CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'errata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen, è inammissibile, stante il minimo aumento di pena, pari a due mesi per ciascuno dei due reati, inflitto per il riconoscimento, operato dalla Corte di merito in parziale riforma della sentenza di primo grado, della continuazione con ai fatti ex artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 marzo 2023, aumento certamente rispettoso dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.