CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdok viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di danneggiamento aggravato ascrittogli, la pena concordata, deducendo vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità ock detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] •'....1