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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12877/2026

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te d'appello di Ancona;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUCIA ODELLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministerodell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso ovvero, insubordine, del suo rigetto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, qualegiudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di MorrialeMarco ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento diun equo indennizzo per l’asserita ingiusta detenzione patita in fase esecutiva diuna pena definitiva.1.1.

Circa la situazione di contesto nella quale è maturata l’istanza diriparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale ha evidenziato quantosegue.Emesso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una penadivenuta definitiva e richiesta la misura alternativa alla detenzione, il Tribunale diSorveglianza con provvedimento del 9 febbraio 2022 ha rigettato l’istanza diaffidamento in prova ai servizi sociali di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, è stataritenuta la misura alternativa inidonea in relazione agli obiettivi di reinserimentosociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e delcontenuto della misura stessa.Ne è conseguito un periodo di detenzione per espiazione pena definitiva dal16 febbraio 2022 fino al 22 aprile 2022, data in cui il Tribunale di sorveglianza haaccolto l’istanza di sospensione del provvedimento di carcerazione in pendenzadel ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di misura alternativa.Trattasi di impugnazione accolta da Sez. 1, n. 12973 del 17 febbraio 2023, cheha cassato l’ordinanza con rinvio, e il relativo giudizio rescindente si è conclusocon la concessione della richiesta misura alternativa.1.2.

Ricostruiti nei termini di cui innanzi i fatti processuali, la Corteterritoriale ha rigettato l’istanza richiamando la giurisprudenza di legittimità che,muovendo dagli interventi della Consulta in materia, ha ritenuto applicabilel’istituto in oggetto anche all’ingiusta detenzione patita nella fase esecutiva diuna pena definitiva.

È stato in particolare ritenuto il periodo di detenzionesofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in essoanche l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento emessoe poi annullato dalla Suprema Corte per vizi motivazionali.2.

Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiustadetenzione è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato sutre motivi deducenti violazioni di legge, anche in relazione agli artt. 3, 24 e 27Cost. e in considerazione dell’art. 5 CEDU, e vizi cumulativi di motivazione (diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

La Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, avrebberistretto in modo indebitamente formalistico la nozione di «errore» legittimantel’operatività dell’art. 314 cod. proc. pen. anche con riferimento alla limitazionedella libertà personale patita in fase esecutiva.

Tale sarebbe stata ritenuta solol’ipotesi di «titolo esecutivo ictu oculi illegittimo (ad es. per errata individuazionedel soggetto, errato computo della pena, erronea applicazione di benefici o causeestintive)».Il giudice della riparazione avrebbe finito con l’escludere dalla nozione di«errore», ai fini d’interesse in questa sede, le ipotesi in cui l’illegittimitàconsegua a una motivazione in parte apodittica, meramente apparente,radicalmente carente, priva di base istruttoria e logica ovvero manifestamenteillogica del provvedimento determinante la compromissione della libertàpersonale.2.2.

Così facendo, peraltro, la Corte territoriale avrebbe disatteso la portatadella sentenza rescindente del provvedimento assunto come errato, nonsostanziatasi in un «annullamento “di stile” per un mero vizio motivazionaleformale» ma per gravi carenze istruttorie, oltre che dell’ordinanza di sospensioneemessa dallo steso Tribunale di Sorveglianza, che aveva riscontrato la mancataacquisizione di informazioni dalla Guardia di Finanza circa ruolo e tipologiadell’attività lavorativa dell’instante.2.3.

A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione dell’art. 314 cod. proc.pen. per aver il giudice di merito rigettato l’istanza in ragione del dato oggettivodell’insussistenza dell’errore da parte dell’Autorità, quindi senza operarel’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta ostativa del richiedente inquanto sinergia e gravemente colposa o dolosa.3.

La Procura generale e l’Avvocatura generale dello Stato, quest’ultimanell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno concluso periscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, èinfondato.2.

La questione fulcro dell’articolato ricorso riguarda la sussumibilitànell’astratta previsione dell’art. 314 cod. proc. pen. della detenzione,asseritamente ingiusta, derivante da vicende successive alla condanna.3.

Sul punto deve ribadirsi che il criterio interpretativo al quale,argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della CorteE.D.U., la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento,condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ovel’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesseall’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente enon ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato chesia stato causa o concausa dell’errore.

Quest’ultimo, per definizione, non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e va invecericercato nelle eventuali violazioni di legge.Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità dellacondanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, inquanto, mentre il primo sta a indicare la pena definita da una sentenzairrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessivagestione giudiziale del trattamento sanzionatorio.In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione dev’essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione quale conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno deipoteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra unventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo a un erroredell’Autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazionedi legge.

Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di unanorma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice che glioffre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con laconseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.3.1.

Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 – 01 (che argomenta anche daCorte EDU, 24/03/2015, Messina c.

Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01, ha ritenuto non configurabile un erroredell’autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione dellapena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era statosuccessivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l’errore dell’Autoritàprocedente non può derivare dall’esercizio di un potere discrezionale, essendoconfigurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nellafattispecie di cui innanzi.

In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenutaconseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutivache ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092 del2021, Iorio, cit., non mass. sul punto, che richiama anche: Corte EDU,10/07/2003, Grava c.

Italia, § 43; Corte EDU, 02/03/2006, Pilla c.

Italia, § 41;Corte EDU, 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, § 35; Corte EDU, Grandecamera, 21/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna; sul punto si veda, sempre conriferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva delvincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, nonmass. sul punto).3.2.

Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese diesaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857– 01, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01.La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio infattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da unsoggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenutainammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondatasull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misurealternative alla detenzione (introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b, l. n. 3/2019),in quanto interpretato in violazione di precetti costituzionali (nello stesso sensoanche Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Carola, Rv. 287112 – 01; sul punto siveda altresì Sez. 4, n. 39442 del 06/11/72025, Mautone, Rv. 288809 – 01, nonmass. sul punto).

La citata sentenza n. 44978 del 2021, con riferimento afattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per unreato depenalizzato, ha annullando con rinvio l’ordinanza che aveva escluso ildiritto all’indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardodell’instante nell’eccepire l’abolitio criminis e l’intervenuto indulto, senza peròdell’Autorità giudiziaria.3.3.

Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 –01, ha ribadito il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle peneapplicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivoaccoglimento dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione di revoca dellasentenza che aveva applicato la pena più grave.

In particolare, è stato ritenutoingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subita dopo lapresentazione di tale istanza (per recenti applicazioni del principio si vedanoaltresì anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non mass. sul punto, eSez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non mass. sul punto).3.4.

Deve ritenersi sostanzialmente aderente all’orientamento in questasede condiviso anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 –La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto daritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non èconfigurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita siadeterminata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione (ilriferimento esplicito è a Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D’Aguì, Rv. 264708 –01).

Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citataSez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, e quindi con i riletti interventi dellaConsulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U.

La Suprema Corte ha difattifinito nella specie con il negare l’applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. in forzadell’insussistenza di un errore dell’autorità (in termini di violazione di legge).Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccessosulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazioneanticipata.3.5.

Sempre senza pretese d’esaustività e in termini funzionali allatrattazione delle censure in esame, deve sul punto altresì richiamarsi Sez. 4, n.30403 del 05/07/2022, Egharevba.Trattasi di sentenza che, argomentando anche da interventi della Consulta edal diritto sovranazionale, ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema divicende successive alla condanna, con particolare riferimento alla concessionedella liberazione anticipata.Sono state in particolare verificate, alla luce del relativo procedimento disorveglianza, le condizioni di sussumibilità nell’astratta previsione di cui all’art.314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispeciecaratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quelladeterminata all’esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi diadozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre iprevisti termini.

Se ne è dedotto che ciò che rileva ai fini dell’operatività nellaspecie dell’art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione delprovvedimento oltre i termini, è la concreta inerzia dell’Autorità rispettoall’istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi,sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione.

Saràdunque suscettibile di rilevare l’adozione del provvedimento, oltre i termini, insituazione caratterizzata dall’inerzia nell’espletamento della necessaria attivitàistruttoria ovvero nell’adozione del provvedimento, sempre oltre i termini,nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell’attività istruttoria,ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all’apprezzamentodiscrezionale e in considerazione della complessità dell’istruttoria rapportata allecircostanze del caso.

Ferma restando la necessità di verificare, da parte delgiudice della riparazione, la sussistenza dell’elemento negativo della fattispecie,cioè l’insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa ogravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l’inerzia dell’Autorità(nel solco interpretativo proseguito dalla citata Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022,Egharevba si è posta altresì Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, Cannistrà, laquale, con riferimento alla condotta ostativa, ha ribadito che la tempestività dellarichiesta del beneficio della liberazione anticipata dev’essere valutata rispetto aogni singolo periodo di liberazione anticipata).3.6.

Si veda, infine, per una recente applicazione del principio che fa pernosull’errore dell’autorità tale da non ricomprendervi l’esercizio del poterediscrezionale, Sez. 4, n. 135 del 20/01/2025, Lamantia, Rv. 287737 –

01. Essaha ritenuto operante l’art. 314 cod. proc. pen., ferma restando l’insussistenza dicondotta ostativa, con riferimento al periodo di detenzione ingiustamentesofferto da un condannato in ragione dell’intervenuta revoca della sospensionedell’ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione inquanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta a ottenere unamisura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al «rito degliirreperibili» (con quanto ne è conseguito in ordine alla decorrenza dei termini perla presentazione della richiesta di misura alternativa).4.

Orbene, l’evidenziato quadro normativo di riferimento evidenzial’infondatezza della dedotta errata sussunzione della fattispecie concretanell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen.4.1.

La Corte territoriale ha fatto buon governo degli approdi di legittimità inmateria, sintetizzati nel principio di cui al precedente paragrafo n. 3 che, inassenza di condotta ostativa, impone di riconoscere il diritto alla riparazioneanche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive allacondanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un erroredell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’eserciziodi un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelleeventuali violazioni di legge.

È stata difatti correttamente rigettata l’istanzaritenendo il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità,non essendo annoverabile in esso l’esercizio di potere discrezionaleestrinsecatosi nel provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento in prova aiservizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura in relazione agli obiettivi direinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannatoe del contenuto della misura richiesta.4.2.

Il concreto atteggiarsi del sintetizzato fatto processuale e le indicateragioni della correttezza della decisione impugnata, evidenziano infinel’inammissibilità degli altri profili di censura.

Il riferimento è alle doglianze che siappuntano sull’omesso accertamento di una condotta ostativa da partedell’attuale ricorrente, avendo la Corte territoriale escluso già in termini oggettiviil diritto alla riparazione, oltre che sull’aver disatteso ovvero frainteso la portatadella sentenza di annullamento del rigetto dell’affidamento in prova.

Non si versadifatti in ipotesi di provvedimento adottato in sede di rinvio, avendo comunque laSuprema Corte effettivamente accolto motivi deducenti vizi motivazionali e nonviolazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione perimpossibilità di individuazione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione inquella sede impugnata.5.

In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Per converso, non consegue la rifusione dellespese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata nell’interessedel Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcuncontributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzionidirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivogliariferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si veda, conriferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n.28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto; si veda altresì,con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presentefattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito allespese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazionirilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del04/02/2025, Cervellera; Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass.sul punto; Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez.

U, n.27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 – 01, con argomentazioni che, mutatismutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesicaratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo dilegittimità a trattazione orale).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Ancona;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUCIA ODELLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministerodell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso ovvero, insubordine, del suo rigetto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, qualegiudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di MorrialeMarco ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento diun equo indennizzo per l’asserita ingiusta detenzione patita in fase esecutiva diuna pena definitiva.1.1. Circa la situazione di contesto nella quale è maturata l’istanza diriparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale ha evidenziato quantosegue.Emesso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una penadivenuta definitiva e richiesta la misura alternativa alla detenzione, il Tribunale diSorveglianza con provvedimento del 9 febbraio 2022 ha rigettato l’istanza diaffidamento in prova ai servizi sociali di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, è stataritenuta la misura alternativa inidonea in relazione agli obiettivi di reinserimentosociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e delcontenuto della misura stessa.Ne è conseguito un periodo di detenzione per espiazione pena definitiva dal16 febbraio 2022 fino al 22 aprile 2022, data in cui il Tribunale di sorveglianza haaccolto l’istanza di sospensione del provvedimento di carcerazione in pendenzadel ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di misura alternativa.Trattasi di impugnazione accolta da Sez. 1, n. 12973 del 17 febbraio 2023, cheha cassato l’ordinanza con rinvio, e il relativo giudizio rescindente si è conclusocon la concessione della richiesta misura alternativa.1.2. Ricostruiti nei termini di cui innanzi i fatti processuali, la Corteterritoriale ha rigettato l’istanza richiamando la giurisprudenza di legittimità che,muovendo dagli interventi della Consulta in materia, ha ritenuto applicabilel’istituto in oggetto anche all’ingiusta detenzione patita nella fase esecutiva diuna pena definitiva. È stato in particolare ritenuto il periodo di detenzionesofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in essoanche l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento emessoe poi annullato dalla Suprema Corte per vizi motivazionali.2. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiustadetenzione è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato sutre motivi deducenti violazioni di legge, anche in relazione agli artt. 3, 24 e 27Cost. e in considerazione dell’art. 5 CEDU, e vizi cumulativi di motivazione (diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. La Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, avrebberistretto in modo indebitamente formalistico la nozione di «errore» legittimantel’operatività dell’art. 314 cod. proc. pen. anche con riferimento alla limitazionedella libertà personale patita in fase esecutiva. Tale sarebbe stata ritenuta solol’ipotesi di «titolo esecutivo ictu oculi illegittimo (ad es. per errata individuazionedel soggetto, errato computo della pena, erronea applicazione di benefici o causeestintive)».Il giudice della riparazione avrebbe finito con l’escludere dalla nozione di«errore», ai fini d’interesse in questa sede, le ipotesi in cui l’illegittimitàconsegua a una motivazione in parte apodittica, meramente apparente,radicalmente carente, priva di base istruttoria e logica ovvero manifestamenteillogica del provvedimento determinante la compromissione della libertàpersonale.2.2. Così facendo, peraltro, la Corte territoriale avrebbe disatteso la portatadella sentenza rescindente del provvedimento assunto come errato, nonsostanziatasi in un «annullamento “di stile” per un mero vizio motivazionaleformale» ma per gravi carenze istruttorie, oltre che dell’ordinanza di sospensioneemessa dallo steso Tribunale di Sorveglianza, che aveva riscontrato la mancataacquisizione di informazioni dalla Guardia di Finanza circa ruolo e tipologiadell’attività lavorativa dell’instante.2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione dell’art. 314 cod. proc.pen. per aver il giudice di merito rigettato l’istanza in ragione del dato oggettivodell’insussistenza dell’errore da parte dell’Autorità, quindi senza operarel’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta ostativa del richiedente inquanto sinergia e gravemente colposa o dolosa.3. La Procura generale e l’Avvocatura generale dello Stato, quest’ultimanell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno concluso periscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, èinfondato.2. La questione fulcro dell’articolato ricorso riguarda la sussumibilitànell’astratta previsione dell’art. 314 cod. proc. pen. della detenzione,asseritamente ingiusta, derivante da vicende successive alla condanna.3. Sul punto deve ribadirsi che il criterio interpretativo al quale,argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della CorteE.D.U., la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento,condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ovel’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesseall’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente enon ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato chesia stato causa o concausa dell’errore. Quest’ultimo, per definizione, non può mairinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e va invecericercato nelle eventuali violazioni di legge.Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità dellacondanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, inquanto, mentre il primo sta a indicare la pena definita da una sentenzairrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessivagestione giudiziale del trattamento sanzionatorio.In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiustadetenzione dev’essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dallanorma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata delladetenzione quale conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno deipoteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra unventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo a un erroredell’Autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazionedi legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di unanorma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice che glioffre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con laconseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.3.1. Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4, n.57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 – 01 (che argomenta anche daCorte EDU, 24/03/2015, Messina c. Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01, ha ritenuto non configurabile un erroredell’autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione dellapena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era statosuccessivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l’errore dell’Autoritàprocedente non può derivare dall’esercizio di un potere discrezionale, essendoconfigurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nellafattispecie di cui innanzi. In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenutaconseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutivache ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento delbeneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092 del2021, Iorio, cit., non mass. sul punto, che richiama anche: Corte EDU,10/07/2003, Grava c. Italia, § 43; Corte EDU, 02/03/2006, Pilla c. Italia, § 41;Corte EDU, 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, § 35; Corte EDU, Grandecamera, 21/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; sul punto si veda, sempre conriferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva delvincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, nonmass. sul punto).3.2. Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese diesaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857– 01, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01.La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio infattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da unsoggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenutainammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondatasull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misurealternative alla detenzione (introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b, l. n. 3/2019),in quanto interpretato in violazione di precetti costituzionali (nello stesso sensoanche Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Carola, Rv. 287112 – 01; sul punto siveda altresì Sez. 4, n. 39442 del 06/11/72025, Mautone, Rv. 288809 – 01, nonmass. sul punto). La citata sentenza n. 44978 del 2021, con riferimento afattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per unreato depenalizzato, ha annullando con rinvio l’ordinanza che aveva escluso ildiritto all’indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardodell’instante nell’eccepire l’abolitio criminis e l’intervenuto indulto, senza peròdell’Autorità giudiziaria.3.3. Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 –01, ha ribadito il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle peneapplicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivoaccoglimento dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione di revoca dellasentenza che aveva applicato la pena più grave. In particolare, è stato ritenutoingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subita dopo lapresentazione di tale istanza (per recenti applicazioni del principio si vedanoaltresì anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non mass. sul punto, eSez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non mass. sul punto).3.4. Deve ritenersi sostanzialmente aderente all’orientamento in questasede condiviso anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 –La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto daritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non èconfigurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita siadeterminata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione (ilriferimento esplicito è a Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D’Aguì, Rv. 264708 –01). Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citataSez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, e quindi con i riletti interventi dellaConsulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U. La Suprema Corte ha difattifinito nella specie con il negare l’applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. in forzadell’insussistenza di un errore dell’autorità (in termini di violazione di legge).Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccessosulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazioneanticipata.3.5. Sempre senza pretese d’esaustività e in termini funzionali allatrattazione delle censure in esame, deve sul punto altresì richiamarsi Sez. 4, n.30403 del 05/07/2022, Egharevba.Trattasi di sentenza che, argomentando anche da interventi della Consulta edal diritto sovranazionale, ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema divicende successive alla condanna, con particolare riferimento alla concessionedella liberazione anticipata.Sono state in particolare verificate, alla luce del relativo procedimento disorveglianza, le condizioni di sussumibilità nell’astratta previsione di cui all’art.314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispeciecaratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quelladeterminata all’esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi diadozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre iprevisti termini. Se ne è dedotto che ciò che rileva ai fini dell’operatività nellaspecie dell’art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione delprovvedimento oltre i termini, è la concreta inerzia dell’Autorità rispettoall’istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi,sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Saràdunque suscettibile di rilevare l’adozione del provvedimento, oltre i termini, insituazione caratterizzata dall’inerzia nell’espletamento della necessaria attivitàistruttoria ovvero nell’adozione del provvedimento, sempre oltre i termini,nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell’attività istruttoria,ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all’apprezzamentodiscrezionale e in considerazione della complessità dell’istruttoria rapportata allecircostanze del caso. Ferma restando la necessità di verificare, da parte delgiudice della riparazione, la sussistenza dell’elemento negativo della fattispecie,cioè l’insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa ogravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l’inerzia dell’Autorità(nel solco interpretativo proseguito dalla citata Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022,Egharevba si è posta altresì Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, Cannistrà, laquale, con riferimento alla condotta ostativa, ha ribadito che la tempestività dellarichiesta del beneficio della liberazione anticipata dev’essere valutata rispetto aogni singolo periodo di liberazione anticipata).3.6. Si veda, infine, per una recente applicazione del principio che fa pernosull’errore dell’autorità tale da non ricomprendervi l’esercizio del poterediscrezionale, Sez. 4, n. 135 del 20/01/2025, Lamantia, Rv. 287737 – 01. Essaha ritenuto operante l’art. 314 cod. proc. pen., ferma restando l’insussistenza dicondotta ostativa, con riferimento al periodo di detenzione ingiustamentesofferto da un condannato in ragione dell’intervenuta revoca della sospensionedell’ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione inquanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta a ottenere unamisura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al «rito degliirreperibili» (con quanto ne è conseguito in ordine alla decorrenza dei termini perla presentazione della richiesta di misura alternativa).4. Orbene, l’evidenziato quadro normativo di riferimento evidenzial’infondatezza della dedotta errata sussunzione della fattispecie concretanell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen.4.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo degli approdi di legittimità inmateria, sintetizzati nel principio di cui al precedente paragrafo n. 3 che, inassenza di condotta ostativa, impone di riconoscere il diritto alla riparazioneanche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive allacondanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un erroredell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’eserciziodi un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelleeventuali violazioni di legge. È stata difatti correttamente rigettata l’istanzaritenendo il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità,non essendo annoverabile in esso l’esercizio di potere discrezionaleestrinsecatosi nel provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento in prova aiservizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura in relazione agli obiettivi direinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannatoe del contenuto della misura richiesta.4.2. Il concreto atteggiarsi del sintetizzato fatto processuale e le indicateragioni della correttezza della decisione impugnata, evidenziano infinel’inammissibilità degli altri profili di censura. Il riferimento è alle doglianze che siappuntano sull’omesso accertamento di una condotta ostativa da partedell’attuale ricorrente, avendo la Corte territoriale escluso già in termini oggettiviil diritto alla riparazione, oltre che sull’aver disatteso ovvero frainteso la portatadella sentenza di annullamento del rigetto dell’affidamento in prova. Non si versadifatti in ipotesi di provvedimento adottato in sede di rinvio, avendo comunque laSuprema Corte effettivamente accolto motivi deducenti vizi motivazionali e nonviolazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione perimpossibilità di individuazione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione inquella sede impugnata.5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Per converso, non consegue la rifusione dellespese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata nell’interessedel Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcuncontributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzionidirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivogliariferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si veda, conriferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n.28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto; si veda altresì,con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presentefattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito allespese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazionirilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del04/02/2025, Cervellera; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass.sul punto; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez. U, n.27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 – 01, con argomentazioni che, mutatismutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesicaratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo dilegittimità a trattazione orale). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris