CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6155/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86E20 E958C), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Marc’[OSCURATO:PERSONA] n. 25, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco pro –tempore; -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 14501/2019, pubblicata il 9 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sanzioni amministrative –Violazione c.d.s. – Ingresso in ZTL – Comunicazione NCC con autorizzazione rilasciata da altro Comune R.G.N. 6155/20 C.C.13/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex artt. 204 - bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, depositato il 9 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Roma, avverso nove verbali di contestazione elevati da [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni dell’art. 7, primo, nono e quattordicesimo comma, del c.d.s. – per ingresso in zona a traffico limitato (ZTL) senza la prescritta autorizzazione – , commessi alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], adibito al trasporto di persone - uso di terzi da noleggio con c onducente, associato all’autorizzazione n. 10 rilasciata dal Comune di Ceccano e segnatamente: 1) del verbale di accertamento n. 13151554214, elevato in Roma il 4 settembre 2015, notificato il 27 ottobre 2015; 2) del verbale di accertamento n. 13151622239,elevato in Roma il 14 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 3) del verbale di accertamento n. 13151609689, elevato in Roma il 12 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 4) del verbale di accertamento n. 13151622113, elevato in Roma il 14 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 5) del verbale di accertamento n. 13151593725, elevato in Roma il 10 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 6) del verbale di accertamento n. 13151604513, elevato in Roma l’11 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 7) del verbale di accertamento n. 13151586749, elevato in Roma il 9 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 8) del verbale di accertamento n. 13151595468, elevato in Roma il 10 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; 9) del verbale di accertamento n. 13151586266, elevato in Roma il 9 settembre 2015, notificato il 3 novembre 2015; per il complessivo importo di euro 849,42. All’uopo, chiedeva che i verbali impugnati fossero annullati e con essi tutte le sanzioni ivi contenute. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva che il veicolo indicato era privo di un’autorizzazione valida ed efficace per l’ingresso in ZTL, atteso che il ricorrente risultava titolare di un permesso giornaliero per il 27 luglio 2015 e di un permesso annuale valido dal 16 ottobre 2015 al 16 ottobre 2016, permessi che non coprivano le date a cui risalivano le contestazioni, come risultava dalla consultazione della banca dati eseguita presso l’Atac. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 49797/2015, depositata il 28 dicembre 2015, rigettava l’opposizione e confermava le sanzioni irrogate con i verbali contestati. 2.– Proponev a appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che, ai sensi dell’art. 5-bis della legge n. 21/1992, aveva comunicato in data 27 luglio 2015 all’ufficio preposto il numero di targa del veicolo associato all’autorizzazione NCC n. 10 rilasciata dal Comune di Ceccano, ai fini dell’inserimento della nuova targa nella lista bianca per l’accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici e alla ZTL del Comune di Roma per i mezzi con autorizzazione comunale, per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciata da altri Comuni, comunicazione che avrebbe consentito l’ingresso in ZTL senza alcun limite di tempo. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva che l’impugnazione fosse disattesa. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che gli accertamenti eseguiti nel mese di settembre 2015 non erano compresi, con limpida emergenza documentale e probatoria e per esplicito riconoscimento della difesa dello stesso appellante, nella preventiva comunicazione inviata all’ente territoriale di destinazione dell’accesso per la circolazione dell’autoveicolo; b ) che le comunicazioni preventive trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] erano, infatti, riferibili esclusivamente ad un tragitto giornaliero del 27 luglio 2015, con validità di 24 ore, e ad un permesso annuale richiesto con decorrenza dal 16 ottobre 2015, periodi temporali assolutamente non coincidenti con le date rilevate per ogni trasgressione alla regolamentazione della circolazione stradale, risalenti appunto al settembre 2015; c ) che doveva essere decisamente escluso il riconoscimento del diritto di circolare in ZTL, in forza della comunicazione del 27 luglio 2015, che era limitata alle 24 ore successive. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di dare una diversa qualificazione giuridica alla comunicazione del 27 luglio 2015, che non era riferita ad un permesso giornaliero, ma era volta ad ottenere l’inserimento della targa del veicolo nella lista bianca per l’accesso nella ZTL e per la circolazione nelle corsie preferenziali site nel territorio capitolino. Obietta l’istante che in nessuna disposizione di legge si rinverrebbe che la preventiva comunicazione debba essere finalizzata ad ottenere permessi giornalieri od orari, né tale circostanza avrebbe potuto ricavarsi dal tenore letterale della comunicazione inoltrata. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice del gravame sostenuto – con motiv azione contraddittoria e insufficiente e, ad ogni modo, sotto la soglia del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. – che alla preventiva comunicazione pervenuta fosse ricollegato un “permesso giornaliero”, senza che ciò potesse desumersi dal tenore letterale della comunicazione e senza che detta comunicazione dovesse indicare i dettagli del servizio da svolgere, come si sarebbe appunto precisato nella delibera di Giunta comunale n. 553/2001, secondo quanto chiarito dalla sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 5- bis della legge n. 21/1992, per avere il Tribunale esorbitato dal proprio potere, stravolgendo lo stesso dettato normativo in ordine alla disposizione emarginata, appunto perché gli esercenti l’attività di NCC, titolati da altri Comuni, diversi da [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero stati tenuti, di volta in volta, a comunicare preventivamente i dettagli del servizio da svolgere, come riportato nella delibera di Giunta comunale n. 553/2001, a sua volta modificata dalla delibera di Giunta comunale n. 396/2005. Osserva, sul punto, l’istante che si sarebbe trattato di una mera comunicazione e non di una vera e propria autorizzazione amministrativa, nella fattispecie non riconducibile alla mera richiesta di un permesso giornaliero. 4.– Preliminarmente, si rileva che, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 10 marzo 2022, il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la “questione di massima di particolare importanza”, onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul se l’art. 9, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – l à dove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1° marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21/1992, introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008; o se invece esso vada inteso nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30 dicembre 2007, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; cos̀ creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. Inoltre, con la stessa ordinanza interlocutoria, ̀ stato evidenziato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato art. 29 del d.l. n. 207/2008, ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti. Pertanto, la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite sulle due prospettate questioni può avere un’incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso, dal che discende l’opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite (nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 10098 del 17/04/2023; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 27999