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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09962/2022

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FC.1"RO C.U. ex ari. 13 co. 1 qlz.Ar DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso n. 1312 - 2017 R.G. proposto da: P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso la sentenza n. 3611 del 3.6.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOÀk

1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Viterbo.

Esponeva che la "Casa III" s.r.l. le aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio in Orte, al civico n. 148, di corso Garibaldi; che i lavori si erano conclusi regolarmente in data 4.6.2009 con il collaudo dell'opera; che, per talune lavorazioni, estranee alla sua precipua competenza, si era avvalsa in subappalto dell'opera di talune ditte specializzate, alle quali aveva anticipato i corrispettivi dovuti.

Esponeva che la committente, benché sollecitata, non aveva provveduto al pagamento del residuo suo corrispettivo, pari ad euro 133.698,00 (i.v.a. compresa) giusta fattura n. 2/2011.

Chiedeva ingiungersi alla "Casa III" s.r.l. il pagamento dell'anzidetto importo, con interessi ex dec.

Igs. n. 231/2002 e spese.

2. Con decreto n. 73/2012 il Tribunale di Viterbo pronunciava l'ingiunzione.

3. Con citazione notificata il 10.4.2012 la "Casa III" proponeva opposizione.

Deduceva che, a fronte di un corrispettivo d'appalto pattuito in euro 200.000,00, oltre i.v.a., l'appaltatrice aveva ricevuto a mezzo assegni la somma di euro 169.608,60 ed aveva ricevuto materiale - dal cui acquisto l'appaltatrice era stata sollevata - per il complessivo importo di euro 63.646,00.

Deduceva altresì che l'appaltatrice aveva atteso in ritardo alla consegna dei lavori, sicché era obbligata alla corresponsione della penale pattuita, di importo pari ad euro 13.000,00. [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell'ingiunzione.

In riconvenzionale chiedeva condannarsi la ricorrente al pagamento della somma di euro 36.254,46.

4. Si costituiva la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione.

5. Ammessa ed assunta la prova per testimoni limitatamente al capitolo n. 1 articolato dall'opponente, con sentenza n. 12/2016 l'adito tribunale accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava l'appaltatrice-opposta a pagare alla committente-opponente la somma di euro 36.254,46.

6. La "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva appello.

Resistevano la "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, in qualità di cessionaria del credito della committente.

7. Con sentenza n. 3611 del 3.6.2016 la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda riconvenzionale esperita dalla "Casa III" s.r.l. e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Esplicitava, tra l'altro, la corte che la committente-appellata aveva dimostrato di aver anticipato per l'acquisto dei materiali unicamente l'importo di euro 1.737,67 e non già la maggior somma di euro 63.646,00.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo della controversia; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.Deduce che la corte d'appello non ha tenuto conto che, come aveva addotto già in primo grado, l'azionato credito si correlava in parte ai lavori contrattuali, lavori al cui pagamento la committente non aveva integralmente provveduto.

Deduce invero che, nel costituirsi in giudizio a seguito dell'opposizione, aveva specificato che l'azionata pretesa concerneva anche il residuo corrispettivo dei lavori contrattuali di cui controparte aveva riconosciuto il mancato pagamento, avendo eccepito la corresponsione di acconti per euro 169.608,00 a fronte di un corrispettivo contrattuale di euro 200.000,00, oltre i.v.a.

Deduce che al riguardo la corte di merito ha omesso la debita pronuncia e comunque non ha indagato se la sua domanda fosse stata formulata in guisa da ricomprendere anche porzione del credito riconducibile al contratto.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d'appello, con il quale era stato censurato il capo della sentenza di primo grado con cui era stata affermata la sua responsabilità per il ritardo nella consegna delle opere ed era stata disposta l'applicazione della penale contrattuale di importo pari ad euro 13.000,00.

Deduce che per nulla sussistevano i presupposti perché le fosse ascritta la responsabilità per il ritardo nella consegna delle opere.

Deduce segnatamente che l'opera è stata dalla committente accettata senza alcuna contestazione e che la domanda riconvenzionale della committente è stata esperita in ritardo, ben al di là del biennio previsto dall'art. 1667 cod. civ.Deduce che ha senz'altro interesse ad esperire il motivo in disamina, siccome l'accoglimento del primo motivo di ricorso è destinato ad incidere sulla quantificazione del credito di cui è titolare.

11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2721 e ss. e 1661 cod. civ. nonché degli artt. 244 e ss. cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la corte territoriale a non ammettere la prova testimoniale articolata onde dimostrare la pattuizione avente ad oggetto i lavori extracontratto e l'esecuzione dei medesimi lavori.

Deduce che il contratto d'appalto non è soggetto ad oneri di forma né rileva che il contratto d'appalto non fosse provvisto di un elenco di lavori.

Deduce che il teste chiamato a deporre sul secondo capitolo, ovvero il direttore dei lavori, avrebbe potuto chiarire "se le opere di cui si trattava fossero da ritenersi comprese o meno nel corrispettivo del contratto d'appalto" (così ricorso, pag. 26).

Deduce che non è necessario che gli articoli di prova rechino specificazione di ogni dettaglio, viepiù che si è sul terreno delle variazioni in corso d'opera ex art.1661 cod. civ.

12. Il primo motivo di ricorso va respinto.

13. In spregio agli oneri di specificità ed "autosufficienza" la s.r.l. ricorrente non ha riprodotto nel corpo del ricorso il complessivo tenore della domanda esperita con l'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo ed ha riprodotto semplici stralci (cfr. ricorso, pagg. 16 - 18) della comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, nel giudizio di opposizione.Vero è che, allorquando venga denunciato un "error in procedendo" - è il caso de quo - questa Corte di legittimità diviene anche giudice del "fatto processuale", sicché è investita del potere/dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

E tuttavia (ben vero, a prescindere dall'insegnamento per cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità qualora sia denunciato un "error in procedendo" presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regole positivamente sancite al n. 4 ed al n. 6 del 10 cc. dell'art. 366 cod. proc. civ.: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass. 20.9.2006, n. 20405) l'esame degli atti induce al seguente duplice rilievo.

14. Nel fascicolo d'ufficio non si rinviene l'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto processuale evidentemente prioritario ai fini della puntuale identificazione del titolo dell'esperita azione di pagamento.

Nel fascicolo d'ufficio si rinviene la comparsa di costituzione e risposta che la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" ebbe a depositare nell'iniziale giudizio di opposizione.

E però le deduzioni che vi risultano articolate ("l'iniziale contratto d'appalto prevedeva soltanto alcune tipologie di lavoro" (così pag. 2); "la P.S.

Costruzioni, all'atto concreto, ha svolto molteplici prestazioni ed eseguito direttamente molte opere assolutamente non previste nel contratto allegato da controparte.

Trattasi delle opere descritte analiticamente nella fattura n. 02 del 05/10/2011 allegata in ricorso monitorio" (così, pagg. 3 - 4); "il corrispettivo agito col decreto opposto concerne evidentemente opere extra contratto" (così pag. 4)), per nulla contraddette dalle ulteriori prospettazioni che vi si leggono (circa "la sostanziale ammissione da parte dell'opponente di non aver saldato neppure il corrispettivo indicato in appalto" (così pag. 5)), non possono che indurre al seguente duplice postulato.

Da un lato, va in toto condivisa l'affermazione della Corte di Roma secondo cui l'appaltatrice-appellante aveva "specificato che la domanda monitoria [atteneva] esclusivamente al corrispettivo dei lavori extracontrattuali" (così sentenza d'appello, pag. 7).

Dall'altro, va in toto disattesa la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, al di là di ogni rilievo in ordine alla sua "pertinenza", pur la denunciata "omissione di un punto decisivo della controversia".

15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

16. Non si configura il denunciato "error in procedendo".

Dapprima, la corte distrettuale ha dato atto che il tribunale aveva riconosciuto alla committente-opponente, evidentemente in dipendenza dell'accoglimento della riconvenzionale all'uopo esperita, anche la somma di euro 13.000,00 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle opere conformemente alla previsione contrattuale (cfr. sentenza pag. 3).

Indi, la corte distrettuale, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ha rigettato la riconvenzionale della committente-opponente.

17. La corte di seconde cure, quindi, si è al riguardo pronunciata.

In questo quadro del tutto ingiustificato è l'assunto della ricorrente secondo cui la corte territoriale "oblitera completamente tale motivo d'impugnazione, ritenendolo evidentemente assorbito dal rigetto dell'intera domanda riconvenzionale dell'opponente ove l'importo di € 13.000,00 a titolo di penale era compreso" (così ricorso, pag. 21).18.

Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

19. La Corte romana ha specificato - inoltre - che la prova per testimoni invocata dall'appellante era inammissibile, quanto al capitolo n. 2, siccome "negativo e generico, non avendo la parte appellante mai prodotto il contratto in copia integrale" (così sentenza d'appello, pag. 7), sicché non era possibile accertare se le opere elencate nella fattura allegata dalla "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" e nel capitolo n. 1 (ritenuto, di conseguenza, del pari inammissibile) fossero effettivamente qualificabili come extracontrattuali; era inammissibile, quanto al capitolo n. 3, siccome generico, in dipendenza della omessa indicazione del soggetto che aveva conferito l'incarico e dell'omessa specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio - di cui al capitolo di prova - si assumeva avvenuto, viepiù che si imponeva particolare rigore ai fini del riscontro di un contratto verbale intercorso tra due società di capitali.

20. Su tale scorta si reputa quanto segue.

L'accertamento della specificità dei capitoli di prova involge un giudizio "di fatto" sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass.19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201), recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., se non inficiato da "omesso esame".

Ebbene, la surriferita valutazione operata dalla corte territoriale in ordine ai capitoli della prova orale all'uopo invocata non solo va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale", ma è appieno ineccepibile.

Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma O\ anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. pro. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. (ord.) 5.6.2018, n. 14363; altresì Cass.21.9.2015, n. 18481).

21. La "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va perciò assunta.

22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FC.1"RO C.U. ex ari. 13 co. 1 qlz.Ar DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso n. 1312 - 2017 R.G. proposto da: P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso la sentenza n. 3611 del 3.6.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOÀk 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Viterbo. Esponeva che la "Casa III" s.r.l. le aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio in Orte, al civico n. 148, di corso Garibaldi; che i lavori si erano conclusi regolarmente in data 4.6.2009 con il collaudo dell'opera; che, per talune lavorazioni, estranee alla sua precipua competenza, si era avvalsa in subappalto dell'opera di talune ditte specializzate, alle quali aveva anticipato i corrispettivi dovuti. Esponeva che la committente, benché sollecitata, non aveva provveduto al pagamento del residuo suo corrispettivo, pari ad euro 133.698,00 (i.v.a. compresa) giusta fattura n. 2/2011. Chiedeva ingiungersi alla "Casa III" s.r.l. il pagamento dell'anzidetto importo, con interessi ex dec. Igs. n. 231/2002 e spese. 2. Con decreto n. 73/2012 il Tribunale di Viterbo pronunciava l'ingiunzione. 3. Con citazione notificata il 10.4.2012 la "Casa III" proponeva opposizione. Deduceva che, a fronte di un corrispettivo d'appalto pattuito in euro 200.000,00, oltre i.v.a., l'appaltatrice aveva ricevuto a mezzo assegni la somma di euro 169.608,60 ed aveva ricevuto materiale - dal cui acquisto l'appaltatrice era stata sollevata - per il complessivo importo di euro 63.646,00. Deduceva altresì che l'appaltatrice aveva atteso in ritardo alla consegna dei lavori, sicché era obbligata alla corresponsione della penale pattuita, di importo pari ad euro 13.000,00. [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell'ingiunzione. In riconvenzionale chiedeva condannarsi la ricorrente al pagamento della somma di euro 36.254,46. 4. Si costituiva la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 5. Ammessa ed assunta la prova per testimoni limitatamente al capitolo n. 1 articolato dall'opponente, con sentenza n. 12/2016 l'adito tribunale accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava l'appaltatrice-opposta a pagare alla committente-opponente la somma di euro 36.254,46. 6. La "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva appello. Resistevano la "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, in qualità di cessionaria del credito della committente. 7. Con sentenza n. 3611 del 3.6.2016 la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda riconvenzionale esperita dalla "Casa III" s.r.l. e compensava integralmente le spese del doppio grado. Esplicitava, tra l'altro, la corte che la committente-appellata aveva dimostrato di aver anticipato per l'acquisto dei materiali unicamente l'importo di euro 1.737,67 e non già la maggior somma di euro 63.646,00. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo della controversia; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.Deduce che la corte d'appello non ha tenuto conto che, come aveva addotto già in primo grado, l'azionato credito si correlava in parte ai lavori contrattuali, lavori al cui pagamento la committente non aveva integralmente provveduto. Deduce invero che, nel costituirsi in giudizio a seguito dell'opposizione, aveva specificato che l'azionata pretesa concerneva anche il residuo corrispettivo dei lavori contrattuali di cui controparte aveva riconosciuto il mancato pagamento, avendo eccepito la corresponsione di acconti per euro 169.608,00 a fronte di un corrispettivo contrattuale di euro 200.000,00, oltre i.v.a. Deduce che al riguardo la corte di merito ha omesso la debita pronuncia e comunque non ha indagato se la sua domanda fosse stata formulata in guisa da ricomprendere anche porzione del credito riconducibile al contratto. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d'appello, con il quale era stato censurato il capo della sentenza di primo grado con cui era stata affermata la sua responsabilità per il ritardo nella consegna delle opere ed era stata disposta l'applicazione della penale contrattuale di importo pari ad euro 13.000,00. Deduce che per nulla sussistevano i presupposti perché le fosse ascritta la responsabilità per il ritardo nella consegna delle opere. Deduce segnatamente che l'opera è stata dalla committente accettata senza alcuna contestazione e che la domanda riconvenzionale della committente è stata esperita in ritardo, ben al di là del biennio previsto dall'art. 1667 cod. civ.Deduce che ha senz'altro interesse ad esperire il motivo in disamina, siccome l'accoglimento del primo motivo di ricorso è destinato ad incidere sulla quantificazione del credito di cui è titolare. 11. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 2721 e ss. e 1661 cod. civ. nonché degli artt. 244 e ss. cod. proc. civ. Deduce che ha errato la corte territoriale a non ammettere la prova testimoniale articolata onde dimostrare la pattuizione avente ad oggetto i lavori extracontratto e l'esecuzione dei medesimi lavori. Deduce che il contratto d'appalto non è soggetto ad oneri di forma né rileva che il contratto d'appalto non fosse provvisto di un elenco di lavori. Deduce che il teste chiamato a deporre sul secondo capitolo, ovvero il direttore dei lavori, avrebbe potuto chiarire "se le opere di cui si trattava fossero da ritenersi comprese o meno nel corrispettivo del contratto d'appalto" (così ricorso, pag. 26). Deduce che non è necessario che gli articoli di prova rechino specificazione di ogni dettaglio, viepiù che si è sul terreno delle variazioni in corso d'opera ex art.1661 cod. civ. 12. Il primo motivo di ricorso va respinto. 13. In spregio agli oneri di specificità ed "autosufficienza" la s.r.l. ricorrente non ha riprodotto nel corpo del ricorso il complessivo tenore della domanda esperita con l'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo ed ha riprodotto semplici stralci (cfr. ricorso, pagg. 16 - 18) della comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, nel giudizio di opposizione.Vero è che, allorquando venga denunciato un "error in procedendo" - è il caso de quo - questa Corte di legittimità diviene anche giudice del "fatto processuale", sicché è investita del potere/dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. E tuttavia (ben vero, a prescindere dall'insegnamento per cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità qualora sia denunciato un "error in procedendo" presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regole positivamente sancite al n. 4 ed al n. 6 del 10 cc. dell'art. 366 cod. proc. civ.: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass. 20.9.2006, n. 20405) l'esame degli atti induce al seguente duplice rilievo. 14. Nel fascicolo d'ufficio non si rinviene l'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto processuale evidentemente prioritario ai fini della puntuale identificazione del titolo dell'esperita azione di pagamento. Nel fascicolo d'ufficio si rinviene la comparsa di costituzione e risposta che la "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" ebbe a depositare nell'iniziale giudizio di opposizione. E però le deduzioni che vi risultano articolate ("l'iniziale contratto d'appalto prevedeva soltanto alcune tipologie di lavoro" (così pag. 2); "la P.S. Costruzioni, all'atto concreto, ha svolto molteplici prestazioni ed eseguito direttamente molte opere assolutamente non previste nel contratto allegato da controparte. Trattasi delle opere descritte analiticamente nella fattura n. 02 del 05/10/2011 allegata in ricorso monitorio" (così, pagg. 3 - 4); "il corrispettivo agito col decreto opposto concerne evidentemente opere extra contratto" (così pag. 4)), per nulla contraddette dalle ulteriori prospettazioni che vi si leggono (circa "la sostanziale ammissione da parte dell'opponente di non aver saldato neppure il corrispettivo indicato in appalto" (così pag. 5)), non possono che indurre al seguente duplice postulato. Da un lato, va in toto condivisa l'affermazione della Corte di Roma secondo cui l'appaltatrice-appellante aveva "specificato che la domanda monitoria [atteneva] esclusivamente al corrispettivo dei lavori extracontrattuali" (così sentenza d'appello, pag. 7). Dall'altro, va in toto disattesa la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, al di là di ogni rilievo in ordine alla sua "pertinenza", pur la denunciata "omissione di un punto decisivo della controversia". 15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 16. Non si configura il denunciato "error in procedendo". Dapprima, la corte distrettuale ha dato atto che il tribunale aveva riconosciuto alla committente-opponente, evidentemente in dipendenza dell'accoglimento della riconvenzionale all'uopo esperita, anche la somma di euro 13.000,00 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle opere conformemente alla previsione contrattuale (cfr. sentenza pag. 3). Indi, la corte distrettuale, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ha rigettato la riconvenzionale della committente-opponente. 17. La corte di seconde cure, quindi, si è al riguardo pronunciata. In questo quadro del tutto ingiustificato è l'assunto della ricorrente secondo cui la corte territoriale "oblitera completamente tale motivo d'impugnazione, ritenendolo evidentemente assorbito dal rigetto dell'intera domanda riconvenzionale dell'opponente ove l'importo di € 13.000,00 a titolo di penale era compreso" (così ricorso, pag. 21).18. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 19. La Corte romana ha specificato - inoltre - che la prova per testimoni invocata dall'appellante era inammissibile, quanto al capitolo n. 2, siccome "negativo e generico, non avendo la parte appellante mai prodotto il contratto in copia integrale" (così sentenza d'appello, pag. 7), sicché non era possibile accertare se le opere elencate nella fattura allegata dalla "P.S. [OSCURATO:PERSONA]" e nel capitolo n. 1 (ritenuto, di conseguenza, del pari inammissibile) fossero effettivamente qualificabili come extracontrattuali; era inammissibile, quanto al capitolo n. 3, siccome generico, in dipendenza della omessa indicazione del soggetto che aveva conferito l'incarico e dell'omessa specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio - di cui al capitolo di prova - si assumeva avvenuto, viepiù che si imponeva particolare rigore ai fini del riscontro di un contratto verbale intercorso tra due società di capitali. 20. Su tale scorta si reputa quanto segue. L'accertamento della specificità dei capitoli di prova involge un giudizio "di fatto" sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass.19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201), recte, al cospetto del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., se non inficiato da "omesso esame". Ebbene, la surriferita valutazione operata dalla corte territoriale in ordine ai capitoli della prova orale all'uopo invocata non solo va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale", ma è appieno ineccepibile. Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma O\ anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. pro. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. (ord.) 5.6.2018, n. 14363; altresì Cass.21.9.2015, n. 18481). 21. La "Casa III" s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va perciò assunta. 22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Cor
Sentenza Cassazione n. 09962/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris