CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 26587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26909-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (ASI) [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 26909 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 524/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in atti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già componente del RTI appaltatario di lavori per conto del Consorzio ASI per la Provincia di Messina, impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Messina, rigettandone il gravame, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe succeduta [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'occupazione appropriativa da parte del RTI di un fondo di proprietà della prima in ragione dell'epoca di instaurazione della lite e, nel pronunciare la condanna dell'odierna ricorrente, ha escluso la responsabilità del Consorzio appaltante sull'assunto che nella specie fosse configurabile, quanto alle attività consistite nell'apprensione del fondo nell'ambito di una procedura espropriativa, una concessione traslativa. Il ricorso avverso il predetto pronunciamento è assistito da cinque motivi ai quali replica l'intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso – alla cui trattazione non osta in linea generale la pregiudiziale opposta dal controricorrente in punto di difetto di autosufficienza – denuncia con il p rimo motivo l'erroneità del Ric. 2020 n. 26909 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -3- pronunciamento impugnato in punto di giurisdizione sussistendo nella materia de quala giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Il motivo –alla cui disamina, pur afferendo esso al vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 1, cod. proc. civ. , il collegio è abilitato alla stregua dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ. – è infondato giacché, avuto riguardo all'epoca in cui è avvenuta l'instaurazione della lite, si rende applicabile il principio, richiamato anche dal decidente di merito, in forza del quale le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa iniziate in period o antecedente al 1° luglio 1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come riformulato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 (Cass., Sez. U, 17/02/2014, n. 3660), i precedenti asseritamente contrari indicati dalla ricorrente riferendosi a controversie insorte dopo l'entrata in vigore della novella del 2000. 4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, a mezzo dei quali si denuncia l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui in ordine all'occupazione appropriativa lamentata dalla Boscogrande ha escluso la responsabilità sia esclusiva (secondo motivo) che solidale del Consorzio (terzo motivo), nonché l'applicabilità alla specie dell'art. 42 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'art. 113 l. reg. 12 maggio 2010, n. 11, da cui argomentare ancora la responsabilitàdel Consorzio (quarto motivo), esaminabili congiuntamente stante l'unitarietà della censura, si prestano ad un comune rilievo di inammissibilità. Ed invero, a fronte delle motivazioni spese dal decidente a suffragio dell'affermazione secondo cui nella specie il Consorzio è immune da Ric. 2020 n. 26909 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -4- responsabilità poiché il RTI era stato delegato anche al compimento in nome proprio di tutte le operazioni «inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione e correlative occupazioni» in grazia di una concessione traslativa, tutti i sopradetti motivi rieccheggiano senza nessun afflato critico le ragioni di doglianza già rapportate alla Corte territoriale ed omettono di confrontarsi con le ragioni della decisione, così venendo meno al requisito della specificità del motivo di ricorso che onera il ricorrente di esporre le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. Vi-I, 21/12/2021, n. 41103 in motivazione). 5. Il quinto motivo di ricorso, a mezzo del quale si denuncia l'erroneità dell'impugnata decisione per aver pronunciato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in luogo di disporne la compensazione, è inammissibile essendo la determinazione in punto di spese del giudizio censurabile per cassazione solo ove risulti violato il principio della soccombenza accollandosi l'onere delle spese a carico della parte vittoriosa (Cass., Sez. II, 31/08/2020, n. 18128). 6. Il ricorso va dunque respinto. 7.Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Ric. 2020 n. 26909 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -5- della ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d