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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02909/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3712-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Oggetto R.G.N.3712/2022 Cron.

Rep.

Ud.11/12/2025 Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 70/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/07/2021 R.G.N. 190/2019+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che

1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte d’appello di Campobasso ha respinto gli appelli, rispettivamente principale ed incidentale, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta avverso alcuni atti notificati afferenti a crediti INPS, INAIL e DTL per effetto dell’intervenuta prescrizione dei relativi crediti, rigettandola nel resto.

2. In particolare, la Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha escluso che, con riguardo alla documentazione posta a fondamento dei crediti vantati, vi fosse la lamentata violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un motivo.

4. Resistono, con controricorso, l’INPS, l’INAIL, l’ADER e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro del Molise.

CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi degli artt. 2712 e 2719 allegandosi l’erronea statuizione circa l’inammissibilità dell’avvenuto “disconoscimento” delle notifiche degli avvisi di pagamento e delle cartelle.

In particolare, contesta parte ricorrente la ritualità dell’utilizzo di copie fotostatiche dei suddetti documenti negando che gli stessi gli siano mai stati notificati.

Il motivo è infondato.

Quanto, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2112 c.c., nella fattispecie la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza (ex plurimis: Cass. 1/4/2025 n. 8604; Cass.08/06/2022 n. 18429), atteso che la Corte d’appello ha rilevato che la contestazione era del tutto generica, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il “disconoscimento”, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., sezione lavoro, 28 gennaio 2011 n.2117; conforme Cass., sezione lavoro, 3 luglio 2001 n.8998).

1.2. Questa Corte ha stabilito in proposito che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art.2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 28/01/2011, n. 2117).

2. Con riguardo al secondo profilo di censura, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

Sostiene che il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non necessiti di un’espressa e specifica indicazione degli elementi di difformità.

A sostegno di tale affermazione, sembra evincersi che parte ricorrente voglia evidenziare le differenze tra l’art. 2712 c.c., che regola il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche di fatti e cose, e l’art. 2719 c.c., il quale disciplina l’efficacia probatoria delle copie fotografiche di scritture.

Secondo tale percorso argomentativo, nel caso di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere specifico, in quanto priva la riproduzione della sua efficacia probatoria, precludendo al Giudice di verificarne la conformità con altri mezzi di prova.

Al contrario, nel caso di copie fotografiche ex art. 2719 c.c., il disconoscimento, anche se generico, sarebbe sufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria.

2.1. Va premesso che l’art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

2.2. Sulla quaestio si è già pronunciata questa Corte, affermando che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 1/4/2025 n. 8604 cit.; Cass. 26/10/2020, n. 23426).

2.3. La Corte d’appello ha fatto rettamente applicazione di tale principio, rilevando come la contestazione fosse generica e poco chiara.

Deve infatti essere osservato il principio che il disconoscimento di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., necessita di specificazione delle ragioni della asserita non conformità, essendo viceversa insufficiente, a tal fine, il generico mero disconoscimento.

Deve, quindi, concludersi che la Corte sulla base della documentazione prodotta ha accertato, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, la correttezza delle notifiche a mezzo raccomandata e anche di quelle tramite PEC all’indirizzo del destinatario, alla luce dell’espletamento di corrette modalità di effettuazione delle stesse, rilevando l’insussistenza di elementi a sostegno della lamentata non corrispondenza agli originali in considerazione del generico “disconoscimento”.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2500,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3712-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Oggetto R.G.N.3712/2022 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 Presidente pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - nonchè contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 70/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/07/2021 R.G.N. 190/2019+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte d’appello di Campobasso ha respinto gli appelli, rispettivamente principale ed incidentale, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta avverso alcuni atti notificati afferenti a crediti INPS, INAIL e DTL per effetto dell’intervenuta prescrizione dei relativi crediti, rigettandola nel resto. 2. In particolare, la Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha escluso che, con riguardo alla documentazione posta a fondamento dei crediti vantati, vi fosse la lamentata violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un motivo. 4. Resistono, con controricorso, l’INPS, l’INAIL, l’ADER e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro del Molise. CONSIDERATO che 1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi degli artt. 2712 e 2719 allegandosi l’erronea statuizione circa l’inammissibilità dell’avvenuto “disconoscimento” delle notifiche degli avvisi di pagamento e delle cartelle. In particolare, contesta parte ricorrente la ritualità dell’utilizzo di copie fotostatiche dei suddetti documenti negando che gli stessi gli siano mai stati notificati. Il motivo è infondato. Quanto, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2112 c.c., nella fattispecie la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza (ex plurimis: Cass. 1/4/2025 n. 8604; Cass.08/06/2022 n. 18429), atteso che la Corte d’appello ha rilevato che la contestazione era del tutto generica, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il “disconoscimento”, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., sezione lavoro, 28 gennaio 2011 n.2117; conforme Cass., sezione lavoro, 3 luglio 2001 n.8998). 1.2. Questa Corte ha stabilito in proposito che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art.2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 28/01/2011, n. 2117). 2. Con riguardo al secondo profilo di censura, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. Sostiene che il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non necessiti di un’espressa e specifica indicazione degli elementi di difformità. A sostegno di tale affermazione, sembra evincersi che parte ricorrente voglia evidenziare le differenze tra l’art. 2712 c.c., che regola il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche di fatti e cose, e l’art. 2719 c.c., il quale disciplina l’efficacia probatoria delle copie fotografiche di scritture. Secondo tale percorso argomentativo, nel caso di riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere specifico, in quanto priva la riproduzione della sua efficacia probatoria, precludendo al Giudice di verificarne la conformità con altri mezzi di prova. Al contrario, nel caso di copie fotografiche ex art. 2719 c.c., il disconoscimento, anche se generico, sarebbe sufficiente a privare la copia della sua efficacia probatoria. 2.1. Va premesso che l’art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. 2.2. Sulla quaestio si è già pronunciata questa Corte, affermando che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 1/4/2025 n. 8604 cit.; Cass. 26/10/2020, n. 23426). 2.3. La Corte d’appello ha fatto rettamente applicazione di tale principio, rilevando come la contestazione fosse generica e poco chiara. Deve infatti essere osservato il principio che il disconoscimento di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., necessita di specificazione delle ragioni della asserita non conformità, essendo viceversa insufficiente, a tal fine, il generico mero disconoscimento. Deve, quindi, concludersi che la Corte sulla base della documentazione prodotta ha accertato, con valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, la correttezza delle notifiche a mezzo raccomandata e anche di quelle tramite PEC all’indirizzo del destinatario, alla luce dell’espletamento di corrette modalità di effettuazione delle stesse, rilevando l’insussistenza di elementi a sostegno della lamentata non corrispondenza agli originali in considerazione del generico “disconoscimento”. 3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2500,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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