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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31987/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di leggepenale e processuale, per mancata declaratoria di estinzione del reato perdecorso del termine di prescrizione con riferimento agli artt. 648, 99, commaquarto, cod. pen., per avere la Corte d’appello applicato due volte l’aumento perla recidiva con asserita violazione del ne bis in idem, è manifestamente infondatogiacché in contrasto con gli approdi ermeneutici di questa Corte, a mente deiquali la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sulcalcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del terminemassimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenzacomporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 delProtocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela nonrientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce',Rv. 285267 - 01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione dilegge penale processuale e il vizio di motivazione per contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di derubricazionedel fatto da reato di ricettazione alla contravvenzione prevista dall’art. 712, cod.pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamenteinfondato, giacché censura vizi della motivazione che non emergono dal testodella sentenza, la quale, anzi, puntualmente risponde alla doglianza, conargomentazioni esenti da vizi logici nella ricostruzione degli elementi delcompendio probatorio e altresì conformi alla consolidata giurisprudenza di questaCorte (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata, con riferimentoall’elemento soggettivo della ricettazione desunto dalle circostanze in cui sonostati rinvenuti i beni, esposti in vendita sulla pubblica via pochi giorni dopo ilfatto di furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di leggepenale e processuale, per mancata declaratoria di estinzione del reato perdecorso del termine di prescrizione con riferimento agli artt. 648, 99, commaquarto, cod. pen., per avere la Corte d’appello applicato due volte l’aumento perla recidiva con asserita violazione del ne bis in idem, è manifestamente infondatogiacché in contrasto con gli approdi ermeneutici di questa Corte, a mente deiquali la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sulcalcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del terminemassimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenzacomporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 delProtocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela nonrientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce',Rv. 285267 - 01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione dilegge penale processuale e il vizio di motivazione per contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di derubricazionedel fatto da reato di ricettazione alla contravvenzione prevista dall’art. 712, cod.pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamenteinfondato, giacché censura vizi della motivazione che non emergono dal testodella sentenza, la quale, anzi, puntualmente risponde alla doglianza, conargomentazioni esenti da vizi logici nella ricostruzione degli elementi delcompendio probatorio e altresì conformi alla consolidata giurisprudenza di questaCorte (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata, con riferimentoall’elemento soggettivo della ricettazione desunto dalle circostanze in cui sonostati rinvenuti i beni, esposti in vendita sulla pubblica via pochi giorni dopo ilfatto di furto);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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