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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07200/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO DI Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Como il 3 aprile 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita continuata.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ragione della ritenuta tempestività della querela.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello osservando che la persona offesa ha avuto piena conoscenza della volontà dell'imputato di non versare il dovuto, non al momento della diffida ma dopo la comunicazione della risoluzione del contratto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI ':-'017

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO DI Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Como il 3 aprile 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di appropriazione indebita continuata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ragione della ritenuta tempestività della querela. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello osservando che la persona offesa ha avuto piena conoscenza della volontà dell'imputato di non versare il dovuto, non al momento della diffida ma dopo la comunicazione della risoluzione del contratto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI ':-'017
Sentenza Cassazione n. 07200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris