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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 31754/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21844/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Società – Aumento di capitale mediante conferimento di bene – Aliud pro alio - Responsabilità R.G.N. 21844/2021 Ud. 27/11/2025CC Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2289/2021 depositata il 17/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2289/2021, pubblicata in data 17 giugno 2021, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto solo parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. e da [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. – averso la sen tenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1097/2019, pubblicata in data 3 maggio 2019. 2.Il [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - nelle qualità come sopra specificate- in relazione a due delibere di aumento del capitale, entrambe datate 15 settembre 2006 ed entrambe per atto Notar [OSCURATO:PERSONA].

Con la prima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva deliberato e sottoscritto interamente un aumento oneroso di capitale sociale da € 10.000 ad € 100.000 mediante il conferimento in natura da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, organizzata per l’esercizio dell’attività turistico –alberghiera, Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 3 di 16 comprendente, tra l’altro, l’ala nord del complesso alberghiero “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Torre del Greco, per un valore complessivo del conferimento non inferiore ad € 1.700.00,00, come attestato da una perizia di stima allegata all’atto di conferimento.

Con la seconda la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva deliberato un aumento oneroso di capitale da € 10.000 ad € 100.000, mediante il conferimento da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] dell’ala sud del medesimo complesso alberghiero “[OSCURATO:PERSONA]”.

Dopo avere operato una ricostruzione delle complesse vicende societarie –vicende che avevano visto: I) la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico [OSCURATO:PERSONA]; II) l’integrale cessione di tale partecipazione da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.; III) l’adozione delle due delibere di aumento del capitale; IV) la cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. (poi cancellata nel 2008) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’intera partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; V) la costituzione, da parte di quest’ultima, della [OSCURATO:PERSONA];VI) la delibera, assunta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], di aumento di capitale con conferimento, da parte del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”; VII) la fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (divenuta in tal modo unico socio della [OSCURATO:PERSONA]); VIII) la successiva cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della quota totalitaria di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]; IX) la fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella stessa [OSCURATO:PERSONA] –il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che, a seguito di verifica peritale, erano emersi profili di “gravi ed insanabili difformità urbanistiche” rispetto ai titoli abilitativi edilizi, peraltro già Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 4 di 16 rilevate con provvedimenti amministrativi che avevano ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi.

Il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto: o di accertare e dichiarare l’invalidità per illiceità dell’oggetto ex artt.2379 e 2379 ter c.c. delle due delibere di aumento di capitale del 15 settembre 2006 e, per l’effetto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, oppure –in subordine – di accertare e dichiarare l’inadempimento per aliud pro aliodelle due sottoscrizioni degli atti di aumento di capitale e, per l’effetto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni.

Si erano costituiti i due convenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre a contestare la fondatezza della domanda, avevano chiesto ed erano stati autorizzatia chiamare in causa il Notaio [OSCURATO:PERSONA], anch’esso costituitosi.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, aveva respinto la domanda principale, in quanto aveva rilevato, da un lato, che, sulla scorta della C.T.U. disposta in corso di giudizio, le irregolarità riscontrate risultavano in gran parte sanabili e quindi non tali da impedire la commerciabilità del bene, rendendone solo più difficile la vendita, e, dall’altro lato, che le due delibere di aumento di capitale e conferimento recavano comunque la formale indicazione degli estremi del titolo abilitativo.

Il Tribunale aveva invece accolto la domanda subordinata, ritenendo applicabile la disciplina della compravendita e ravvisando nella vicenda concreta una ipotesi di aliud pro alio, che dava diritto al [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni correlati agli oneri di ripristino della condizione di conformità urbanistica, oneri quantificati in € 633.000,00.

Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 5 di 16 Il Tribunale aveva pertanto condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di detta somma, gravandoli delle spese di lite sia del [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA].

3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame solo relativamente alla condanna degli appellantialla rifusione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la chiamata in causa di quest’ultimo era stata determinata dalla formulazione della domanda di invalidità delle delibere di aumento di capitale e che, disattesa quest’ultima, le spese di lite del terzo chiamato dovevano essere poste a carico del [OSCURATO:PERSONA], secondo il principio di causalità.

La Corte territoriale ha invece disatteso gli altri motivi di gravame, osservando, in sintesi, che: − agli atti di conferimento relativi al diritto di proprietà su un’azienda ed un immobile era applicabile la disciplina sulla compravendita, mercé anche il richiamo espresso operato dagli artt. 2254 e 2464 c.c.; − indubbio era il diritto dell’acquirente ad agire per il solo risarcimento dei danni, senza contestualmente chiedere la risoluzione, stante l’autonomia dei due rimedi; − alla luce delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica svolta in prime cure, dovevano disattendersi le deduzioni degli appellanti circa l’insussistenza nella specie di un’ipotesidi aliud pro alio in quanto, pur essendo le difformità limitate ad alcune componenti del complesso immobiliare e non tali da rendere quest’ultimo incommerciabile, l’assenza del certificato di agibilità valeva ad integrare la fattispecie non di vizi della cosa Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 6 di 16 venduta bensì di aliud pro alio – che, nella specie, si sostanziava nell’inadempimento dell’obbligazione di liberazione dell’aumento di capitale mediante conferimento in natura –tale da fondare la pretesa risarcitoria commisurata al deprezzamento dell’immobile; − erano irrilevanti sia la circostanza che, nel corso degli anni, il complesso immobiliare fosse stato comunque utilizzato sia la possibilità di vendere in sede fallimentare anche immobili privi di regolarità urbanistica, atteso che tali profili non elidevano quello dei costi necessari per il ripristino dell’immobile e quindi l’incidenza sul valore dell’immobile medesimo; − l’inadempimento lamentato dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere neutralizzatodalla circostanza del rilascio del permesso in sanatoria, avvenuta circa due anni dopo gli atti di conferimento, dal momento che tale atto non aveva comunque consentito al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il certificato di agibilità; − la presenza, nelle due delibere, della formale indicazione degli estremi del titolo abilitativo valeva ad escludere la nullità delle stesse, ma non la sussistenza di un inadempimento all’obbligo del venditore di consegnare un immobile conforme sul piano urbanistico. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 7 di 16 Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e degli artt. 101 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.

Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, “senza aver provveduto ad argomentare alcunché in ordine alla documentazione depositata dal ricorrente (che comprovava chiaramente come la curatela avesse provveduto a locare il bene in questione, disponendo anche del certificato di agibilità)”, avrebbe respinto il gravame “sulla base di un provvedimento amministrativo non noto a questa difesa, rispetto al quale si è ingiustamente negato il contraddittorio”.

La Corte territoriale, infatti, avrebbe valorizzato la circostanza dell’avvio, da parte del Comune di Torre del Greco, di un procedimento di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria dedotta dall’odierno ricorrente, sebbene tale circostanza sia stata evidenziata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] solo con una produzione documentale allegata alla memoria di replica.

Evidenzia, ulteriormente, il ricorso che il TAR Campania avrebbe sospeso l’ordinanza di demolizione su ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe invocato a proprio favore proprio la concessione in sanatoria. 1.2.Con il secondo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento.

Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Violazione e falsa Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 8 di 16 applicazione dei principi in materia di aliud pro alio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Si censura la decisione impugnata per aver omesso di valutare la circostanza del costante svolgimento dell’attività nell’edificio adibito ad Hotel e la conseguente della reddittività del bene “con la conseguenza evidente che il valore dichiarato nella perizia di stima era ovviamente calibrato anche in ragione della capacità reddituale dello stesso”, capacità reddituale di cui avrebbe goduto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui ha proceduto all’affitto dell’azienda a terzi, avvalendosi altresì del permesso in sanatoria.

Deduce il ricorrente che “la Corte di Appello avrebbe dovuto quantomeno ritenere fondata la spiegata domanda di compensatio lucri cum danno, secondo il quale (il presunto) illecito non deve impoverire colui che ne è stato vittima ma neppure arricchirlo, sicché non può determinarsia vantaggio dello stesso una condizione migliore di quella nella quale si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito”.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di aliud pro alio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Si censura la decisione impugnata, in quanto la stessa: − avrebbe ritenuto sussistente una ipotesi di aliud pro alio per assenza del certificato di agibilità, omettendo di considerare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva poi concesso in affitto l’immobile, dal che dovrebbe desumersi la sussistenza del certificato di agibilità; Sez.

S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 9 di 16 − avrebbe omesso di valorizzare il prolungato utilizzo dell’immobile ai fini dello svolgimento dell’attività alberghiera nonché la presenza del permesso in sanatoria; − avrebbe omesso di valutare le osservazioni svolte dal CTP alla consulenza tecnica d’ufficio.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento.

Sulla violazione dei principi generali in tema di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario di cui agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, All.

E in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe sostanzialmente disapplicato il provvedimento di sanatoria rilasciato nel 2008, senza che in tal senso vi fosse domanda del [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, nella propria rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento.

Sulla violazione delle norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Il motivo si esaurisce nelle seguenti argomentazioni.

“La sentenza impugnata è manifestamente errata, oltreché ingiusta, nella misura in cui la Corte di Appello non ha rilevato come il Tribunale sia pervenuto incredibilmente all’accoglimento della sola domanda di risarcimento, senza prima declarare la risoluzione per inadempimento degli atti negoziali.

Si intende sostenere che l’accoglimento della pretesa risarcitoria avrebbe necessariamente implicato l’accertamento della risoluzione per inadempimento, che per l’effetto avrebbe fatto sorgere l’obbligo di restituzione del bene conferito in capo agli appellanti.

Diversamente la conseguenza del tutto aberrante di tale statuizione è che la curatela, in questo modo, non solo conserva il possesso del Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 10 di 16 bene, che può validamente liquidare in sede fallimentare, ma si vede riconoscere financo i danni per il ripristino dell’immobile, che essa ha ritenuto falsamente incommerciabile, con evidente indebito arricchimento della stessa.”

2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 106 c.p.c.

Il ricorrente incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa – in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]– ha posto le spese di lite a carico dello stesso ricorrente incidentale anziché –come era avvenuto in prime cure – degli stessi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sul punto di dare applicazione al principio di causalità ed alla circostanza del rigetto della domanda di nullità delle delibere, su cui si veniva a basare la chiamata in causa del Notaio [OSCURATO:PERSONA].

Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di operare una valutazione della domanda di manleva secondo il principio della c.d.

“soccombenza virtuale” e quindi di valorizzare l’assoluta infondatezza della domanda medesima, dal che –sostiene il ricorrente –sarebbe dovuto derivare il rigetto del motivo di gravame.

3. Il ricorso principale è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.

3.1. Il primo motivo, infatti, viene a diffondersi su un profilo - l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria –che risulta del tutto neutro rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, ha attribuito rilevanza decisiva sia all’esistenza degli abusi – ed ai conseguenti costi per la loro Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 11 di 16 eliminazione – sia alla constatazione che, pur in presenza della concessione in sanatoria, risultava comunque preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di conseguire il certificato di agibilità , essendo quest’ultimo profilo ad aver assunto rilevanza decisiva ai fini della valutazione della domanda del [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni della Corte d’appello riferite al tema della legittimità o illegittimità del permesso in sanatoria, quindi, costituiscono mera argomentazione ad abundantiam – del resto eloquentemente introdotta dalla locuzione “a tacer d’altro” - da ciò derivando che la produzione documentale del [OSCURATO:PERSONA] sul punto si è rivelata non rilevante ai fini della decisione della Corte territoriale e che, semmai, sono le attuali produzioni del ricorrent e che devono essere dichiarate inammissibili ex art. 372 c.p.c. 3.2.Quanto al secondo motivo , va sin d’ ora evidenziata la radicale inammissibilità delle deduzioni di “omesso esame” di fatti , operando sul punto la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.

Quanto al profilo della compensatio lucri cum damno, lo stesso – come anche eccepito dalla controricorrente - non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione , dovendo , conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 12 di 16 investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).

Va, del resto, osservato che il pregiudizio riconosciuto dalla decisione impugnata – costituito in primo luogo dai costi per la regolarizzazione edilizia – risul ta del tutto estraneo al profilo della utilizzazione dell’immobile e non può trovare in quest’ultimo alcuna forma di bilanciamento patrimoniale, fermo restando l’inammissibile verteredelle deduzioni del ricorrente su una serie di profili in fatto, i quali valgono ad evidenziare come il motivo si traduca in un sostanziale sindacato del merito della decisione.

3.3. Anche il terzo motivo risulta radicalmente inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, né il ricorrente può invocare sul punto i principi enunciati da questa Corte in tema di travisamento della prova (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ), dal momento che quello dedotto in concreto sarebbe – in via meramente teorica – il travisamento di un fatto sostanziale, come tale deducibile solo in relazione all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., nella specie ancora una volta preclusa dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c.

È solo per completezza, allora, che si deve ulteriormente rilevare che, anche alla luce delle previsioni contrattuali richiamate dallo stesso mezzo, la mera circostanza della concessione in affitto dell’azienda non vale in alcun modo – né sul piano logico né sul piano giuridico - a Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 13 di 16 dimostrare la sussistenza del certificato di agibilità, la cui presenza in atti il ricorso non hain alcun modo specificato – così violando l’art. 366 c.p.c. – e che il profilo costituirebbe comunque , ancora una volta, circostanza nuova che non risulta essere stata dedotta in precedenza. 3.4.Il quarto motivo, ancora una volta, omette di censurare la ratio decidendi.

Si deve infatti osservareche la Corte territoriale non ha disapplicato la concessione in sanatoria ma ha basato la propria decisione sul fatto che, nonostante la concessione medesima , il rilascio dell’agibilità risultava comunque precluso, determinando così la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] di affrontare gli oneri per l’eliminazione delle difformità edilizie.

Del tutto non pertinenti, quindi, risultano le deduzioni del ricorso, le quali neppure tengono conto del fatto che la disapplicazione dell’atto amministrativo - la quale , comunque , può avvenire anche d’ufficio (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 14039 del 23/05/2019 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012), contrariamente a quanto asserito in ricorso- presuppone che il provvedimento, quale elemento esterno al rapporto dedotto in giudizio, sia lesivo di un diritto soggettivo, e cioè presuppone una fattispecie che, nel caso in esame, non risulta essere mai venutain rilievo.

3.5. Quanto a l quinto ed ultimo motivo del ricorso principale , si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 14 di 16 debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Come evidenziato dalla semplice riproduzione integrale del mezzo contenuta nella parte in fatto di questa decisione, il motivo ora in esame non risulta assolutamente rispondente ai requisiti sin qui richiamati, sostanziandosi in una apodittica doglianza che omette radicalmente di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata e – men che meno – con la giurisprudenza di questa stessa Corte in materia (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11348 del 12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23820 del24/11/2010). 4.Passando all’esame del ricorso incidentale, lo stesso deve essere respinto.

La Corte territoriale, infatti, risulta essersi conformata al principio –costantemente enunciato da questa Corte – per cui, i n caso di rigetto Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 15 di 16 della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 10364 d el 18/04/2023 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018).

La Corte d’appello, nella specie, ha proceduto alla valutazione della chiamata in garanzia, secondo le indicazioni provenienti da questa Corte, ed è giunta alla conclusione per cui la chiamata medesima non poteva ritenersi manifestamente infondata, da ciò derivando che delle spese di lite del terzo chiamato doveva rispondere l’originaria parte attrice. 5.In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere respinto.

Quanto al regime delle spese, la reciproca soccombenza tra ricorrente principal e e ricorrente incidentale giustifica l’integrale compensazione delle stesse.

Ilricorrente principal e dev e essere invece condannat o alla rifusione delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo dato causa al presente giudizio con il proprio ricorso.

Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, in relazione sia a l ricorrent e principale sia al ricorrente incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Sez.

S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 16 di 16 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; condanna il ricorrente principale a rifondere a l controricorrent e GIOVANNI CESAROle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21844/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Società – Aumento di capitale mediante conferimento di bene – Aliud pro alio - Responsabilità R.G.N. 21844/2021 Ud. 27/11/2025CC Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2289/2021 depositata il 17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2289/2021, pubblicata in data 17 giugno 2021, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto solo parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. e da [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. – averso la sen tenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1097/2019, pubblicata in data 3 maggio 2019. 2.Il [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - nelle qualità come sopra specificate- in relazione a due delibere di aumento del capitale, entrambe datate 15 settembre 2006 ed entrambe per atto Notar [OSCURATO:PERSONA]. Con la prima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva deliberato e sottoscritto interamente un aumento oneroso di capitale sociale da € 10.000 ad € 100.000 mediante il conferimento in natura da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, organizzata per l’esercizio dell’attività turistico –alberghiera, Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 3 di 16 comprendente, tra l’altro, l’ala nord del complesso alberghiero “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Torre del Greco, per un valore complessivo del conferimento non inferiore ad € 1.700.00,00, come attestato da una perizia di stima allegata all’atto di conferimento. Con la seconda la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva deliberato un aumento oneroso di capitale da € 10.000 ad € 100.000, mediante il conferimento da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] dell’ala sud del medesimo complesso alberghiero “[OSCURATO:PERSONA]”. Dopo avere operato una ricostruzione delle complesse vicende societarie –vicende che avevano visto: I) la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico [OSCURATO:PERSONA]; II) l’integrale cessione di tale partecipazione da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.; III) l’adozione delle due delibere di aumento del capitale; IV) la cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. (poi cancellata nel 2008) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’intera partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; V) la costituzione, da parte di quest’ultima, della [OSCURATO:PERSONA];VI) la delibera, assunta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], di aumento di capitale con conferimento, da parte del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”; VII) la fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (divenuta in tal modo unico socio della [OSCURATO:PERSONA]); VIII) la successiva cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della quota totalitaria di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]; IX) la fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella stessa [OSCURATO:PERSONA] –il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che, a seguito di verifica peritale, erano emersi profili di “gravi ed insanabili difformità urbanistiche” rispetto ai titoli abilitativi edilizi, peraltro già Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 4 di 16 rilevate con provvedimenti amministrativi che avevano ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto: o di accertare e dichiarare l’invalidità per illiceità dell’oggetto ex artt.2379 e 2379 ter c.c. delle due delibere di aumento di capitale del 15 settembre 2006 e, per l’effetto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, oppure –in subordine – di accertare e dichiarare l’inadempimento per aliud pro aliodelle due sottoscrizioni degli atti di aumento di capitale e, per l’effetto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. Si erano costituiti i due convenuti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali, oltre a contestare la fondatezza della domanda, avevano chiesto ed erano stati autorizzatia chiamare in causa il Notaio [OSCURATO:PERSONA], anch’esso costituitosi. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, aveva respinto la domanda principale, in quanto aveva rilevato, da un lato, che, sulla scorta della C.T.U. disposta in corso di giudizio, le irregolarità riscontrate risultavano in gran parte sanabili e quindi non tali da impedire la commerciabilità del bene, rendendone solo più difficile la vendita, e, dall’altro lato, che le due delibere di aumento di capitale e conferimento recavano comunque la formale indicazione degli estremi del titolo abilitativo. Il Tribunale aveva invece accolto la domanda subordinata, ritenendo applicabile la disciplina della compravendita e ravvisando nella vicenda concreta una ipotesi di aliud pro alio, che dava diritto al [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni correlati agli oneri di ripristino della condizione di conformità urbanistica, oneri quantificati in € 633.000,00. Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 5 di 16 Il Tribunale aveva pertanto condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di detta somma, gravandoli delle spese di lite sia del [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame solo relativamente alla condanna degli appellantialla rifusione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la chiamata in causa di quest’ultimo era stata determinata dalla formulazione della domanda di invalidità delle delibere di aumento di capitale e che, disattesa quest’ultima, le spese di lite del terzo chiamato dovevano essere poste a carico del [OSCURATO:PERSONA], secondo il principio di causalità. La Corte territoriale ha invece disatteso gli altri motivi di gravame, osservando, in sintesi, che: − agli atti di conferimento relativi al diritto di proprietà su un’azienda ed un immobile era applicabile la disciplina sulla compravendita, mercé anche il richiamo espresso operato dagli artt. 2254 e 2464 c.c.; − indubbio era il diritto dell’acquirente ad agire per il solo risarcimento dei danni, senza contestualmente chiedere la risoluzione, stante l’autonomia dei due rimedi; − alla luce delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica svolta in prime cure, dovevano disattendersi le deduzioni degli appellanti circa l’insussistenza nella specie di un’ipotesidi aliud pro alio in quanto, pur essendo le difformità limitate ad alcune componenti del complesso immobiliare e non tali da rendere quest’ultimo incommerciabile, l’assenza del certificato di agibilità valeva ad integrare la fattispecie non di vizi della cosa Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 6 di 16 venduta bensì di aliud pro alio – che, nella specie, si sostanziava nell’inadempimento dell’obbligazione di liberazione dell’aumento di capitale mediante conferimento in natura –tale da fondare la pretesa risarcitoria commisurata al deprezzamento dell’immobile; − erano irrilevanti sia la circostanza che, nel corso degli anni, il complesso immobiliare fosse stato comunque utilizzato sia la possibilità di vendere in sede fallimentare anche immobili privi di regolarità urbanistica, atteso che tali profili non elidevano quello dei costi necessari per il ripristino dell’immobile e quindi l’incidenza sul valore dell’immobile medesimo; − l’inadempimento lamentato dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere neutralizzatodalla circostanza del rilascio del permesso in sanatoria, avvenuta circa due anni dopo gli atti di conferimento, dal momento che tale atto non aveva comunque consentito al [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il certificato di agibilità; − la presenza, nelle due delibere, della formale indicazione degli estremi del titolo abilitativo valeva ad escludere la nullità delle stesse, ma non la sussistenza di un inadempimento all’obbligo del venditore di consegnare un immobile conforme sul piano urbanistico. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 7 di 16 Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso principale è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e degli artt. 101 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”. Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, “senza aver provveduto ad argomentare alcunché in ordine alla documentazione depositata dal ricorrente (che comprovava chiaramente come la curatela avesse provveduto a locare il bene in questione, disponendo anche del certificato di agibilità)”, avrebbe respinto il gravame “sulla base di un provvedimento amministrativo non noto a questa difesa, rispetto al quale si è ingiustamente negato il contraddittorio”. La Corte territoriale, infatti, avrebbe valorizzato la circostanza dell’avvio, da parte del Comune di Torre del Greco, di un procedimento di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria dedotta dall’odierno ricorrente, sebbene tale circostanza sia stata evidenziata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] solo con una produzione documentale allegata alla memoria di replica. Evidenzia, ulteriormente, il ricorso che il TAR Campania avrebbe sospeso l’ordinanza di demolizione su ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe invocato a proprio favore proprio la concessione in sanatoria. 1.2.Con il secondo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento. Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 8 di 16 applicazione dei principi in materia di aliud pro alio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Si censura la decisione impugnata per aver omesso di valutare la circostanza del costante svolgimento dell’attività nell’edificio adibito ad Hotel e la conseguente della reddittività del bene “con la conseguenza evidente che il valore dichiarato nella perizia di stima era ovviamente calibrato anche in ragione della capacità reddituale dello stesso”, capacità reddituale di cui avrebbe goduto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui ha proceduto all’affitto dell’azienda a terzi, avvalendosi altresì del permesso in sanatoria. Deduce il ricorrente che “la Corte di Appello avrebbe dovuto quantomeno ritenere fondata la spiegata domanda di compensatio lucri cum danno, secondo il quale (il presunto) illecito non deve impoverire colui che ne è stato vittima ma neppure arricchirlo, sicché non può determinarsia vantaggio dello stesso una condizione migliore di quella nella quale si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di aliud pro alio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Si censura la decisione impugnata, in quanto la stessa: − avrebbe ritenuto sussistente una ipotesi di aliud pro alio per assenza del certificato di agibilità, omettendo di considerare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva poi concesso in affitto l’immobile, dal che dovrebbe desumersi la sussistenza del certificato di agibilità; Sez. S1- R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 9 di 16 − avrebbe omesso di valorizzare il prolungato utilizzo dell’immobile ai fini dello svolgimento dell’attività alberghiera nonché la presenza del permesso in sanatoria; − avrebbe omesso di valutare le osservazioni svolte dal CTP alla consulenza tecnica d’ufficio. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, nella rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento. Sulla violazione dei principi generali in tema di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario di cui agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, All. E in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe sostanzialmente disapplicato il provvedimento di sanatoria rilasciato nel 2008, senza che in tal senso vi fosse domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, nella propria rubrica, “Nullità della sentenza e del procedimento. Sulla violazione delle norme in materia di risoluzione del contratto per inadempimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Il motivo si esaurisce nelle seguenti argomentazioni. “La sentenza impugnata è manifestamente errata, oltreché ingiusta, nella misura in cui la Corte di Appello non ha rilevato come il Tribunale sia pervenuto incredibilmente all’accoglimento della sola domanda di risarcimento, senza prima declarare la risoluzione per inadempimento degli atti negoziali. Si intende sostenere che l’accoglimento della pretesa risarcitoria avrebbe necessariamente implicato l’accertamento della risoluzione per inadempimento, che per l’effetto avrebbe fatto sorgere l’obbligo di restituzione del bene conferito in capo agli appellanti. Diversamente la conseguenza del tutto aberrante di tale statuizione è che la curatela, in questo modo, non solo conserva il possesso del Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 10 di 16 bene, che può validamente liquidare in sede fallimentare, ma si vede riconoscere financo i danni per il ripristino dell’immobile, che essa ha ritenuto falsamente incommerciabile, con evidente indebito arricchimento della stessa.” 2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 106 c.p.c. Il ricorrente incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa – in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]– ha posto le spese di lite a carico dello stesso ricorrente incidentale anziché –come era avvenuto in prime cure – degli stessi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sul punto di dare applicazione al principio di causalità ed alla circostanza del rigetto della domanda di nullità delle delibere, su cui si veniva a basare la chiamata in causa del Notaio [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di operare una valutazione della domanda di manleva secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale” e quindi di valorizzare l’assoluta infondatezza della domanda medesima, dal che –sostiene il ricorrente –sarebbe dovuto derivare il rigetto del motivo di gravame. 3. Il ricorso principale è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile. 3.1. Il primo motivo, infatti, viene a diffondersi su un profilo - l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria –che risulta del tutto neutro rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha attribuito rilevanza decisiva sia all’esistenza degli abusi – ed ai conseguenti costi per la loro Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 11 di 16 eliminazione – sia alla constatazione che, pur in presenza della concessione in sanatoria, risultava comunque preclusa al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di conseguire il certificato di agibilità , essendo quest’ultimo profilo ad aver assunto rilevanza decisiva ai fini della valutazione della domanda del [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni della Corte d’appello riferite al tema della legittimità o illegittimità del permesso in sanatoria, quindi, costituiscono mera argomentazione ad abundantiam – del resto eloquentemente introdotta dalla locuzione “a tacer d’altro” - da ciò derivando che la produzione documentale del [OSCURATO:PERSONA] sul punto si è rivelata non rilevante ai fini della decisione della Corte territoriale e che, semmai, sono le attuali produzioni del ricorrent e che devono essere dichiarate inammissibili ex art. 372 c.p.c. 3.2.Quanto al secondo motivo , va sin d’ ora evidenziata la radicale inammissibilità delle deduzioni di “omesso esame” di fatti , operando sul punto la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. Quanto al profilo della compensatio lucri cum damno, lo stesso – come anche eccepito dalla controricorrente - non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione , dovendo , conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 12 di 16 investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). Va, del resto, osservato che il pregiudizio riconosciuto dalla decisione impugnata – costituito in primo luogo dai costi per la regolarizzazione edilizia – risul ta del tutto estraneo al profilo della utilizzazione dell’immobile e non può trovare in quest’ultimo alcuna forma di bilanciamento patrimoniale, fermo restando l’inammissibile verteredelle deduzioni del ricorrente su una serie di profili in fatto, i quali valgono ad evidenziare come il motivo si traduca in un sostanziale sindacato del merito della decisione. 3.3. Anche il terzo motivo risulta radicalmente inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, né il ricorrente può invocare sul punto i principi enunciati da questa Corte in tema di travisamento della prova (Cass. Sez. U - Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ), dal momento che quello dedotto in concreto sarebbe – in via meramente teorica – il travisamento di un fatto sostanziale, come tale deducibile solo in relazione all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., nella specie ancora una volta preclusa dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c. È solo per completezza, allora, che si deve ulteriormente rilevare che, anche alla luce delle previsioni contrattuali richiamate dallo stesso mezzo, la mera circostanza della concessione in affitto dell’azienda non vale in alcun modo – né sul piano logico né sul piano giuridico - a Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 13 di 16 dimostrare la sussistenza del certificato di agibilità, la cui presenza in atti il ricorso non hain alcun modo specificato – così violando l’art. 366 c.p.c. – e che il profilo costituirebbe comunque , ancora una volta, circostanza nuova che non risulta essere stata dedotta in precedenza. 3.4.Il quarto motivo, ancora una volta, omette di censurare la ratio decidendi. Si deve infatti osservareche la Corte territoriale non ha disapplicato la concessione in sanatoria ma ha basato la propria decisione sul fatto che, nonostante la concessione medesima , il rilascio dell’agibilità risultava comunque precluso, determinando così la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] di affrontare gli oneri per l’eliminazione delle difformità edilizie. Del tutto non pertinenti, quindi, risultano le deduzioni del ricorso, le quali neppure tengono conto del fatto che la disapplicazione dell’atto amministrativo - la quale , comunque , può avvenire anche d’ufficio (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 14039 del 23/05/2019 ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012), contrariamente a quanto asserito in ricorso- presuppone che il provvedimento, quale elemento esterno al rapporto dedotto in giudizio, sia lesivo di un diritto soggettivo, e cioè presuppone una fattispecie che, nel caso in esame, non risulta essere mai venutain rilievo. 3.5. Quanto a l quinto ed ultimo motivo del ricorso principale , si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 14 di 16 debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Come evidenziato dalla semplice riproduzione integrale del mezzo contenuta nella parte in fatto di questa decisione, il motivo ora in esame non risulta assolutamente rispondente ai requisiti sin qui richiamati, sostanziandosi in una apodittica doglianza che omette radicalmente di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata e – men che meno – con la giurisprudenza di questa stessa Corte in materia (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11348 del 12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23820 del24/11/2010). 4.Passando all’esame del ricorso incidentale, lo stesso deve essere respinto. La Corte territoriale, infatti, risulta essersi conformata al principio –costantemente enunciato da questa Corte – per cui, i n caso di rigetto Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 15 di 16 della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 10364 d el 18/04/2023 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018). La Corte d’appello, nella specie, ha proceduto alla valutazione della chiamata in garanzia, secondo le indicazioni provenienti da questa Corte, ed è giunta alla conclusione per cui la chiamata medesima non poteva ritenersi manifestamente infondata, da ciò derivando che delle spese di lite del terzo chiamato doveva rispondere l’originaria parte attrice. 5.In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale deve essere respinto. Quanto al regime delle spese, la reciproca soccombenza tra ricorrente principal e e ricorrente incidentale giustifica l’integrale compensazione delle stesse. Ilricorrente principal e dev e essere invece condannat o alla rifusione delle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo dato causa al presente giudizio con il proprio ricorso. Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, in relazione sia a l ricorrent e principale sia al ricorrente incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Sez. S1 - R.G. 21844/2021 – CC 27/11/2025 - Pagina nr. 16 di 16 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; condanna il ricorrente principale a rifondere a l controricorrent e GIOVANNI CESAROle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17,
Sentenza Cassazione n. 31754/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris