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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 30645/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27436-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.27436/2019 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 189/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Inps per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’Ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] INPS per l’anno 2010, comunicata dall’[OSCURATO:PERSONA] mediante avviso bonario sul rilievo di non esservi tenuto in quanto nell’anno in contestazione (il 2010) aveva adempiuto alla propria obbligazione contributiva in favore della [OSCURATO:PERSONA], mediante il pagamento del contributo previdenziale c.d. integrativo, mentre nulla era dovuto peril reddito prodotto inferiore a € 5.000,00.

Eccepiva comunque l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’INPS.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione del ricorrente alla gestione separata INPS per l’anno 2010, per carenza del requisito della “abitualità” della professione svolta, in quanto, a norma dell’art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, per le attività autonome occasionali l’iscrizione alla gestione separata INPS è imposta soltanto a coloro che producano redditi superiori ad € 5.000,00.

3. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 91 del 2019 , pubblicata in data 11/03/2019, rigettava l’appello dell’INPS e confermava la sentenza di primo grado, poiché riteneva che, seppure l’avvocato non iscritto a [OSCURATO:PERSONA] abbial’obbligo di iscriversialla [OSCURATO:PERSONA] INPS, nel caso di specie tale obbligo non sussistevastante il mancato superamento del limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

Si è costituito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

5. Colricorso l’Inps denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 commi 1 e 2 del d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 2010, dell’art 44 comma 2 del d.ln. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], incontestato lo svolgimento abituale dell’attività professionale, pur non essendo tenuto ad iscriversi alla cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati, fosse comunque tenuto a d iscriversi alla Gestione separata ed a versare i contributi per l’anno in contestazione.

6. Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.1. Risulta dagli atti che l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], in giudizio per mezzo del procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha notificato, a mezzo PEC, al procuratore costituito dell’INPS, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza n. 91/2019 al fine del decorso del termine breve per proporre ricorso in Cassazione.

6.2. In considerazione della notifica effettuata in data 15/03/2019, il termine breve per proporre ricorso in Cassazione è scaduto il 14/05/2019.

Il ricorso in Cassazione dell’INPS , invece, è stato notificato solo il 17/09/2019 quando il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, fissato dall’art.325 comma 2 c.p.c.,era oramai decorso .

7. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario,vanno poste a carico dell’Istituto soccombente e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie altre agli accessoridovuti per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarata anticipataria.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27436-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.27436/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 189/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’Inps per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’Ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] INPS per l’anno 2010, comunicata dall’[OSCURATO:PERSONA] mediante avviso bonario sul rilievo di non esservi tenuto in quanto nell’anno in contestazione (il 2010) aveva adempiuto alla propria obbligazione contributiva in favore della [OSCURATO:PERSONA], mediante il pagamento del contributo previdenziale c.d. integrativo, mentre nulla era dovuto peril reddito prodotto inferiore a € 5.000,00. Eccepiva comunque l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’INPS. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso e dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione del ricorrente alla gestione separata INPS per l’anno 2010, per carenza del requisito della “abitualità” della professione svolta, in quanto, a norma dell’art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, per le attività autonome occasionali l’iscrizione alla gestione separata INPS è imposta soltanto a coloro che producano redditi superiori ad € 5.000,00. 3. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 91 del 2019 , pubblicata in data 11/03/2019, rigettava l’appello dell’INPS e confermava la sentenza di primo grado, poiché riteneva che, seppure l’avvocato non iscritto a [OSCURATO:PERSONA] abbial’obbligo di iscriversialla [OSCURATO:PERSONA] INPS, nel caso di specie tale obbligo non sussistevastante il mancato superamento del limite reddituale di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo. Si è costituito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 5. Colricorso l’Inps denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 commi 1 e 2 del d.l. n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 2010, dell’art 44 comma 2 del d.ln. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], incontestato lo svolgimento abituale dell’attività professionale, pur non essendo tenuto ad iscriversi alla cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati, fosse comunque tenuto a d iscriversi alla Gestione separata ed a versare i contributi per l’anno in contestazione. 6. Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.1. Risulta dagli atti che l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], in giudizio per mezzo del procuratore costituito Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha notificato, a mezzo PEC, al procuratore costituito dell’INPS, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza n. 91/2019 al fine del decorso del termine breve per proporre ricorso in Cassazione. 6.2. In considerazione della notifica effettuata in data 15/03/2019, il termine breve per proporre ricorso in Cassazione è scaduto il 14/05/2019. Il ricorso in Cassazione dell’INPS , invece, è stato notificato solo il 17/09/2019 quando il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, fissato dall’art.325 comma 2 c.p.c.,era oramai decorso . 7. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario,vanno poste a carico dell’Istituto soccombente e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie altre agli accessoridovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che se ne è dichiarata anticipataria. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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