non integrano motivo di ricorso ammissibile; ciòin quanto si deve dare continuità al principio secondo il quale, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione al fine di fare valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in essa contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di interpretazioni illogiche o insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 661265- 01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01). 4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la societàricorrente dev e essere condannata alla rifusione a favore de i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro5.250,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contrib