CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 3 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica affermazione di mancata ed errata valutazione di elementi emersi dal procedimento, che non vengono concretamente indicati, così che il ricorso non offre alcun elemento di collegamento con eventuali vizi della sentenza impugnata; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i