CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 12 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con i corretti argomenti giuridici esposti dal giudice di appello considerato che la Corte territoriale ha correttamente confutato la doglianza con la quale la difesa affermava l'insussistenza dell'elemento materiale del reato in considerazione della successione nel possesso della precedente occupante e compiutamente motivato in ordine all'inconferenza della documentazione prodotta dalla difesa al fine di dimostrare la legittimazione dell'imputata a permanere nell'appartamento (vedi pag. 3 della sentenza). La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].r4-5(glieffl [OSCURATO:PERSONA]»te