CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2526/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: ricorso per cassazione -motivi Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1403/07/20 depositata in data 04/06/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con il quale era modificato il valore dichiarato per la compravendita di vari immobili posti in Roma, loc. Romanina, V ia S. Barzillai n. 131; - la CTP accoglieva in parte il ricorso, riducendo il valore dei cespiti oggetto di compravendita del 20%; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva in parte l’impugnazione, rideterminando detti valori in forza delle condizioni degli stessi anche in confronto a immobili ad essi comparabili; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 88 del 1999, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto estranei al criterio che aveva condotto le parti ad indicare il prezzo di euro 300.000 in atto perché a quel momento la incommerciabilità degli stessi era evento imprevedibile e quindi le spese effettuate per renderli negoziabili non si potevano ritenere incidenti sul prezzo; - il motivo è inammissibile in quanto censura di merito, non ammessa in questa sede di Legittimità; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il secondo motivo si duole della nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR ritenuto non verificabile la censura relativa all’esatta metratura della cantina, mentre tale dato erafacilmente verificabile; - il terzo motivo si incentra sulla illogica motivazione ella sentenza denunciando la violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. per avere la CTR identificato il valore di mercato di un box alla stessa stregua di quello di un appartamento, prendendolo a riferimento per valutare il posto auto coperto; - il quarto motivo censura la pronuncia gravata per motivazione illogica –dolendosi della violazione del ridetto art. 132 c.p.c. – per avere la CTR identificato il valore del posto auto scoperto prendendo a riferimento il valore determinato per il posto auto coperto, il cui valore, per le ragioni prima dette, era stato comunque determinato in modo erroneo - tutti i precedenti motivi , suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili; - nel co ncreto, essi costituiscono censure puramente motivazionali, proposte nei confronti di una sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009 ma anche Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599 in ultima Cass. ord.17348/2022); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il quinto motivo si duole della violazione dell’art. 93 c. p.c. , per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese di lite; - tale ultimo motivo è infondato, avendo legittimamente il giudice dell’appello compensato le spese in un caso, come quello che ci occupa, di soccombenza reciproca; - pertanto, i l ricorso è integralmente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a n