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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13595/2026

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-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via Cavour n. 98 di Seregno,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1100/2020depositata il 15 maggio 2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimettendosi al Collegio sulla questione dell’improcedibilità del ricorso.Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perdelega dell’[OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.1100/2020 depositata il 15 maggio 2020.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] II via Cavour n.98 di Seregno.2. – Il giudizio ha avuto inizio con l’impugnazione ex art. 1137 c.c.avanzata dal condomino [OSCURATO:PERSONA] in riferimentoalla deliberazione approvata in data 13 dicembre 2017 dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] II via Cavour n. 98 di Seregno, che avevadeciso di “incaricare l’amministratore di raccogliere copia deldocumento di identità di tutti gli abitanti del condominio … al fine diaderire alle esigenze di sicurezza di tutti gli abitanti il condominio”.L’impugnazione è stata rigettata dall’adito Tribunale di Monza el’appello è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano.Hanno depositato memorie il ricorrente e il controricorrente.Il Pubblico Ministero ha depositato in data 15 aprile 2026 memorianon riferibile alla vicenda processuale del presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denunciala violazione o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. e dell’art. 66 disp.richiama il provvedimento del Garante per la protezione dei datipersonali n. 106 del 19 febbraio 2015.Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazionedell'art. 1130, comma 1, n. 6), c.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendoche l’amministratore, al fine di curare la tenuta del registro dianagrafe condominiale, deve ricevere soltanto comunicazione dei datiNumero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026concernenti i singoli proprietari e i titolari di diritti reali e di dirittipersonali di godimento.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle speseprocessuali dei gradi di giudizio pregressi.Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 1115 del 2002 per ilprevisto versamento del doppio del contributo unificato.2.- Il controricorrente premette una eccezione di inammissibilità delricorso per carenza di interesse ad impugnare, negando che l’attoreavesse proprio interesse ad agire ex art. 1137 c.c.3. – Si impone un rilievo pregiudiziale in ordine a questione diimprocedibilità del ricorso rilevata d’ufficio e sottoposta alle parti inudienza.

All’esito di tale rilievo, il difensore del ricorrente harimarcato il contenuto della attestazione di conformità quanto alladata della notifica della sentenza impugnata, mentre il difensore delcontroricorrente ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità.3.1. - Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso notificato il20 luglio 2020 ha espressamente allegato che l'impugnata sentenza,pubblicata in data 15 maggio 2020, era stata “notificata a cura delcondominio appellato in data 21 maggio 2020”, ma si è limitato aprodurre una copia autentica della stessa, priva della relata dinotificazione, in violazione dell'art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2,c.p.c., i quali contemplano l'onere di depositare la copia autenticadella sentenza impugnata e la rispettiva relata di notificazione entro iltermine fissato.Neppure ha provveduto al deposito di copia della sentenza corredatadella relata di notifica il controricorrente, sicché la stessa non risultacomunque acquisita nella disponibilità della Corte (Cass. Sez.

Unite,n. 10648 del 2017).Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il difensore del ricorrente ha, in effetti, attestato la conformità dellacopia analogica del ricorso notificato in via telematica, e così puredella copia analogica della sentenza impugnata, indicando la datadell’avvenuta notificazione della medesima sentenza, senza peròdepositare la copia analogica del messaggio di PEC recante lamedesima relata di notifica prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c., e ciò non vale ad escludere l’improcedibilità del ricorso.

Non èpossibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la tardivaproduzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. o in udienza. (Cass. n. 31460del 2023; Cass. Sez.

Unite n. 21349 del 2022, n. 8312 del 2019 e n.22438 del 2018).Neppure rilevano la mancata contestazione dell'omesso deposito dellarelazione di notificazione della sentenza ad opera del controricorrente,né il mancato disconoscimento ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del2005, il quale opera ove non sia contestata dal controricorrente laconformità all’originale della copia comunque depositata su supportoanalogico.Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo dideposito di cui all’art. 369 c.p.c. (anche quanto all’attestazione diconformità della copia cartacea prodotta della sentenza notificata perposta elettronica certificata) non costituisce un impedimentosproporzionato, tale da compromettere la sostanza stessa del dirittodi accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1della Convenzione.4. - Il ricorso è perciò improcedibile, con condanna del ricorrente arimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione,nell’importo liquidato in dispositivo.Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente arimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] via Cavour n. 98 di Seregno,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1100/2020depositata il 15 maggio 2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso,rimettendosi al Collegio sulla questione dell’improcedibilità del ricorso.Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perdelega dell’[OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato inquattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.1100/2020 depositata il 15 maggio 2020.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] II via Cavour n.98 di Seregno.2. – Il giudizio ha avuto inizio con l’impugnazione ex art. 1137 c.c.avanzata dal condomino [OSCURATO:PERSONA] in riferimentoalla deliberazione approvata in data 13 dicembre 2017 dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] II via Cavour n. 98 di Seregno, che avevadeciso di “incaricare l’amministratore di raccogliere copia deldocumento di identità di tutti gli abitanti del condominio … al fine diaderire alle esigenze di sicurezza di tutti gli abitanti il condominio”.L’impugnazione è stata rigettata dall’adito Tribunale di Monza el’appello è stato respinto dalla Corte d’appello di Milano.Hanno depositato memorie il ricorrente e il controricorrente.Il Pubblico Ministero ha depositato in data 15 aprile 2026 memorianon riferibile alla vicenda processuale del presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denunciala violazione o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. e dell’art. 66 disp.richiama il provvedimento del Garante per la protezione dei datipersonali n. 106 del 19 febbraio 2015.Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazionedell'art. 1130, comma 1, n. 6), c.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendoche l’amministratore, al fine di curare la tenuta del registro dianagrafe condominiale, deve ricevere soltanto comunicazione dei datiNumero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026concernenti i singoli proprietari e i titolari di diritti reali e di dirittipersonali di godimento.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle speseprocessuali dei gradi di giudizio pregressi.Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 1115 del 2002 per ilprevisto versamento del doppio del contributo unificato.2.- Il controricorrente premette una eccezione di inammissibilità delricorso per carenza di interesse ad impugnare, negando che l’attoreavesse proprio interesse ad agire ex art. 1137 c.c.3. – Si impone un rilievo pregiudiziale in ordine a questione diimprocedibilità del ricorso rilevata d’ufficio e sottoposta alle parti inudienza. All’esito di tale rilievo, il difensore del ricorrente harimarcato il contenuto della attestazione di conformità quanto alladata della notifica della sentenza impugnata, mentre il difensore delcontroricorrente ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità.3.1. - Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso notificato il20 luglio 2020 ha espressamente allegato che l'impugnata sentenza,pubblicata in data 15 maggio 2020, era stata “notificata a cura delcondominio appellato in data 21 maggio 2020”, ma si è limitato aprodurre una copia autentica della stessa, priva della relata dinotificazione, in violazione dell'art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2,c.p.c., i quali contemplano l'onere di depositare la copia autenticadella sentenza impugnata e la rispettiva relata di notificazione entro iltermine fissato.Neppure ha provveduto al deposito di copia della sentenza corredatadella relata di notifica il controricorrente, sicché la stessa non risultacomunque acquisita nella disponibilità della Corte (Cass. Sez. Unite,n. 10648 del 2017).Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il difensore del ricorrente ha, in effetti, attestato la conformità dellacopia analogica del ricorso notificato in via telematica, e così puredella copia analogica della sentenza impugnata, indicando la datadell’avvenuta notificazione della medesima sentenza, senza peròdepositare la copia analogica del messaggio di PEC recante lamedesima relata di notifica prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c., e ciò non vale ad escludere l’improcedibilità del ricorso. Non èpossibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la tardivaproduzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. o in udienza. (Cass. n. 31460del 2023; Cass. Sez. Unite n. 21349 del 2022, n. 8312 del 2019 e n.22438 del 2018).Neppure rilevano la mancata contestazione dell'omesso deposito dellarelazione di notificazione della sentenza ad opera del controricorrente,né il mancato disconoscimento ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del2005, il quale opera ove non sia contestata dal controricorrente laconformità all’originale della copia comunque depositata su supportoanalogico.Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(sentenza del 23 maggio 2024, Ricorso n. 37943/17; sentenza del 28ottobre 2021, Ricorso n. 55064/11 e altri), l’osservanza dell’obbligo dideposito di cui all’art. 369 c.p.c. (anche quanto all’attestazione diconformità della copia cartacea prodotta della sentenza notificata perposta elettronica certificata) non costituisce un impedimentosproporzionato, tale da compromettere la sostanza stessa del dirittodi accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1della Convenzione.4. - Il ricorso è perciò improcedibile, con condanna del ricorrente arimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione,nell’importo liquidato in dispositivo.Numero registro generale 21422/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 13595/2026Data pubblicazione 10/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente arimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaIl PresidenteLorenzo Orilia
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