CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27702/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10182-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7050/12019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr 10182/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l' avviso di accertamento con i quali, per l' anno di imposta 2013, veniva recuperata l'Irpef sugli emolumenti percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] della N.A.T.0 e costituiti dalle [OSCURATO:PERSONA] . 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando la natura stipendiale degli emolumenti corrisposti all'Arzeni e come tali sottratti alla tassazione ai sensi dell'alt 8 dPR nr. 2083/1962 3 Sull'impugnazione dell'Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 10182 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del dPR nr 2083/1962, 1 e 6 del dPR 91/86 in relazione all'ad 360 comma 10 nr. 3 cpc.; si sostiene che la CTR abbia errato nell'applicare estensivamente una norma di esenzione fiscale limitata alle retribuzioni di prestazione di lavoro in corso di svolgimento e non al trattamento pensionistico. 2. La causa non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Ca,rnera di Consiglio del 14 luglio [OSCURATO:PERSONA] sidente Dr. Ma ro Mocc [OSCURATO:PERSONA] Octgi, 12 OT T 2021 ;;_ O 7:1 L_ [OSCURATO:PERSONA]..i‘CEL=1