CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01EG3HS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 8 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose destinate a pubblico servizio, oltre che dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è inammissibile perché, quanto al difetto di motivazione, deve osservarsi che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla, con la conseguenza che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni di un decisione in rito, laddove questa sia stata legittimamente adottata (vedi Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iannonte, Rv. 255515) e nel caso di specie la dedotta violazione processuale non sussiste, atteso che la aggravante ritenuta dal Tribunale è quella della violenza sulle cose e non quella del mezzo fraudolento, alla quale fa riferimento l'imputato nell'atto di appello, mentre in relazione all'aggravante dell'essere il furto stato commesso su cosa destinata a pubblico servizio il motivo di appello risultava generico poiché la quantità di energia sottratta non rileva ai fini della destinazione del bene a pubblico servizio e comunque il Tribunale aveva escluso che la quantità di energia sottratta fosse di scarso valore, cosicché il ricorrente ha mostrato di non volersi confrontare con le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della sua decisione, anche con riferimento al rigetto dell'istanza di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C