CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13070-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13070/2021 Numero sezionale 3758/2022 Numero di raccolta generale 17671/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha negato che l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], nominato consulente di parte dei signori Veneziani in una procedura di esecuzione di obblighi di fare, potesse accampare pretese per la liquidazione di un compenso ulteriore, relativo alla supposta assistenza prestata nella fase di instaurazione e definizione della vertenza in sede stragiudiziale. Per la cassazione della sentenza il Salierno ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: il giudice non ha tenuto conto di una pluralità di elementi istruttori (corrispondenza e deposizioni testimoniali), che comprovavano il conferimento dell’ulteriore incarico professionale; con il secondo denuncia innanzitutto violazione dell’art. 116 c.p.c., nella quale la Corte d’appello sarebbe incorsa nella parte in cui ha sovrapposto una propria considerazione personale contrastante con le prove assunte. Il medesimo secondo motivo denuncia poi violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 e 1350 c.c.: la Corte d’appello, nella parte in cui ha riconosciuto che il solo mandato conferito dai clienti riguardasse la nomina a consulente di parte, non ha considerato che non esistono in materia oneri formali, potendo l’incarico essere conferito oralmente. [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13070/2021 Numero sezionale 3758/2022 Numero di raccolta generale 17671/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Il primo motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame rileva quale vizio suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione quando l’omissione sia riferita a un fatto decisivo. È tale quel fatto il quale, se esaminato, avrebbe giustificato con certezza un diverso esito del giudizio. Si precisa che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., SU., n. 8053/2014; n. 27415/2018). Nel caso in esame il ricorrente, come risulta confermato dai rilievi operati con la memoria, non denuncia un omesso esame di uno o più fatti nel senso sopra chiarito, ma censura la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello, per sé stessa, sostenendo che le prove, correttamente valutate, avrebbero giustificato una conclusione diversa. Una simile censura, però, non è proponibile in cassazione. Infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U., n. 34476/2019). Si ricorda che è decisivo il fatto, la cui considerazione è idonea a comportare con certezza una decisione diversa, mentre il ricorrente pretende di considerare, in questa prospettiva, la diversa considerazione critica di elementi di prova, che a suo dire confermavano il concorrente incarico. Ma, appunto, come appena chiarito una critica del genere, riproposta con la memoria, non ha niente a che vedere con il vizio di omesso esame di fatto decisivo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13070/2021 Numero sezionale 3758/2022 Numero di raccolta generale 17671/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 È inammissibile anche il secondo motivo: sotto la veste della violazione dei criteri che presiedono alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, si propone pur sempre la medesima censura, volendosi accreditare in questa sede di legittimità una diversa considerazione degli esiti dell’istruzione. Si deve aggiungere che la considerazione logica proposta dalla Corte d’appello (il fatto che i clienti fossero assistiti da un legale, dovendosi pertanto ricondurre l’attività prestata dal tecnico nell’ambito di quella svolta quale consulente di parte), sulla quale si concentra appunto la prima parte della censura di cui al motivo in esame, non si rivela né illogica né irrazionale. Essa è stata proposta dalla Corte di merito non quale criterio per valutare le prove, ma come riflessione logica, a conferma del già raggiunto convincimento circa l’assenza di una idonea dimostrazione dell’incarico ulteriore. In ordine alla denunciata violazione delle norme sulla forma contrattuale, proposte con il secondo motivo, si osserva che, nella sentenza impugnata, non si ritrova alcuna affermazione con la quale si assuma che l’incarico richiedesse la forma scritta (Cass. n. 4905/2020; n. S.U., 23745/2020). La frase che si legge nella sentenza a questo riguardo, riportata con la memoria, non può essere letta quale positiva affermazione di un principio, ma come rilievo di una carenza (la mancanza di un atto scritto, appunto) che, nel quadro probatorio considerato dal giudice, impediva di ritenere raggiunta la prova dell’ulteriore incarico. La censura, pertanto, continua a svolgersi sul piano della ricostruzione del fatto, di cui si intende inammissibilmente accreditare in questa sede una versione alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito, nel senso che male avrebbe fatto la Corte a non ravvisare nella vicenda, in aggiunta alla nomina del professionista quale consulente di parte, un incarico verbale concorrente, relativo alla definizione transattiva della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13070/2021 Numero sezionale 3758/2022 Numero di raccolta generale 17671/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 vertenza. Ma come ampiamente chiarito una censura così formulata è inammissibile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 apri le 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D