CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 24/07/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 21/07/2015 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni aggravate dall'uso di arma impropria (un bottiglia rotta) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, con la recidiva specifica, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'esclusione della legittima difesa. Diversamente dalla sentenza di primo grado, che aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di una colluttazione tra imputato e persona offesa, la sentenza di appello, travisando la prova, sostiene che non vi è stata alcuna colluttazione reciproca, ma solo un'aggressione da parte del ricorrente; ricostruzione, questa, che contrasta con quella sentenza di primo grado, con le dichiarazioni della persona offesa e con quella del teste Hu. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. All'esito di una diffusa ricostruzione dei principali elementi di prova, quali le dichiarazioni del teste Hu, della persona offesa e dell'imputato, la Corte di appello ha ritenuto dei tutto inverosimile la versione di quest'ultimo, rilevando che «dall'istruttoria dibattimentale è emerso chiaramente che a seguito di un diverbio, sia la persona offesa che l'imputato uscivano dal locale [un bar: n.d.e.] per evidentemente risolvere la loro questione in via di fatto e che all'esito la persona offesa veniva aggredita, subiva un pugno e una ferita lacero contusa all'avanbraccio», sicché, osserva ancora il giudice di appello, «vi è stata una vera e propria aggressione da parte dell'imputato che, anche seguendo la sua versione difensiva, si è posto in una situazione di pericolo uscendo dal locale non certo per continuare ad offendersi reciprocamente con la persona offesa ma per passare alle vie di fatto». Il ricorso non mette a fuoco puntualmente la ratio decidendi della decisione impugnata, che, collocando in una prospettiva periferica la concreta modalità del "passaggio alle vie di fatto" all'uscita del bar (ossia la questione della colluttazione "reciproca" sulla quale fa leva il ricorso), rimarca la centralità del rilievo dell'insussistenza della fattispecie scriminante essendosi l'imputato volontariamente posto in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. ID 254697; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861). Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è aspecifico, perché carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione (Sez. 4, n. 2 f 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, manifestamente infondato. Del tutto generiche risultano le varie doglianze relative, in particolare, al denunciato travisamento della prova, doglianze che, in realtà, sollecitano una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso, per un verso, articola deduzioni in fatto (in ordine ad esempio, al grado di scolarizzazione delle parti) mentre, per altro verso, svilisce la motivazione della sentenza impugnata, che, tra l'altro, nel confermare il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha richiamato la precedente condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, del tutto in linea con il principio di diritto in forza del quale il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato (ex plurimis, Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783); sotto questo profilo, dunque, il ricorso è manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i