CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli, adito aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione dellamisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per iseguenti reati: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al possesso,finalizzato alla successiva cessione, di 2 etti circa di hashish e di 2 chili circa dimarijuana (capo A); art. 453 cod. pen. consistito nella contraffazione di banconoteda 50 euro (già ultimate per un totale di 30.000,00 euro), prodotte attraverso unastamperia clandestina (capo B).2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il difensore, articolandoquattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sullariqualificazione del fatto di cui al capo A) ai sensi del comma 5 dell’art. 73 T.U.stup.L’esclusione del fatto di lieve entità si fonda, secondo la difesa, su un datoincerto e provvisorio quale il peso “lordo” della sostanza e non tiene conto che, nelcorso della perquisizione, non sono stati rinvenuti strumenti indicativi “dell’attivitàdi spaccio al dettaglio”, quali bilancini di precisione o materiale per ilconfezionamento di dosi singole.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardoal reato di cui al capo B).Il Tribunale del riesame, assume il ricorrente, non ha considerato la qualitàdelle banconote e, in assenza di consulenza tecnica, non si è posto il problema delfalso innocuo.2.3. Il terzo e il quarto motivo contestano il pericolo di reiterazione del reatoe la scelta della misura.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica, con la qualeriprende i motivi di ricorso, sostenendone la fondatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile sotto vari concorrenti profili.2. Anzitutto il ricorso è inammissibile in quanto depositato tramite portaletelematico presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], invece che presso il Tribunale del riesame di Napoli.Il ricorso è stato trasmesso alla Corte di cassazione dalla cancelleria delgiudice di primo grado e non è mai pervenuto alla cancelleria del Tribunale delriesame.Il vizio non inerisce alle modalità di trasmissione dell'impugnazionetelematica, né al regime del c.d. "doppio binario" ancora operante per leimpugnazioni cautelari di cui si sono occupate di recente sia le Sezioni Unite(sentenza n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 03) sia laCorte costituzionale (sentenza n. 77 del 2026); nella fattispecie in rassegna lacausa di inammissibilità deriva, più semplicemente, dalla circostanza chel'impugnazione è stata depositata presso un ufficio giudiziario diverso da quelloabilitato a riceverlo, tenuto conto che il ricorso per cassazione avverso la decisionedel tribunale del riesame deve essere presentato, pena l'inammissibilità dell'atto,«esclusivamente» presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione(Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01).Neppure si pongono questioni di trasmissione tempestiva o meno dall'ufficioincompetente a quello competente —e del conseguente rischio, a caricodell'impugnante, della tardività dell'impugnazione — poiché l'ufficio del giudice perle indagini preliminari ha inviato il ricorso per cassazione direttamente a questaCorte, sicché l'atto non è mai transitato presso l'ufficio competente a riceverlo.3. In ogni caso tutti i motivi proposti sono inammissibili.3.1. Il primo, attinente alla qualificazione del capo A) ai sensi dell’art. 73,comma 5, T.U. stup., si esaurisce in generiche deduzioni prive di reale confrontonon solo con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata (che già avevafornito esauriente risposta sul punto), ma anche con le caratteristiche del fattoconcreto, di per sé eloquenti: possesso di 2 etti di hashish e di 2 chili di marijuana.3.2. Il secondo motivo, che investe il capo B), è inammissibile.La condotta è stata ammessa dall’imputato in sede di interrogatorio e laquestione della “qualità” delle banconote non è stata devoluta al Tribunale delriesame.Si tratta, dunque, di censura inedita, non dedotta nel precedente giudizio diimpugnazione, come tale inammissibile (cfr. Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021,Gabbianelli, Rv. 282460 - 02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv.261243 - 01;). Invero, anche in sede cautelare, la parte che propone richiesta diriesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolareappositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazioneavverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questoprospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (cfr. tra leultime Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01).3.3. Il terzo e il quarto motivo, imperniati sulle esigenze cautelari e sulla sceltadella misura, sono generici e manifestamente infondati.Le censure riproducono doglianze sottoposte al Tribunale del riesame e giàdisattese con congrua motivazione che, sotto il profilo delle esigenze cautelari,valorizza non il titolo del reato, ma le caratteristiche del fatto storico ritenuteespressive di una organizzazione professionale sia del commercio di stupefacentisia della contraffazione di banconote; e che, in punto di scelta della misura, fa levasullo svolgimento da parte dell'indagato di attività criminose all’interno dellapropria abitazione, con conseguente inidoneità della misura degli arrestidomiciliari, pur con il presidio del braccialetto elettronico.4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]