CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con sentenza emessa in data 29/06/2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato in data 16/12/2020 dal GIP presso il Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, per aver detenuto ad evidenti fini di spaccio, gr. 28,4 di sostanza stupefacente di tipo eroina, in Salerno in data 17/06/2020, con recidiva specifica; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, considerato che l'esclusione dell'ipotesi lieve è stata motivata sulla base del solo dato quantitativo di stupefacente detenuto dall'Autieri e dalla presunta non occasionalità dell'attività di spaccio, ignorando invece l'atteggiamento collaborativo dello stesso che ha ammesso i suoi addebiti, nonché l'assenza di mezzi insidiosi o atteggiamenti violenti connessi al reato; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla mancata derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi ex art. 73 comma 5 DPR 309/90; 3) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.133 c.p. laddove viene negata rilevanza alla confessione del ricorrente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso devono dichiararsi inammissibili in quanto si limitano a riproporre nella presente sede censure già avanzate in appello, nei medesimi contenuti, alle quali i giudici di merito hanno puntualmente risposto e con cui il ricorrente non sembra confrontarsi. Invero, la Corte di appello, in coerenza con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (ex multis cfr. Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274076; Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017), Merli, Rv. 270562; Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015 Ud. (dep. 27/07/2015), Genco e altri, Rv. 264491), ha escluso - con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto non sindacabile in questa sede di legittimità - l'ipotesi di lieve entità del fatto sulla base di una valutazione complessiva del fatto, e in particolare sottolineando non solo la quantità e qualità dello stupefacente detenuto dall'Autieri (gr. 28,4 di eroina dai quali sono risultate ricavabili n. 105 dosi medie singole) rna altresì le modalità della condotta, essendo lo stesso stato fermato mentre si recava tranquillamente a casa di un detenuto agli arresti domiciliari per effettuare la cessione, e i precedenti penali per reati della stessa entità, il tutto a dimostrazione della non occasionalità della condotta; che altresì inammissibile risulta il terzo motivo di ricorso, essendo presente nella sentenza impugnata un'idonea e non illogica motivazione in merito al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del, giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017), mentre il ricorrente si limita a lamentarsi genericamente della decisione della Corte sul punto senza riportare elementi concreti e specifici idonei a suggerire una diversa possibile valutazione; che il ricorso sembra piuttosto mirare nella sostanza ad ottenere una rivalutazione nel merito della vicenda processuale, del tutto preclusa nella presente sede di legittimità (cfr., ex multís, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e pertanto, deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom