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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13821/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 734/2017 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Poggio [OSCURATO:EMAIL] e e elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente – Pagina 1 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 734/2017 Numero sezionale 1654/2022 Numero di raccolta generale 13821/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore proData pubblicazione 02/05/2022 tempore, rappr. e dif. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 controricorrente– avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, già illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro il decreto [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva ammesso il credito bancario in via solo chirografaria, di contro alla domanda in privilegio su mutuo fondiario;

2. il tribunale ha premesso che: a) la banca si era insinuata al passivo per due titoli, uno sul passivo di un conto corrente e altro per un debito impagato su mutuo edilizio e precisamente, quanto al secondo, quattro rate scadute, gli interessi di mora sulle rate impagate dalle scadenze al 17 dicembre 2014 e il capitale erogato oltre agli interessi sul debito residuo; b) il giudice delegato ammetteva entrambi i crediti in chirografo, respingendo la domanda di privilegio sul mutuo poiché il piano di ammortamento prodotto indicava solo le rate scadute dopo il fallimento così non permettendo il conteggio integrale degli interessi; c) in sede di opposizione la banca produceva il piano di ammortamento del mutuo con la indicazione delle rate a decorrere dalla data di stipula dello stesso in poi, Pagina 2 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 734/2017 Numero sezionale 1654/2022 Numero di raccolta generale 13821/2022 deducendo prova per testi e CTU per far constatare la presenzaData pubblicazione 02/05/2022 nella contabilità della fallita di quella e di altra documentazione prodotta con la insinuazione cosi da far accertare l'effettività del credito anche anteriore al fallimento;

3. il tribunale ha ritenuto: a) non accoglibile la opposizione poiché insufficiente la produzione in giudizio della mera copia del piano di ammortamento del mutuo, trattandosi di atto non sottoscritto e in particolare non avendo l'opponente prodotto, insieme al ricorso ex art. 98 l.fall., i documenti già prodotti unitamente alla originaria insinuazione e insieme alle osservazioni, specialmente il contratto di mutuo edilizio, così negando anche la CTU perché esplorativa; b) la inosservanza da parte dell'opponente dell'onere di produrre i documenti di cui si intenda valere a pena di decadenza, omissione che è rilevabile anche d'ufficio né oggetto di possibile supplenza attraverso la CTU richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel motivo, il ricorrente si duole, pur senza indicare una specifica disposizione di legge, della omessa acquisizione d'ufficio da parte del tribunale del fascicolo della insinuazione al passivo originaria, rilevando che il tribunale può anche concedere termini così aprendo un'istruttoria al fine di consentire al creditore di esporre le ragioni su cui si fonda la propria pretesa e osserva che, nel fascicolo della opposizione allo stato passivo, non è più rinvenibile la originaria domanda con i relativi documenti già inviati tramite PEC al curatore, per probabile disorganizzazione di cancelleria dopo la aggregazione al Tribunale di Pavia dei Tribunali di Voghera e Vigevano;

2. il ricorso è inammissibile, sotto molteplici profili; esso invero pecca di non specificità laddove, protestando il proprio deposito avanti al tribunale del piano di ammortamento nella sua interezza, non precisa se e come, nella stessa sede, abbia fatto valere la decisività e pertinenza di tutti gli altri documenti già prodotti insieme alla originaria insinuazione al passivo e la cui omessa produzione il tribunale ha considerato essenziale ai fini del rigetto della opposizione stessa; Pagina 3 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 734/2017 Numero sezionale 1654/2022 Numero di raccolta generale 13821/2022

3. in tal modo, per altro verso, nemmeno viene censurata Data pubblicazione 02/05/2022la evidente ratio decidendi reiettiva, non potendosi in questa sede offrire giustificazione al diverso principio – già espresso, sulla scia di Cass. 24972/2013, da Cass.12549/2017, 5094/2018, 15627/2018 25663/2020 – per il quale «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito»; ciò che manca nel ricorso è infatti proprio la chiara riproduzione di quella indicazione che la norma fallimentare reputa indispensabile per richiamare l’originario fascicolo dell’insinuazione con i suoi documenti; né viene censurata la ratio decidendi relativa alla mancata produzione in originale e con sottoscrizione del piano di ammortamento;

4. lo stesso mezzo appare poi del tutto generico ove evoca una vaga violazione di legge, così intestando il motivo, incoerentemente rispetto al più diligente canone redazionale del ricorso per cassazione, come voluto da Cass. s.u. 23745/2020, per cui l'onere di specificità, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di «indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»;

5. infine, appare inammissibile anche il profilo contestativo del mancato esercizio dei poteri officiosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall’art. 99 l.fall., posto che proprio la mancata Pagina 4 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 734/2017 Numero sezionale 1654/2022 indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessariNumero di raccolta generale 13821/2022 a provare il Data pubblicazione 02/05/2022 fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, «non emendabile con la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte» (Cass. 5596/2017); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 734/2017 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Poggio [OSCURATO:EMAIL] e e elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente – Pagina 1 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 734/2017 Numero sezionale 1654/2022 Numero di raccolta generale 13821/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore proData pubblicazione 02/05/2022 tempore, rappr. e dif. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 controricorrente– avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, già illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro il decreto [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva ammesso il credito bancario in via solo chirografaria, di contro alla domanda in privilegio su mutuo fondiario; 2. il tribunale ha premesso che: a) la banca si era insinuata al passivo per due titoli, uno sul passivo di un conto corrente e altro per un debito impagato su mutuo edilizio e precisamente, quanto al secondo, quattro rate scadute, gli interessi di mora sulle rate impagate dalle scadenze al 17 dicembre 2014 e il capitale erogato oltre agli interessi sul debito residuo; b) il giudice delegato ammetteva entrambi i crediti in chirografo, respingendo la domanda di privilegio sul mutuo poiché il piano di ammortamento prodotto indicava solo le rate scadute dopo il fallimento così non permettendo il conteggio integrale degli interessi; c) in sede di opposizione la banca produceva il piano di ammortamento del mutuo con la indicazione delle rate a decorrere dalla data di stipula dello stesso in poi, Pagina 2 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] 1. Nel motivo, il ricorrente si duole, pur senza indicare una specifica disposizione di legge, della omessa acquisizione d'ufficio da parte del tribunale del fascicolo della insinuazione al passivo originaria, rilevando che il tribunale può anche concedere termini così aprendo un'istruttoria al fine di consentire al creditore di esporre le ragioni su cui si fonda la propria pretesa e osserva che, nel fascicolo della opposizione allo stato passivo, non è più rinvenibile la originaria domanda con i relativi documenti già inviati tramite PEC al curatore, per probabile disorganizzazione di cancelleria dopo la aggregazione al Tribunale di Pavia dei Tribunali di Voghera e Vigevano; 2. il ricorso è inammissibile, sotto molteplici profili; esso invero pecca di non specificità laddove, protestando il proprio deposito avanti al tribunale del piano di ammortamento nella sua interezza, non precisa se e come, nella stessa sede, abbia fatto valere la decisività e pertinenza di tutti gli altri documenti già prodotti insieme alla originaria insinuazione al passivo e la cui omessa produzione il tribunale ha considerato essenziale ai fini del rigetto della opposizione stessa; Pagina 3 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 5 di 5 - RGN 734/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A
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