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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 10,comma 2, d. l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48,oggetto di quattro decreti penali di condanna, in relazione a fatti commessi in Palermo, indata 7 novembre 2024, 11 settembre 2024, 8 aprile 2024 e 19 ottobre 2024, nonché inrelazione ai reati di cui all’art. 7, comma 15, del d. lgs. n. 285 del 1992, in relazione a fatticommessi in Palermo, in data 21 febbraio 2022, 17 dicembre 2022, 12 marzo 2019 e 7novembre 2024.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanzadella motivazione in ordine alla insussistenza di un medesimo disegno criminoso.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare alcunecircostanze di fatto che costituiscono indice della ideazione unitaria del programmacriminoso antecedente al primo decreto penale di condanna consistito nel compiere unaserie non definita di atti illeciti tra loro collegati, finalizzati ad ottenere una forma disostentamento mediante l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore.Si tratterebbe di condotte tutte realizzate nella medesima piazza [OSCURATO:PERSONA], nelle orediurne e con identiche modalità operative consistenti nel sostare all’interno della piazza eindicare i possibili parcheggi, in un arco temporale che va dal 2019 al 2024, per provvedereal sostentamento della propria famiglia, attesa la difficoltà di trovare una opportunità dilavoro, anche considerando che la prima imputazione risale al 12 marzo 2019 quando ilricorrente aveva 53 anni.Nella fattispecie, il Gip non avrebbe argomentato sulle ragioni per le quali le circostanze ditempo e di luogo sopra indicate non costituirebbero indici sintomatici della preordinazionecriminosa, che mal si conciliano con una concezione esistenziale fondata sulla serialità delleIn conclusione, il ricorrente eccepisce che il giudice dell’esecuzione avrebbe apoditticamentefatto discendere dal titolo di reato e dalla reiterazione delle condotte criminose laconclusione della esistenza di un programma di vita improntato al crimine.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza delmedesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contestoe della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).Infine, e ai fini che qui specificamente rilevano, va ribadito il principio secondo il qualeper la configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati sianostati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il qualenon deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al criminee dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire.

In tal caso, infatti, lareiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata alcrimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istitutiquali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondoun diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione,preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01).Questo principio, sia pure espressamente affermato in relazione alla reiterazione dicondotte di spaccio, non può che valere ogni qualvolta venga in rilievo un genericoprogramma di trarre profitto dal compimento di attività illecite.2.

Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata resiste alle doglianzedifensive giacché ha evidenziato come il ricorrente non abbia rappresentato nessunelemento sintomatico della previa ideazione unitaria tale da esprimere una medesimezza deldisegno criminoso.Non avendo il ricorrente indicato alcun elemento in tal senso, l’ordinanza impugnata hacorrettamente rilevato che le plurime condotte di violazione del cd.

Daspo urbano e direiterato esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo fossero finalizzate a trarnesostentamento.Invero, è lo stesso ricorso che rimarca come nella fattispecie si tratti di condotte tutterealizzate nel medesimo luogo, nelle ore diurne e con identiche modalità operativeconsistenti nel sostare all’interno della piazza e indicare i possibili parcheggi, in un arcotemporale va dal 2019 al 2024, per provvedere al sostentamento della propria famiglia,imputazione risale al 12 marzo 2019 quando il ricorrente era già cinquantatreenne.In questa prospettiva, essendo stata dedotta dallo stesso ricorrente la finalizzazionedelle condotte alla necessità di procurarsi un sostentamento, non viene enucleato alcun viziologico dell’ordinanza che ha respinto l’istanza proprio sulla base dell’affermazione che i reatiin questione non fossero espressione di determinazioni volitive risalenti ad un’unica ,preesistente deliberazione di fondo, bensì di un illecito sistema di vita.3.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11251/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3806/2025GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29961/2025ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 10,comma 2, d. l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48,oggetto di quattro decreti penali di condanna, in relazione a fatti commessi in Palermo, indata 7 novembre 2024, 11 settembre 2024, 8 aprile 2024 e 19 ottobre 2024, nonché inrelazione ai reati di cui all’art. 7, comma 15, del d. lgs. n. 285 del 1992, in relazione a fatticommessi in Palermo, in data 21 febbraio 2022, 17 dicembre 2022, 12 marzo 2019 e 7novembre 2024.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanzadella motivazione in ordine alla insussistenza di un medesimo disegno criminoso.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare alcunecircostanze di fatto che costituiscono indice della ideazione unitaria del programmacriminoso antecedente al primo decreto penale di condanna consistito nel compiere unaserie non definita di atti illeciti tra loro collegati, finalizzati ad ottenere una forma disostentamento mediante l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore.Si tratterebbe di condotte tutte realizzate nella medesima piazza [OSCURATO:PERSONA], nelle orediurne e con identiche modalità operative consistenti nel sostare all’interno della piazza eindicare i possibili parcheggi, in un arco temporale che va dal 2019 al 2024, per provvedereal sostentamento della propria famiglia, attesa la difficoltà di trovare una opportunità dilavoro, anche considerando che la prima imputazione risale al 12 marzo 2019 quando ilricorrente aveva 53 anni.Nella fattispecie, il Gip non avrebbe argomentato sulle ragioni per le quali le circostanze ditempo e di luogo sopra indicate non costituirebbero indici sintomatici della preordinazionecriminosa, che mal si conciliano con una concezione esistenziale fondata sulla serialità delleIn conclusione, il ricorrente eccepisce che il giudice dell’esecuzione avrebbe apoditticamentefatto discendere dal titolo di reato e dalla reiterazione delle condotte criminose laconclusione della esistenza di un programma di vita improntato al crimine.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza delmedesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contestoe della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).Infine, e ai fini che qui specificamente rilevano, va ribadito il principio secondo il qualeper la configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati sianostati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il qualenon deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al criminee dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire.

In tal caso, infatti, lareiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata alcrimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istitutiquali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondoun diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione,preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01).Questo principio, sia pure espressamente affermato in relazione alla reiterazione dicondotte di spaccio, non può che valere ogni qualvolta venga in rilievo un genericoprogramma di trarre profitto dal compimento di attività illecite.2.

Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata resiste alle doglianzedifensive giacché ha evidenziato come il ricorrente non abbia rappresentato nessunelemento sintomatico della previa ideazione unitaria tale da esprimere una medesimezza deldisegno criminoso.Non avendo il ricorrente indicato alcun elemento in tal senso, l’ordinanza impugnata hacorrettamente rilevato che le plurime condotte di violazione del cd.

Daspo urbano e direiterato esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo fossero finalizzate a trarnesostentamento.Invero, è lo stesso ricorso che rimarca come nella fattispecie si tratti di condotte tutterealizzate nel medesimo luogo, nelle ore diurne e con identiche modalità operativeconsistenti nel sostare all’interno della piazza e indicare i possibili parcheggi, in un arcotemporale va dal 2019 al 2024, per provvedere al sostentamento della propria famiglia,imputazione risale al 12 marzo 2019 quando il ricorrente era già cinquantatreenne.In questa prospettiva, essendo stata dedotta dallo stesso ricorrente la finalizzazionedelle condotte alla necessità di procurarsi un sostentamento, non viene enucleato alcun viziologico dell’ordinanza che ha respinto l’istanza proprio sulla base dell’affermazione che i reatiin questione non fossero espressione di determinazioni volitive risalenti ad un’unica ,preesistente deliberazione di fondo, bensì di un illecito sistema di vita.3.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE    di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 10,comma 2, d. l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48,oggetto di quattro decreti penali di condanna, in relazione a fatti commessi in Palermo, indata 7 novembre 2024, 11 settembre 2024, 8 aprile 2024 e 19 ottobre 2024, nonché inrelazione ai reati di cui all’art. 7, comma 15, del d. lgs. n. 285 del 1992, in relazione a fatticommessi in Palermo, in data 21 febbraio 2022, 17 dicembre 2022, 12 marzo 2019 e 7novembre 2024.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanzadella motivazione in ordine alla insussistenza di un medesimo disegno criminoso.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare alcunecircostanze di fatto che costituiscono indice della ideazione unitaria del programmacriminoso antecedente al primo decreto penale di condanna consistito nel compiere unaserie non definita di atti illeciti tra loro collegati, finalizzati ad ottenere una forma disostentamento mediante l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore.Si tratterebbe di condotte tutte realizzate nella medesima piazza [OSCURATO:PERSONA], nelle orediurne e con identiche modalità operative consistenti nel sostare all’interno della piazza eindicare i possibili parcheggi, in un arco temporale che va dal 2019 al 2024, per provvedereal sostentamento della propria famiglia, attesa la difficoltà di trovare una opportunità dilavoro, anche considerando che la prima imputazione risale al 12 marzo 2019 quando ilricorrente aveva 53 anni.Nella fattispecie, il Gip non avrebbe argomentato sulle ragioni per le quali le circostanze ditempo e di luogo sopra indicate non costituirebbero indici sintomatici della preordinazionecriminosa, che mal si conciliano con una concezione esistenziale fondata sulla serialità delleIn conclusione, il ricorrente eccepisce che il giudice dell’esecuzione avrebbe apoditticamentefatto discendere dal titolo di reato e dalla reiterazione delle condotte criminose laconclusione della esistenza di un programma di vita improntato al crimine.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza delmedesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contestoe della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).Infine, e ai fini che qui specificamente rilevano, va ribadito il principio secondo il qualeper la configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati sianostati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il qualenon deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al criminee dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. In tal caso, infatti, lareiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata alcrimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istitutiquali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondoun diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione,preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01).Questo principio, sia pure espressamente affermato in relazione alla reiterazione dicondotte di spaccio, non può che valere ogni qualvolta venga in rilievo un genericoprogramma di trarre profitto dal compimento di attività illecite.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata resiste alle doglianzedifensive giacché ha evidenziato come il ricorrente non abbia rappresentato nessunelemento sintomatico della previa ideazione unitaria tale da esprimere una medesimezza deldisegno criminoso.Non avendo il ricorrente indicato alcun elemento in tal senso, l’ordinanza impugnata hacorrettamente rilevato che le plurime condotte di violazione del cd.  Daspo urbano e direiterato esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo fossero finalizzate a trarnesostentamento.Invero, è lo stesso ricorso che rimarca  come nella fattispecie si tratti di condotte tutterealizzate nel medesimo luogo, nelle ore diurne e con identiche modalità operativeconsistenti nel sostare all’interno della piazza e indicare i possibili parcheggi, in un arcotemporale va dal 2019 al 2024, per provvedere al sostentamento della propria famiglia,imputazione risale al 12 marzo 2019 quando il ricorrente era già cinquantatreenne.In questa prospettiva, essendo stata dedotta dallo stesso ricorrente la finalizzazionedelle condotte alla necessità di procurarsi un sostentamento, non viene enucleato alcun viziologico dell’ordinanza che ha respinto l’istanza proprio sulla base dell’affermazione che i reatiin questione non fossero espressione di determinazioni volitive risalenti ad un’unica    ,preesistente deliberazione di fondo, bensì di un illecito sistema di vita.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11251/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3806/2025GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29961/2025ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE    di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di applicazione della disciplina dellacontinuazione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 10,comma 2, d. l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48,oggetto di quattro decreti penali di condanna, in relazione a fatti commessi in Palermo, indata 7 novembre 2024, 11 settembre 2024, 8 aprile 2024 e 19 ottobre 2024, nonché inrelazione ai reati di cui all’art. 7, comma 15, del d. lgs. n. 285 del 1992, in relazione a fatticommessi in Palermo, in data 21 febbraio 2022, 17 dicembre 2022, 12 marzo 2019 e 7novembre 2024.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché la mancanzadella motivazione in ordine alla insussistenza di un medesimo disegno criminoso.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare alcunecircostanze di fatto che costituiscono indice della ideazione unitaria del programmacriminoso antecedente al primo decreto penale di condanna consistito nel compiere unaserie non definita di atti illeciti tra loro collegati, finalizzati ad ottenere una forma disostentamento mediante l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore.Si tratterebbe di condotte tutte realizzate nella medesima piazza [OSCURATO:PERSONA], nelle orediurne e con identiche modalità operative consistenti nel sostare all’interno della piazza eindicare i possibili parcheggi, in un arco temporale che va dal 2019 al 2024, per provvedereal sostentamento della propria famiglia, attesa la difficoltà di trovare una opportunità dilavoro, anche considerando che la prima imputazione risale al 12 marzo 2019 quando ilricorrente aveva 53 anni.Nella fattispecie, il Gip non avrebbe argomentato sulle ragioni per le quali le circostanze ditempo e di luogo sopra indicate non costituirebbero indici sintomatici della preordinazionecriminosa, che mal si conciliano con una concezione esistenziale fondata sulla serialità delleIn conclusione, il ricorrente eccepisce che il giudice dell’esecuzione avrebbe apoditticamentefatto discendere dal titolo di reato e dalla reiterazione delle condotte criminose laconclusione della esistenza di un programma di vita improntato al crimine.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che l'esistenza delmedesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contestoe della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazionedei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici,purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01).Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).Infine, e ai fini che qui specificamente rilevano, va ribadito il principio secondo il qualeper la configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati sianostati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il qualenon deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al criminee dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire. In tal caso, infatti, lareiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata alcrimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istitutiquali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondoun diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione,preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 – 01).Questo principio, sia pure espressamente affermato in relazione alla reiterazione dicondotte di spaccio, non può che valere ogni qualvolta venga in rilievo un genericoprogramma di trarre profitto dal compimento di attività illecite.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata resiste alle doglianzedifensive giacché ha evidenziato come il ricorrente non abbia rappresentato nessunelemento sintomatico della previa ideazione unitaria tale da esprimere una medesimezza deldisegno criminoso.Non avendo il ricorrente indicato alcun elemento in tal senso, l’ordinanza impugnata hacorrettamente rilevato che le plurime condotte di violazione del cd.  Daspo urbano e direiterato esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo fossero finalizzate a trarnesostentamento.Invero, è lo stesso ricorso che rimarca  come nella fattispecie si tratti di condotte tutterealizzate nel medesimo luogo, nelle ore diurne e con identiche modalità operativeconsistenti nel sostare all’interno della piazza e indicare i possibili parcheggi, in un arcotemporale va dal 2019 al 2024, per provvedere al sostentamento della propria famiglia,imputazione risale al 12 marzo 2019 quando il ricorrente era già cinquantatreenne.In questa prospettiva, essendo stata dedotta dallo stesso ricorrente la finalizzazionedelle condotte alla necessità di procurarsi un sostentamento, non viene enucleato alcun viziologico dell’ordinanza che ha respinto l’istanza proprio sulla base dell’affermazione che i reatiin questione non fossero espressione di determinazioni volitive risalenti ad un’unica    ,preesistente deliberazione di fondo, bensì di un illecito sistema di vita.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris