Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20751/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1156/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 21 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chePaolo Campanati propose opposizione avverso l’intimazione dipagamento alla complessiva somma di euro 216.980,17 notificatagliNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026ad istanza di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione dicrediti di natura tributaria e non tributaria;a suffragio dell’azione, addusse che le cartelle prodromiche allaopposta intimazione erano state oggetto di piani di rateizzazione, deiquali non era stata comunicata la revoca o la decadenza, comunquenon sussistendone i motivi; contestò inoltre l’entità degli importiintimati, per mancata decurtazione di quanto già versato;all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadell’ente di riscossione, con la decisione in epigrafe indicata l’aditoTribunale di Ancona ha parzialmente accolto l’opposizione, dichiarando«vigenti i piani di rateizzazione» relativi soltanto ad alcune cartelle elegittima l’azione dell’Agenzia per altre cartelle;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo;resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheil ricorso - definibile come straordinario ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacchéproposto contro una sentenza di primo grado – è inammissibile;è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d.dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionaledeve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazionedell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta omeno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub speciejuris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad operadel giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva(quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico,r.g. n. 6847/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deveessere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con laimpugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilitàstessa del gravame (ex plurimis, in tema di opposizioni esecutive, cfr.,da ultimo, Cass. 23/04/2024, n. 10868; Cass. 02/04/2024, n. 8693;Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass.18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018,n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381);nella gravata sentenza il giudice territoriale non ha proceduto,nemmeno in via implicita oppure attraverso l’enunciazione delladisposizione normativa di riferimento, a sussumere le doglianzedell’opponente in una delle due tipologie di giudizi oppositivi in astrattoprospettabili, adoperando, al riguardo ed anche in dispositivo, laanodina e non meglio specificata locuzione «opposizione»;ciò posto, ambedue le censure sollevate con l’originario atto diingresso di lite integravano, senza dubbio alcuno, tipiche fattispecie diopposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.;ed invero, a mente dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la presentazione della richiesta di dilazione di pagamento inibisce(fino al rigetto o all’eventuale decadenza della stessa) l’avvio di nuoveprocedure esecutive ad opera dell’ente di riscossione: sicché ladeduzione dell’attuale operatività di un piano di rateizzazione si risolvenel prospettare un fatto impeditivo del diritto a procedere allaesecuzione forzata minacciata con l’intimazione;del pari, la contestazione della quantificazione degli importi intimaticoncreta la negazione (parziale) del diritto a procedere esecutivamentelimitatamente alle somme poste in discussione;r.g. n. 6847/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026discende da quanto sopra che la sentenza in discorso, dacchéstatuente su una opposizione all’esecuzione, poteva essere impugnata(soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello;il ricorso straordinario per cassazione in scrutinio è pertantoinammissibile, con esonero della Corte dalla disamina e valutazione difondatezza o meno del motivo proposto;le spese del giudizio seguono la soccombenza;dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.900 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6847/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1156/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 21 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chePaolo Campanati propose opposizione avverso l’intimazione dipagamento alla complessiva somma di euro 216.980,17 notificatagliNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026ad istanza di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] per la soddisfazione dicrediti di natura tributaria e non tributaria;a suffragio dell’azione, addusse che le cartelle prodromiche allaopposta intimazione erano state oggetto di piani di rateizzazione, deiquali non era stata comunicata la revoca o la decadenza, comunquenon sussistendone i motivi; contestò inoltre l’entità degli importiintimati, per mancata decurtazione di quanto già versato;all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadell’ente di riscossione, con la decisione in epigrafe indicata l’aditoTribunale di Ancona ha parzialmente accolto l’opposizione, dichiarando«vigenti i piani di rateizzazione» relativi soltanto ad alcune cartelle elegittima l’azione dell’Agenzia per altre cartelle;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo;resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheil ricorso - definibile come straordinario ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacchéproposto contro una sentenza di primo grado – è inammissibile;è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d.dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionaledeve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazionedell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta omeno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub speciejuris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad operadel giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva(quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico,r.g. n. 6847/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deveessere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con laimpugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilitàstessa del gravame (ex plurimis, in tema di opposizioni esecutive, cfr.,da ultimo, Cass. 23/04/2024, n. 10868; Cass. 02/04/2024, n. 8693;Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass.18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018,n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381);nella gravata sentenza il giudice territoriale non ha proceduto,nemmeno in via implicita oppure attraverso l’enunciazione delladisposizione normativa di riferimento, a sussumere le doglianzedell’opponente in una delle due tipologie di giudizi oppositivi in astrattoprospettabili, adoperando, al riguardo ed anche in dispositivo, laanodina e non meglio specificata locuzione «opposizione»;ciò posto, ambedue le censure sollevate con l’originario atto diingresso di lite integravano, senza dubbio alcuno, tipiche fattispecie diopposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.;ed invero, a mente dell’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la presentazione della richiesta di dilazione di pagamento inibisce(fino al rigetto o all’eventuale decadenza della stessa) l’avvio di nuoveprocedure esecutive ad opera dell’ente di riscossione: sicché ladeduzione dell’attuale operatività di un piano di rateizzazione si risolvenel prospettare un fatto impeditivo del diritto a procedere allaesecuzione forzata minacciata con l’intimazione;del pari, la contestazione della quantificazione degli importi intimaticoncreta la negazione (parziale) del diritto a procedere esecutivamentelimitatamente alle somme poste in discussione;r.g. n. 6847/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 6847/2024Numero sezionale 1910/2026Numero di raccolta generale 20751/2026Data pubblicazione 18/06/2026discende da quanto sopra che la sentenza in discorso, dacchéstatuente su una opposizione all’esecuzione, poteva essere impugnata(soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello;il ricorso straordinario per cassazione in scrutinio è pertantoinammissibile, con esonero della Corte dalla disamina e valutazione difondatezza o meno del motivo proposto;le spese del giudizio seguono la soccombenza;dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.900 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6847/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20751/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris