Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02655/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 619/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine nel contratto stipulato il 17 luglio 2009 tra Alitalia — [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente declaratoria di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 21 luglio 2009 e condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto;

2. la Corte - in sintesi - ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui la clausola appositiva del termine era genericamente formulata, in violazione dell'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 368 del 2001, ed ha ritenuto correttamente e logicamente motivata, in applicazione dei criteri di legge, la liquidazione del risarcimento del danno ex art. 32

1. n. 183 del 2010;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 2 motivi; ha resistito con controricorso la Neagu;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. 1gs. n. 368 del 2001", criticando la motivazione impugnata per avere ritenuto generica la causale apposta al contratto stipulato tra le parti in data 17 luglio 2009; la censura è inammissibile; Ric. 2020 n. 19710 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- essa, nella sostanza, tende ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede in ordine al grado di specificità della causale apposta al contratto a termine (per analoga valutazione in un precedente con la stessa società v.

Cass. n. 33692 del 2019); giudizio che è stato correttamente e concordemente effettuato dai giudici di primo e secondo grado in coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte secondo cui, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tra molte: Cass. n. 840 del 2019); sicché la doglianza, sebbene formulata ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., involge ineluttabilmente apprezzamenti di merito, in ogni caso preclusi in una ipotesi di cd.

"doppia conforme";

3. parimenti inammissibile il secondo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 5,

1. n. 183 del 2010, per avere la Corte romana liquidato l'indennità prevista dalla detta disposizione Ric. 2020 n. 19710 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- nella misura di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto in luogo di quella minima pari a 2,5; per consolidato orientamento di questa Corte: "In materia di sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria."(Cass. n. 1320 del 2014; Cass. n. 6122 del 2014; Cass.n. 7458 del 2014); inammissibile risulta quindi il motivo inerente la violazione di legge, come proposto dalla parte ricorrente, poiché escluso dalla possibilità impugnatoria della statuizione relativa alla determinazione della indennità in questione (Cass. n. 25484 del 2019);

4. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 19710 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ottobre 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 619/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la nullità della clausola appositiva del termine nel contratto stipulato il 17 luglio 2009 tra Alitalia — [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente declaratoria di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 21 luglio 2009 e condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto; 2. la Corte - in sintesi - ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui la clausola appositiva del termine era genericamente formulata, in violazione dell'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 368 del 2001, ed ha ritenuto correttamente e logicamente motivata, in applicazione dei criteri di legge, la liquidazione del risarcimento del danno ex art. 32 1. n. 183 del 2010; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 2 motivi; ha resistito con controricorso la Neagu; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. 1gs. n. 368 del 2001", criticando la motivazione impugnata per avere ritenuto generica la causale apposta al contratto stipulato tra le parti in data 17 luglio 2009; la censura è inammissibile; Ric. 2020 n. 19710 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- essa, nella sostanza, tende ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede in ordine al grado di specificità della causale apposta al contratto a termine (per analoga valutazione in un precedente con la stessa società v. Cass. n. 33692 del 2019); giudizio che è stato correttamente e concordemente effettuato dai giudici di primo e secondo grado in coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte secondo cui, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tra molte: Cass. n. 840 del 2019); sicché la doglianza, sebbene formulata ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., involge ineluttabilmente apprezzamenti di merito, in ogni caso preclusi in una ipotesi di cd. "doppia conforme"; 3. parimenti inammissibile il secondo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 5, 1. n. 183 del 2010, per avere la Corte romana liquidato l'indennità prevista dalla detta disposizione Ric. 2020 n. 19710 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- nella misura di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto in luogo di quella minima pari a 2,5; per consolidato orientamento di questa Corte: "In materia di sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria."(Cass. n. 1320 del 2014; Cass. n. 6122 del 2014; Cass.n. 7458 del 2014); inammissibile risulta quindi il motivo inerente la violazione di legge, come proposto dalla parte ricorrente, poiché escluso dalla possibilità impugnatoria della statuizione relativa alla determinazione della indennità in questione (Cass. n. 25484 del 2019); 4. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 19710 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ottobre 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris