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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49738/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pozzuoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 21/6/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 30329/22 resa in data 21/6/2022 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di Appello di Roma del 25/10/2021, con la quale era stata confermata l'affermazione di responsabilità del ricorrente per fatti di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio pronunziata dal Tribunale di Latina in esito a giudizio abbreviato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un'ampia premessa intesa alla ricostruzione della vicenda incriminata e dell'iter giudiziario, ha dedotto che la sentenza di legittimità censurata è incorsa in plurimi errori di fatto.

Con riguardo alla c.d.

"vicenda [OSCURATO:PERSONA]", il ricorrente lamenta che la Corte ha eluso le censure svolte dalla difesa, sostenendo la resistenza logica della ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello senza confrontarsi con i numerosi vizi denunziati, in particolare con riferimento alle criticità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il difensore che sotto il profilo metodologico, essendo il ricorso un atto a motivi vincolati, la Corte non poteva negare la sussistenza del vizio solo perché la ricostruzione in fatto dedotta dai giudici d'appello risultava convincente.

In dettaglio, secondo il ricorrente la sentenza è viziata da un primo errore di fatto laddove ha affermato l'irrilevanza ed inconferenza della conversazione del 13/9/2015 nella parte dalla quale emerge che gli interlocutori avevano negato che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse uno di quei militari che prendevano soldi, potendo al più opinarsi circa la decisività del rilievo, tenuto conto del contenuto delle altre tre conversazioni ritenute indizianti sulle quali poggia il giudizio di responsabilità effettuato dai giudici di merito.

A detto riguardo la difesa deduce che la sentenza impugnata è incorsa in ulteriore errore rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. in quanto ha omesso di offrire spiegazione alla censura di omessa motivazione sollevata in sede di gravame relativa alla mancata considerazione del fatto che le conversazioni telefoniche tra Fiorillo e i suoi collaboratori erano il riflesso di ciò che era stato loro riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e non la rappresentazione di una scienza diretta del fatto corruttivo.

Le telefonate in questione, inoltre, pongono un problema di circolarità dichiarativa in quanto gli interlocutori riferiscono circostanze apprese dal [OSCURATO:PERSONA] sicché non possono essere considerate fonti dirette delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso né possono costituire riscontro alle sue dichiarazioni.

Ulteriore errore percettivo secondo il ricorrente deve ravvisarsi nella ritenuta inammissibilità della lettura della conversazione del 13/9/2015 in quanto asseritamente intesa ad una rivisitazione del materiale probatorio laddove la difesa aveva denunziato in sede d'appello il travisamento del senso della conversazione da parte del primo giudice mentre, avendo la difesa offerto l'integrale trascrizione del dialogo, risulta erroneo l'assunto secondo cui la prospettazione difensiva poggiava su una "valutazione parcellizzata di singole parole".

La Corte, inoltre, ha valorizzato a fini reiettivi la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo che dalla stessa si tragga piena e totale conferma dell'assunto accusatorio e la conferma delle dichiarazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sebbene il tenore del dialogo smentisca il [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento allo "stipendio nostro" precisa "mio e di mia moglie".

Quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente sostiene che anche in tal caso la sentenza non ha svolto una valutazione sulla motivazione ma un giudizio di merito, trascurando la denunziata omessa motivazione in ordine alle doglianze concernenti il mancato ricevimento di doni da parte del ricorrente e il mancato coinvolgimento nelle attività di verifica.

Inoltre, la Corte di legittimità ha richiamato l'intercettazione progr. 726 e 727 del 18/3/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo rivelava all'interlocutore il posizionamento di microspie nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], evento mai verificatosi, mentre alla data e all'ora della conversazione asseritamente incriminante (ore 12,53-12,57) lo [OSCURATO:PERSONA] si trovava in verifica esterna con un collega. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. 1.1 Non s'appalesa ultroneo il richiamo al perimetro cognitivo della Corte adita, correlato all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato.

Le Sezioni Unite, più volte intervenute sul tema, hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificalbile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in tal senso Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendo questi ultimi essere fatti valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie i'Jri tema di errore di diritto, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, R.v. 221280).

Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento delle stesse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161; n. 29450 del 8/5/2018, Rv 273060-01); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099;Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Rv. 247236 - 01; Sez.6, n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503-01); d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Rv. 263113 - 01).

2. Nella specie deve innanzitutto rimarcarsi che la sentenza impugnata in via straordinaria alle pagg. 4-5 ha riassunto in maniera puntuale i motivi di ricorso formulati dalla difesa, senza trascurare alcuno dei profili devoluti e nel corpo della motivazione ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione dell'impugnazione senza che risultino pretermessi argomenti dotati di attitudine scardinante rispetto all'impianto ricostruttivo fatto proprio dai giudici di merito /in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui controllo sulla motivazione della decisione è teso ad accertare attraverso la censura della mancanza o contraddittorietà della stessa se del convincimento che si è formato, il giudice di merito abbia indicato le ragioni, se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cosiddetto principio di completezza) e allo stesso aderenti (cosiddetto principio di correttezza), sicché le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili, e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cosiddetto principio di logicità) (Sez. 1, n„ 13854 del 22/05/1989 Rv. 182290 - 01). 2.1 La difesa lungi dal segnalare nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata sviste percettive e omissioni decisive deduce una generalizzata elusione delle doglianze difensive e un'incongrua valutazione di talune delle censure come laddove lamenta il giudizio di inconferenza e irrilevanza di parte della conversazione del 13/9/2015, ad avviso della difesa di contenuto contrastante con l'impostazione accusatoria, ovvero l'omesso scrutinio del vizio di motivazione denunziato in ordine ai contenuti delle conversazioni indizianti intercorse tra il Fiorillo e i suoi collaboratori sebbene la sentenza impugnata ( pag. 13 e segg.) abbia chiarito che il contenuto delle intercettazioni valorizzate in sede di merito si salda alle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno confermato il mercimonio della funzione effettuato dal ricorrente a fronte di reiterati versamenti di danaro, e all'esito degli accertamenti sul conto bancario del condannato, convergendo in una trama dimostrativa resistente alle obiezioni difensive.

Il ricorrente attesta, dunque, i propri rilievi] su profili squisitamente valutativi, asseritamente conseguenti ad una non corretta lettura degli atti del processo con particolare riguardo alla portata indiziante di alcune captazioni e alla consistenza e affidabilità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], versante che esula dal perimetro operativo del ricorso straordinario, dovendo in proposito ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso straordinario non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161-01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. 256293-01; Sez. 2, n. 29450 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.273060-01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pozzuoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 21/6/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 30329/22 resa in data 21/6/2022 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di Appello di Roma del 25/10/2021, con la quale era stata confermata l'affermazione di responsabilità del ricorrente per fatti di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio pronunziata dal Tribunale di Latina in esito a giudizio abbreviato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo un'ampia premessa intesa alla ricostruzione della vicenda incriminata e dell'iter giudiziario, ha dedotto che la sentenza di legittimità censurata è incorsa in plurimi errori di fatto. Con riguardo alla c.d. "vicenda [OSCURATO:PERSONA]", il ricorrente lamenta che la Corte ha eluso le censure svolte dalla difesa, sostenendo la resistenza logica della ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello senza confrontarsi con i numerosi vizi denunziati, in particolare con riferimento alle criticità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che sotto il profilo metodologico, essendo il ricorso un atto a motivi vincolati, la Corte non poteva negare la sussistenza del vizio solo perché la ricostruzione in fatto dedotta dai giudici d'appello risultava convincente. In dettaglio, secondo il ricorrente la sentenza è viziata da un primo errore di fatto laddove ha affermato l'irrilevanza ed inconferenza della conversazione del 13/9/2015 nella parte dalla quale emerge che gli interlocutori avevano negato che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse uno di quei militari che prendevano soldi, potendo al più opinarsi circa la decisività del rilievo, tenuto conto del contenuto delle altre tre conversazioni ritenute indizianti sulle quali poggia il giudizio di responsabilità effettuato dai giudici di merito. A detto riguardo la difesa deduce che la sentenza impugnata è incorsa in ulteriore errore rilevante ex art. 625 bis cod.proc.pen. in quanto ha omesso di offrire spiegazione alla censura di omessa motivazione sollevata in sede di gravame relativa alla mancata considerazione del fatto che le conversazioni telefoniche tra Fiorillo e i suoi collaboratori erano il riflesso di ciò che era stato loro riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e non la rappresentazione di una scienza diretta del fatto corruttivo. Le telefonate in questione, inoltre, pongono un problema di circolarità dichiarativa in quanto gli interlocutori riferiscono circostanze apprese dal [OSCURATO:PERSONA] sicché non possono essere considerate fonti dirette delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso né possono costituire riscontro alle sue dichiarazioni. Ulteriore errore percettivo secondo il ricorrente deve ravvisarsi nella ritenuta inammissibilità della lettura della conversazione del 13/9/2015 in quanto asseritamente intesa ad una rivisitazione del materiale probatorio laddove la difesa aveva denunziato in sede d'appello il travisamento del senso della conversazione da parte del primo giudice mentre, avendo la difesa offerto l'integrale trascrizione del dialogo, risulta erroneo l'assunto secondo cui la prospettazione difensiva poggiava su una "valutazione parcellizzata di singole parole". La Corte, inoltre, ha valorizzato a fini reiettivi la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo che dalla stessa si tragga piena e totale conferma dell'assunto accusatorio e la conferma delle dichiarazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sebbene il tenore del dialogo smentisca il [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento allo "stipendio nostro" precisa "mio e di mia moglie". Quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente sostiene che anche in tal caso la sentenza non ha svolto una valutazione sulla motivazione ma un giudizio di merito, trascurando la denunziata omessa motivazione in ordine alle doglianze concernenti il mancato ricevimento di doni da parte del ricorrente e il mancato coinvolgimento nelle attività di verifica. Inoltre, la Corte di legittimità ha richiamato l'intercettazione progr. 726 e 727 del 18/3/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il primo rivelava all'interlocutore il posizionamento di microspie nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], evento mai verificatosi, mentre alla data e all'ora della conversazione asseritamente incriminante (ore 12,53-12,57) lo [OSCURATO:PERSONA] si trovava in verifica esterna con un collega. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. 1.1 Non s'appalesa ultroneo il richiamo al perimetro cognitivo della Corte adita, correlato all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato. Le Sezioni Unite, più volte intervenute sul tema, hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte ha ulteriormente precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificalbile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendo questi ultimi essere fatti valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie i'Jri tema di errore di diritto, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P, R.v. 221280). Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento delle stesse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161; n. 29450 del 8/5/2018, Rv 273060-01); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099;Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Rv. 247236 - 01; Sez.6, n. 14296 del 20/3/2014, Rv. 259503-01); d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Rv. 263113 - 01). 2. Nella specie deve innanzitutto rimarcarsi che la sentenza impugnata in via straordinaria alle pagg. 4-5 ha riassunto in maniera puntuale i motivi di ricorso formulati dalla difesa, senza trascurare alcuno dei profili devoluti e nel corpo della motivazione ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione dell'impugnazione senza che risultino pretermessi argomenti dotati di attitudine scardinante rispetto all'impianto ricostruttivo fatto proprio dai giudici di merito /in piena coerenza con i principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui controllo sulla motivazione della decisione è teso ad accertare attraverso la censura della mancanza o contraddittorietà della stessa se del convincimento che si è formato, il giudice di merito abbia indicato le ragioni, se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cosiddetto principio di completezza) e allo stesso aderenti (cosiddetto principio di correttezza), sicché le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili, e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cosiddetto principio di logicità) (Sez. 1, n„ 13854 del 22/05/1989 Rv. 182290 - 01). 2.1 La difesa lungi dal segnalare nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata sviste percettive e omissioni decisive deduce una generalizzata elusione delle doglianze difensive e un'incongrua valutazione di talune delle censure come laddove lamenta il giudizio di inconferenza e irrilevanza di parte della conversazione del 13/9/2015, ad avviso della difesa di contenuto contrastante con l'impostazione accusatoria, ovvero l'omesso scrutinio del vizio di motivazione denunziato in ordine ai contenuti delle conversazioni indizianti intercorse tra il Fiorillo e i suoi collaboratori sebbene la sentenza impugnata ( pag. 13 e segg.) abbia chiarito che il contenuto delle intercettazioni valorizzate in sede di merito si salda alle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno confermato il mercimonio della funzione effettuato dal ricorrente a fronte di reiterati versamenti di danaro, e all'esito degli accertamenti sul conto bancario del condannato, convergendo in una trama dimostrativa resistente alle obiezioni difensive. Il ricorrente attesta, dunque, i propri rilievi] su profili squisitamente valutativi, asseritamente conseguenti ad una non corretta lettura degli atti del processo con particolare riguardo alla portata indiziante di alcune captazioni e alla consistenza e affidabilità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], versante che esula dal perimetro operativo del ricorso straordinario, dovendo in proposito ribadirsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso straordinario non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161-01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. 256293-01; Sez. 2, n. 29450 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.273060-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 49738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris