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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2269/2007

ECLI:EU:T:2007:2
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-127/05) «Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 – Pesca – Possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 2269/2004 e n. 2270/2004) (v. punti 39-47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, da un lato, dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1), e, dall’altro, della parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), in quanto tali disposizioni riguardino le possibilità di pesca riconosciute all’Estonia.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2007 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-127/05) «Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 – Pesca – Possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 2269/2004 e n. 2270/2004) (v. punti 39-47) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, da un lato, dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1), e, dall’altro, della parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), in quanto tali disposizioni riguardino le possibilità di pesca riconosciute all’Estonia. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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