CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2022
Cassazione n. 27354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 18 luglio 2022 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di assise di appello di Catania del 12 luglio 2017 avente ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato a Paternò dal giugno 2014 all'aprile 2015; 2) Corte di assise di appello di Catania del 6 dicembre 2002 relativa al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso il 12 giugno 2000; 3) Corte di appello di Milano del 24 luglio 2018 avente ad oggetto violazioni in materia di stupefacenti commesse a Milano nel novembre 2001 e nel gennaio 2002; 4) Corte di appello di Venezia del 6 aprile 2001 relativa a reati di rapina, sequestro di persona e violazioni in materia di armi commessi il 20 ottobre 1999. Le sentenze di cui ai nn. 2) e 4) sono già state oggetto di unificazione con ordinanza della Corte di appello di Catania del 24 ottobre 2006. Analoga istanza era stata già oggetto di esame e decisione di rigetto. A supporto della rinnovata richiesta sono state addotte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] risalenti al 2010, mai menzionate in precedenza. Tali dichiarazioni sono state ritenute tali da non integrare l'elemento di novità idoneo a giustificare la riproposizione dell'istanza precedentemente respinta. Il giudice dell'esecuzione ha segnalato come dalle stesse fosse emersa la descrizione della figura di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto addetto specificamente all'uso di esplosivi, alla collocazione di ordigni in funzione di richieste estorsive, senza cenno alcuno al suo ruolo di spacciatore o, comunque, dedito al narcotraffico. La mancanza di elementi di novità significativi, ha condotto la Corte di appello a seguire il percorso motivazionale del provvedimento precedentemente emesso valorizzando, in primo luogo, l'ampio lasso temporale in cui si sono svolti i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato. Quanto alle ulteriori allegazioni difensive riferite alla costante partecipazione del condannato a sodalizi di natura mafiosa, il giudice dell'esecuzione ha segnalato come le sentenze di cui ai nn. 2) e 4) non abbiano avuto ad oggetto il reato associativo mafioso e come le due condanne per i reati di cui all'art. 416- bis cod. pen. abbiano avuto riguardo a «fatti distanti tra loro 14 anni», con la conseguenza che le condotte delittuose sono state il frutto non già di un originario unico disegno criminoso, ma della scelta di uno stile di vita. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Un primo profilo di criticità della motivazione è stato ravvisato nella pronuncia di rigetto dell'istanza (precedentemente già rigettata) e non nella sua declaratoria di inammissibilità. La contraddizione risiederebbe nell'avere, da un lato, ritenuto la non sopravvenienza di elementi di novità tali da giustificare la riproposizione dell'istanza e, dall'altro, pronunciato il rigetto dell'istanza in luogo della sua inammissibilità. Tale conclusione è stata ritenuta comunque «superficiale e frettolosa» in ragione degli elementi fattuali puntualmente addotti per supportare l'affermazione dell'esistenza di un unico disegno criminoso. Con riguardo, inoltre, agli elementi specifici valorizzati dal giudice dell'esecuzione, il ricorrente ha segnalato l'insufficienza del dato temporale atteso che, vertendosi in tema di reati permanenti, le condotte delittuose non possono ritenersi interrotte per effetto della detenzione, «posto che durante la carcerazione lo [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad essere un sodale della cosca Laudani». Il reato associativo, quindi, non avrebbe potuto ritenersi interrotto per effetto della detenzione dal 2000 al 2010. Anche l'interessamento per gli stupefacenti e le armi rientrava nel disegno criminoso proprio dell'associazione mafiosa (secondo quanto riferito proprio da Laudani), sicché anche le sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di appello di Venezia avevano ad oggetto reati suscettibili di unificazione. Il ricorrente ha lamentato, altresì, il mancato esame delle modalità di commissione dei reati, per come descritte nelle sentenze essendosi basata la valutazione del giudice dell'esecuzione sul mero dato formale delle imputazioni. Nel caso di specie, sarebbe totalmente mancato l'esame delle sentenze di condanna che, peraltro, sarebbero state del tutto assenti dalla documentazione a disposizione della Corte di appello di Milano. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato rimesso a questa Sezione competente secondo i criteri tabellari. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Pacificamente si verte in tema di riproposizione di istanza di riconoscimento della continuazione già oggetto di precedente provvedimento di rigetto. Va, quindi, richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Si tratta di principio sostanzialmente conforme all'altro secondo cui perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. me (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394). 3. Operata tale doverosa premessa, va, in primo luogo, evidenziata la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla questione, pure posta con il ricorso introduttivo, della natura del provvedimento con il quale la Corte di appello ha pronunciato sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA]. Non si vede quale potesse essere il vantaggio per il ricorrente dall'eventuale decisione di inammissibilità dell'istanza, piuttosto che del suo rigetto. Peraltro, la mancanza dell'elemento di novità rispetto al precedente procedimento di esecuzione non è stata ravvisata nella prospettazione del ricorrente, ma all'esito di una valutazione di "merito" avente ad oggetto le dichiarazioni del collaboratore Laudani, sicché si rivela corretto il modulo procedimentale prescelto dalla Corte milanese. 3.1. Nel prendere in considerazione l'elemento di novità addotto dal ricorrente, la Corte di appello ha esaminato le allegazioni di parte disattendendole in quanto il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] tratteggiato dal collaboratore nel contesto associativo non era indicativo di alcun elemento favorevole al riconoscimento della continuazione, proprio in ragione del fatto che nulla è emerso di nuovo in ordine alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti (elemento che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere quello "unificante" delle varie condotte delittuose). In sostanza, Laudani ha reso dichiarazioni su [OSCURATO:PERSONA] descrivendone un ruolo diverso da quello risultante dalle sentenze relative ai fatti per i quali ha chiesto il riconoscimento della continuazione. Sull'elemento di novità, quindi, la Corte si è soffermata ed ha offerto una motivazione sufficiente e priva di vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà. Sul punto, le considerazioni sviluppate in ricorso non appaiono tali da mettere in crisi la ricostruzione del giudice dell'esecuzione che, nel resto, ha ripreso le argomentazioni già sviluppate nel precedente provvedimento emesso il 20 novembre 2020 ìn ordine alla, già decisa, richiesta di riconoscimento della continuazione. Ha quindi rimarcato la notevole distanza temporale tra i fatti, con particolare riferimento alle condotte di partecipazione alle distinte associazioni mafiose, collocate a distanza di tempo di circa quattordici anni l'una dall'altra. Sul punto il ricorso si sofferma svolgendo considerazioni che prescindono dall'elemento di novità addotto (le ricordate dichiarazioni di Laudani) finendo per operare una non consentita contrapposizione non solo con il provvedimento impugnato ma anche quello definitivo del 20 novembre 2020. In tal senso devono essere intese le censure riferite all'omesso esame delle sentenze, alla permanenza del reato associativo e alla sua non interruzione per effetto della detenzione. Si tratta di profili che non possono essere rimessi in discussione proprio alla luce del precedente "giudicato" e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata. 4. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve ritenersi, complessivamente, infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce