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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 41809/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Polistena (Rc) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 62/94 Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso ed il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente confermato quello, pronunciato in primo grado, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, riducendone la durata temporale ad un anno e sei mesi e l'importo della cauzione ad euro 1.500,00.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del proposto per la misura, formulando due motivi di censura.

Con il primo deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.

Igs. n. 159 del 2011 nonché motivazione mancante ed apparente nella parte in cui il decreto impugnato colloca il ricorrente nella categoria meritevole dell'applicazione della misura.

In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso il confronto con l'atto di appello, ritenendo rilevanti ai fini della dichiarata pericolosità di Bono le sue vicende giudiziarie, antecedenti rispetto ai fatti commessi nel 2019.

L'appello evidenziava, per contro, come l'assenza di vicende penali dal 2012 al 2019 stesse a significare che il proposto aveva violato la legge in una sola occasione, scontando di conseguenza il decreto impugnato la mancanza di una specifica analisi circa l'attualità della sua pericolosità.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 2, st. d.

Igs. in relazione all'assenza di motivazione circa l'adeguatezza della misura applicata dal primo giudice con particolare riferimento al confermato obbligo di soggiorno nel comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Vale una volta ancora ricordare che avverso il decreto emesso dalla Corte di appello nell'ambito del procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 la cui conformità a Costituzione è stata ribadita da Corte Cost. n. 106 del 9 giugno 2015), nel cui ambito va ricompresa anche l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) ravvisabile nel caso in cui il decreto ometta di confrontarsi con un elemento di valutazione potenzialmente decisivo, tale cioè da potere di per sé determinare un diverso esito del giudizio (tra molte Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG in proc.

Noviello, Rv. 279435: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e al., Rv. 260246).

Tuttavia, nessuno di detti vizi è ravvisabile nel decreto impugnato, con cui la Corte d'appello ha in primo luogo evidenziato i dati di fatto desumibili dalla c0m 4 . sentenza di condanna di primo grado per reati essi nel 2019, atti a dimostrare la riattivazione di canali di rifornimento di sostanze stupefacenti che hanno permesso al ricorrente di reinserirsi nel traffico illecito delle sostanze in questione, con condotte successive a quelle all'origine delle precedenti condanne per gli stessi e per altri (rapine) delitti.

Il primo motivo di ricorso si limita, oltre tutto, a contestare nel merito il contenuto del provvedimento e risulta, come tale, geneticamente inammissibile.

Non diversamente può dirsi della seconda censura, riferita ad una delle prescrizioni aggiuntive alla misura di prevenzione personale applicata, con l'aggiunta che la stessa non era stata nemmeno dedotta in sede di appello.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 settembre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Polistena (Rc) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 62/94 Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso ed il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente confermato quello, pronunciato in primo grado, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, riducendone la durata temporale ad un anno e sei mesi e l'importo della cauzione ad euro 1.500,00. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del proposto per la misura, formulando due motivi di censura. Con il primo deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 nonché motivazione mancante ed apparente nella parte in cui il decreto impugnato colloca il ricorrente nella categoria meritevole dell'applicazione della misura. In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso il confronto con l'atto di appello, ritenendo rilevanti ai fini della dichiarata pericolosità di Bono le sue vicende giudiziarie, antecedenti rispetto ai fatti commessi nel 2019. L'appello evidenziava, per contro, come l'assenza di vicende penali dal 2012 al 2019 stesse a significare che il proposto aveva violato la legge in una sola occasione, scontando di conseguenza il decreto impugnato la mancanza di una specifica analisi circa l'attualità della sua pericolosità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 2, st. d. Igs. in relazione all'assenza di motivazione circa l'adeguatezza della misura applicata dal primo giudice con particolare riferimento al confermato obbligo di soggiorno nel comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Vale una volta ancora ricordare che avverso il decreto emesso dalla Corte di appello nell'ambito del procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 la cui conformità a Costituzione è stata ribadita da Corte Cost. n. 106 del 9 giugno 2015), nel cui ambito va ricompresa anche l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) ravvisabile nel caso in cui il decreto ometta di confrontarsi con un elemento di valutazione potenzialmente decisivo, tale cioè da potere di per sé determinare un diverso esito del giudizio (tra molte Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG in proc. Noviello, Rv. 279435: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e al., Rv. 260246). Tuttavia, nessuno di detti vizi è ravvisabile nel decreto impugnato, con cui la Corte d'appello ha in primo luogo evidenziato i dati di fatto desumibili dalla c0m 4 . sentenza di condanna di primo grado per reati essi nel 2019, atti a dimostrare la riattivazione di canali di rifornimento di sostanze stupefacenti che hanno permesso al ricorrente di reinserirsi nel traffico illecito delle sostanze in questione, con condotte successive a quelle all'origine delle precedenti condanne per gli stessi e per altri (rapine) delitti. Il primo motivo di ricorso si limita, oltre tutto, a contestare nel merito il contenuto del provvedimento e risulta, come tale, geneticamente inammissibile. Non diversamente può dirsi della seconda censura, riferita ad una delle prescrizioni aggiuntive alla misura di prevenzione personale applicata, con l'aggiunta che la stessa non era stata nemmeno dedotta in sede di appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 25 settembre 2024 I
Decreto Cassazione n. 41809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris