CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7619/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Oggetto: imposte dirette ed IVA - ONLUS -avviso di accertamento –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4780/49/2014, depositata il22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 16/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Associazione sportiva dilettantistica e da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che le riprese fiscali erano fondate sulla mancanza dei presupposti di applicabilità all'associazione contribuente del regime agevolativo previsto dall'art. 148, dPR 917/1986, specificamente per l'assenza di reale democraticità interna, perché gli utili erano distribuiti indirettamente con il pagamento dei canoni di locazione della sede alla proprietaria Tropicana snc, partecipata da persone fisiche con incarichi di rilievo nell'associazione medesima, per il rapporto sostanzialmente lucrativo con gli associati, avendo la quota associativa un ruolo economicamente minore rispetto ai pagamenti per i servizi ricevuti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'associazione contribuente ed il Nembri deducendo sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, legge 130/2022, onde potersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla disposizione legislativa. Non essendovi ragioni ostative, l'istanza va accolta. PQM La Corte sospende il