Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24430/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13224/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 7191/2016 , depositata il 22/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del socio e amministratore unico, ha impugnato l’avviso di accertamento, emesso dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui le è stato contestato il mancato versamento dell’I.c.i. per l’anno d’imposta 2007, relativamente ad alcuni terreni di sua proprietà, ubicati in parte in zona E, a destinazione agricola, ed in parte in zona D3, a destinazione industriale-estrattiva. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.

Nella sentenza impugnata si legge, per quanto concerne le doglianze relative all’applicabilità del tributo, che “le espressioni aree edificabili e immobili a qualsiasi uso destinati ben comprendono anche i terreni adibiti ad un’attività economica come l’attività estrattiva, … perché in tali aree è consentita la costruzione sia degli edifici adibiti alla lavorazione strettamente connessa all’attività estrattiva, sia di edifici destinati ad uffici connessi all’attività produttiva esercitata nel settore estrattivo” e, per quanto concerne le doglianze relative alla determinazione dell’imponibile, che è corretta l’attribuzione del valore di euro 54,75 a mq, indicato nella delibera del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 2007 come valore medio di comune commercio delle aree fabbricali, attesa la ragionevolezza dell’assimilazione dell’area a quelle fabbricabili. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Si è costituita con contro-ricorso la concessionaria del servizio di riscossione. 5.Fissata all'udienza pubblica del 28 giugno 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

La contribuente ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ., in cui ha invocato anche la delibera del Comune n. 174 del 2008, che ha rettificato il valore attribuito alle aree estrattiva in euro 7,82.

Anche la concessionaria ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente ha dedotto: 1) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello preso in considerazione il primo motivo di ricorso, riproposto con l’appello, con cui si era invocata la non imponibilità dei terreni rientranti nella zona E (destinazione agricola) del piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ricadono nell’esenzione di cui all’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, come chiarito dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze e ribadito dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 231 del 2001; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevede l’esenzione dall’i.c.i. dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984 del 1977, il cui elenco è contenuto nella circolare del Ministero delle Finanzeed include espressamente il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevede quale presupposto dell’i.c.i. il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, visto che i terreni estrattivi, ubicati nella zona D/3 del piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non sono edificabili né dal punto di vista giuridico né da quello fattuale, in considerazione delle previsioni del piano regolatore e della legge regionale n. 17 del 2004; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto il valore attribuito alle aree ubicate nella zona D/3 (54,75 euro al mq) è esorbitante ed in contrasto con i parametri legislativi, dovendosi tenere conto del limitato indice di edificabilità stabilito dal piano regolatore generale relativamente ad edifici ed uffici strumentali all’attività estrattiva, del carattere temporaneo dell’eventuale edificazione in tale area e degli oneri finanziari a carico del proprietario del terreno correlati al necessario ripristino ambientale, come confermato dal valore attribuito dall’Agenzia del Territorio nello stesso periodo ad altri terreni estrattivi, pari a 15 euro al mq. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel controricorso, ha precisato che nell’atto di appello non è stato proposto uno specifico motivo sulla ubicazione di alcuni terreni in zona E, circostanza espressamente esclusa dal giudice di secondo grado; ha eccepito la inammissibilità, per novità della questione, della seconda censura e ha concluso per la infondatezza delle altre doglianze. 3.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità, per difetto di auto-sufficienza, del primo e del secondo motivo, per l’infondatezza del terzo e per l’accoglimento del quarto. 4.Il primo motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, la ubicazione di alcuni dei terreni del contribuente in zona E, è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in quanto entrambe le sentenze di merito hanno escluso la ubicazione nella zona E di alcuni dei terreni in esame, oggetto dell’avviso di accertamento.

Sul punto va ricordato che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01).

Del resto, il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione, che non ha affatto omesso di valutare la natura agricola di alcuni dei terreni, ma piuttosto l’ha esclusa, espressamente affermando che i terreni oggetto della causa ricadono in zona D, sottozona D3 del piano regolatore generale, con destinazione industriale estrattiva (v. prime righe di p. 2).

Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo è inammissibile, non confrontandosi con il contenuto della sentenza.

Difatti, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez.

L, ord. n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539 - 01).

Né, infine, risulta essere stata formulata specifica censura per infrapetizione ovvero omessa pronuncia ex art.112 cod.proc.civ. (art.360 co. 1 n.4) cod.proc.civ.). 5.Il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, che include anche i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984 del 1977, risulta assorbito, essendo stata esclusa dai giudici di merito la natura agricola dei terreni (anche solo di una parte di essi). 6.Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2, lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992, è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di ICI, l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all'imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi di esenzione, per la quale vige il criterio della tassatività (Sez. 5, n. 31079 del 28/11/2019, Rv. 656344 – 01; v. anche Sez. 5, n. 14409 del 09/06/2017, Rv. 647679 –01, secondo cui, in tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale).

Invero le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25506 del 2006, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

Tale concetto di edificabilità contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 considera, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, la semplice potenzialità edificatoria.

Invero l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali e la giurisprudenza della Corte è consolidata sul punto (così anche Cass. n.23814 del 2016).

Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno.

A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass.7991 del 2019 non massimata). 7.Neppure l’ultima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 cod.proc.civ., può essere accolta, non riscontrandosi la dedotta violazione di legge.

Difatti, la sentenza ha ritenuto congruo il valore al mq. attribuito dal Comune all’area in base ad una delibera adottata dal Consiglio Comunale ai sensi degli artt. degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997.

In proposito va ricordato che, tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01).

In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato la questione legittimamente, senza incorrere in alcuna violazione dell’invocato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, attribuendo efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l’onere della prova contraria a carico della contribuente.

Ciò anche in considerazione del fatto che, nella valutazione del giudice di merito, i limiti di edificabilità trovavano compensazione nello sfruttamento industriale dell’area.

Per mera completezza deve sottolinearsi che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 174 del 2008, che non integra una fonte normativa soggetta al principio iura novit curia, ma un atto amministrativo generale, che avrebbe potuto rilevare in sede di merito, sul piano probatorio, al fine di superare la presunzione applicata dalla Commissione regionale tributaria, è stata invocata per la prima volta in sede di legittimità – peraltro, non nel ricorso, ma solo nella memoria depositata prima dell’udienza.

Ciò ne preclude l’esame, trattandosi di documento attinente al fondo della pretesa e non alla ammissibilità o inammissibilità del ricorso.

Per ogni ulteriore considerazione svolta nella doglianza in esame, se ne rileva l’inammissibilità siccome rivolta ad una rivisitazione (non proponibile in sede di legittimità) dell’elemento fattuale e di merito costituito dal valore venale attribuibile alle aree in questione. 8.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore della contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13224/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7191/2016 , depositata il 22/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del socio e amministratore unico, ha impugnato l’avviso di accertamento, emesso dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui le è stato contestato il mancato versamento dell’I.c.i. per l’anno d’imposta 2007, relativamente ad alcuni terreni di sua proprietà, ubicati in parte in zona E, a destinazione agricola, ed in parte in zona D3, a destinazione industriale-estrattiva. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza impugnata si legge, per quanto concerne le doglianze relative all’applicabilità del tributo, che “le espressioni aree edificabili e immobili a qualsiasi uso destinati ben comprendono anche i terreni adibiti ad un’attività economica come l’attività estrattiva, … perché in tali aree è consentita la costruzione sia degli edifici adibiti alla lavorazione strettamente connessa all’attività estrattiva, sia di edifici destinati ad uffici connessi all’attività produttiva esercitata nel settore estrattivo” e, per quanto concerne le doglianze relative alla determinazione dell’imponibile, che è corretta l’attribuzione del valore di euro 54,75 a mq, indicato nella delibera del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 2007 come valore medio di comune commercio delle aree fabbricali, attesa la ragionevolezza dell’assimilazione dell’area a quelle fabbricabili. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Si è costituita con contro-ricorso la concessionaria del servizio di riscossione. 5.Fissata all'udienza pubblica del 28 giugno 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. La contribuente ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ., in cui ha invocato anche la delibera del Comune n. 174 del 2008, che ha rettificato il valore attribuito alle aree estrattiva in euro 7,82. Anche la concessionaria ha depositato una memoria ex art. 378 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente ha dedotto: 1) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di appello preso in considerazione il primo motivo di ricorso, riproposto con l’appello, con cui si era invocata la non imponibilità dei terreni rientranti nella zona E (destinazione agricola) del piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ricadono nell’esenzione di cui all’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, come chiarito dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze e ribadito dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 231 del 2001; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevede l’esenzione dall’i.c.i. dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984 del 1977, il cui elenco è contenuto nella circolare del Ministero delle Finanzeed include espressamente il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevede quale presupposto dell’i.c.i. il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, visto che i terreni estrattivi, ubicati nella zona D/3 del piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non sono edificabili né dal punto di vista giuridico né da quello fattuale, in considerazione delle previsioni del piano regolatore e della legge regionale n. 17 del 2004; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto il valore attribuito alle aree ubicate nella zona D/3 (54,75 euro al mq) è esorbitante ed in contrasto con i parametri legislativi, dovendosi tenere conto del limitato indice di edificabilità stabilito dal piano regolatore generale relativamente ad edifici ed uffici strumentali all’attività estrattiva, del carattere temporaneo dell’eventuale edificazione in tale area e degli oneri finanziari a carico del proprietario del terreno correlati al necessario ripristino ambientale, come confermato dal valore attribuito dall’Agenzia del Territorio nello stesso periodo ad altri terreni estrattivi, pari a 15 euro al mq. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel controricorso, ha precisato che nell’atto di appello non è stato proposto uno specifico motivo sulla ubicazione di alcuni terreni in zona E, circostanza espressamente esclusa dal giudice di secondo grado; ha eccepito la inammissibilità, per novità della questione, della seconda censura e ha concluso per la infondatezza delle altre doglianze. 3.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità, per difetto di auto-sufficienza, del primo e del secondo motivo, per l’infondatezza del terzo e per l’accoglimento del quarto. 4.Il primo motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, la ubicazione di alcuni dei terreni del contribuente in zona E, è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in quanto entrambe le sentenze di merito hanno escluso la ubicazione nella zona E di alcuni dei terreni in esame, oggetto dell’avviso di accertamento. Sul punto va ricordato che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01). Del resto, il ricorso non si confronta con il contenuto della decisione, che non ha affatto omesso di valutare la natura agricola di alcuni dei terreni, ma piuttosto l’ha esclusa, espressamente affermando che i terreni oggetto della causa ricadono in zona D, sottozona D3 del piano regolatore generale, con destinazione industriale estrattiva (v. prime righe di p. 2). Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo è inammissibile, non confrontandosi con il contenuto della sentenza. Difatti, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez. L, ord. n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539 - 01). Né, infine, risulta essere stata formulata specifica censura per infrapetizione ovvero omessa pronuncia ex art.112 cod.proc.civ. (art.360 co. 1 n.4) cod.proc.civ.). 5.Il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 7, lett. h, del d.lgs. n. 504 del 1992, che include anche i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984 del 1977, risulta assorbito, essendo stata esclusa dai giudici di merito la natura agricola dei terreni (anche solo di una parte di essi). 6.Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2, lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992, è infondato. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di ICI, l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all'imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi di esenzione, per la quale vige il criterio della tassatività (Sez. 5, n. 31079 del 28/11/2019, Rv. 656344 – 01; v. anche Sez. 5, n. 14409 del 09/06/2017, Rv. 647679 –01, secondo cui, in tema di ICI, ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale). Invero le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25506 del 2006, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. Tale concetto di edificabilità contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 considera, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, la semplice potenzialità edificatoria. Invero l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali e la giurisprudenza della Corte è consolidata sul punto (così anche Cass. n.23814 del 2016). Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass.7991 del 2019 non massimata). 7.Neppure l’ultima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 cod.proc.civ., può essere accolta, non riscontrandosi la dedotta violazione di legge. Difatti, la sentenza ha ritenuto congruo il valore al mq. attribuito dal Comune all’area in base ad una delibera adottata dal Consiglio Comunale ai sensi degli artt. degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. In proposito va ricordato che, tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Sez. 6 - 5, n. 15312 del 12/06/2018, Rv. 649233 - 01). In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato la questione legittimamente, senza incorrere in alcuna violazione dell’invocato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, attribuendo efficacia probatoria presuntiva alla delibera estimativa del Comune e ritenendo non assolto l’onere della prova contraria a carico della contribuente. Ciò anche in considerazione del fatto che, nella valutazione del giudice di merito, i limiti di edificabilità trovavano compensazione nello sfruttamento industriale dell’area. Per mera completezza deve sottolinearsi che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 174 del 2008, che non integra una fonte normativa soggetta al principio iura novit curia, ma un atto amministrativo generale, che avrebbe potuto rilevare in sede di merito, sul piano probatorio, al fine di superare la presunzione applicata dalla Commissione regionale tributaria, è stata invocata per la prima volta in sede di legittimità – peraltro, non nel ricorso, ma solo nella memoria depositata prima dell’udienza. Ciò ne preclude l’esame, trattandosi di documento attinente al fondo della pretesa e non alla ammissibilità o inammissibilità del ricorso. Per ogni ulteriore considerazione svolta nella doglianza in esame, se ne rileva l’inammissibilità siccome rivolta ad una rivisitazione (non proponibile in sede di legittimità) dell’elemento fattuale e di merito costituito dal valore venale attribuibile alle aree in questione. 8.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore della contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a ti
Sentenza Cassazione n. 24430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris