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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41173/24 - GIUFFRE' Marco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che contesta - peraltro genericamente - la ritenuta responsabilità penale del ricorrente e lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen. (e non l'art. 276 cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr. p. 9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 11-12 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41173/24 - GIUFFRE' Marco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che contesta - peraltro genericamente - la ritenuta responsabilità penale del ricorrente e lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen. (e non l'art. 276 cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr. p. 9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 11-12 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris