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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 37719/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto della confisca e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce riqualificava il fatto, originariamente contestato come cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 390 del 1990, in "lieve", ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e millequattrocento euro di multa.

Disponeva inoltre il dissequestro e la restituzione all'imputato del telefono cellulare, la confisca del denaro rinvenuto, nonché la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente rinvenuta, oltre che della macchina e del materiale utilizzati per il confezionamento delle dosi.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, articola due motivi di ricorso.

2.1. Nel primo motivo di ricorso Tornese lamenta erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, escludendo sussista la prova che la sostanza stupefacente detenuta non fosse destinata all'uso personale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura, sotto i medesimi profili (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione), la sentenza nella parte in cui dispone la confisca del denaro (tremila euro), nonostante non risulti che la somma costituisse il prezzo del reato, essendo stata rinvenuta nell'abitazione della moglie separata dell'imputato - e non in quella in cui Tornese è stato trovato nella detenzione della sostanza stupefacente - ed avendo dichiarato la donna che tale denaro costituiva il frutto di risparmi realizzati nei due anni precedenti attraverso il reddito di cittadinanza.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che la condanna è stata pronunciata, su accordo delle parti, a seguito di c.d. patteggiamento, l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. limita la possibilità di presentare ricorso ai motivi, tassativamente elencati, «attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

La censura del ricorrente - che, incidentalmente, mira oltretutto ad ottenere una rivalutazione del fatto, comunque non realizzabile dal giudice di legittimità - esula da tale perimetro normativo e non può, dunque, essere presa in considerazione.2.1.

A diversa conclusione è giunto il Collegio con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra il denaro confiscato e il reato per il quale è stato condannato.

In proposito, è bene ricordare come, superando iniziali diversi orientamenti, la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta alla conclusione di ritenere «ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (per tutte, Sez.

U n. 21368, del 26.09.2019, Savin, 279348), come accaduto, appunto, nel caso di specie.

Il motivo è, dunque, ammissibile.

2.2. Il motivo è altresì fondato.

Rappresenta un principio derivabile dalla finalità stessa della misura di sicurezza patrimoniale (attenuare il rischio di ricaduta nel reato) che, perché possa confiscarsi un oggetto, tra questo ed il fatto commesso debba intercorrere uno stretto nesso di pertinenzialità, tale che il bene rappresenti lo strumento mediante il quale il reato è stato realizzato oppure ne costituisca il profitto, prezzo o prodotto.

Questa esigenza, logica prim'ancora che giuridica, ha indotto il giudice di legittimità a delimitare, nel caso di c.d.

"fatto lieve" (e, cioè, al di fuori delle ipotesi di c.d. confisca di valore, disposta, dall'art. 73, comma 7-bis, TU stup., in relazione al comma 1), le condizioni in presenza delle quali il denaro è espropriabile da parte dello Stato, quante volte all'imputato sia ascritta la sola condotta di detenzione, e non anche la cessione, di sostanze stupefacenti.

In tale prospettiva, si è inoltre chiarito che «non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204.

Tra le altre, vd. anche Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262399; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881).

3. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato colto nella mera detenzione di sostanze stupefacenti e per tale condotta condannato.

Le argomentazioni del giudice di merito muovono invece dal diverso presupposto che il denaro confiscato all'imputato derivasse dalla pregressa cessione di sostanze stupefacenti e vengono in quell'ottica sviluppate.

In particolare, con riferimento alla somma di tremila euro confiscata, si legge in sentenza: «è evidente che si tratti di proventi dell'attività di spaccio condotta dall'imputato, che all'epoca non svolgeva alcuna regolare attività lavorativa», ritenendo non credibili le dichiarazioni della moglie e aggiungendo, tra le altre cose, che «è stata sequestrata a Tornese anche una agenda sulla cui prima pagina erano riportati nomi associati a cifre».

La sentenza appare dunque affetta da vizio di motivazione e, prim'ancora, da erronea applicazione della legge penale.

Non essendo tale vizio emendabile dal giudice di legittimità, si impone l'annullamento senza rinvio, sul punto della confisca, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, disponendo l'immediata restituzione del denaro all'avente diritto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto della confisca e per l'inammissibilità, per il resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce riqualificava il fatto, originariamente contestato come cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 390 del 1990, in "lieve", ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e millequattrocento euro di multa. Disponeva inoltre il dissequestro e la restituzione all'imputato del telefono cellulare, la confisca del denaro rinvenuto, nonché la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente rinvenuta, oltre che della macchina e del materiale utilizzati per il confezionamento delle dosi. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, articola due motivi di ricorso. 2.1. Nel primo motivo di ricorso Tornese lamenta erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, escludendo sussista la prova che la sostanza stupefacente detenuta non fosse destinata all'uso personale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura, sotto i medesimi profili (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione), la sentenza nella parte in cui dispone la confisca del denaro (tremila euro), nonostante non risulti che la somma costituisse il prezzo del reato, essendo stata rinvenuta nell'abitazione della moglie separata dell'imputato - e non in quella in cui Tornese è stato trovato nella detenzione della sostanza stupefacente - ed avendo dichiarato la donna che tale denaro costituiva il frutto di risparmi realizzati nei due anni precedenti attraverso il reddito di cittadinanza. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Premesso che la condanna è stata pronunciata, su accordo delle parti, a seguito di c.d. patteggiamento, l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. limita la possibilità di presentare ricorso ai motivi, tassativamente elencati, «attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La censura del ricorrente - che, incidentalmente, mira oltretutto ad ottenere una rivalutazione del fatto, comunque non realizzabile dal giudice di legittimità - esula da tale perimetro normativo e non può, dunque, essere presa in considerazione.2.1. A diversa conclusione è giunto il Collegio con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra il denaro confiscato e il reato per il quale è stato condannato. In proposito, è bene ricordare come, superando iniziali diversi orientamenti, la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta alla conclusione di ritenere «ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (per tutte, Sez. U n. 21368, del 26.09.2019, Savin, 279348), come accaduto, appunto, nel caso di specie. Il motivo è, dunque, ammissibile. 2.2. Il motivo è altresì fondato. Rappresenta un principio derivabile dalla finalità stessa della misura di sicurezza patrimoniale (attenuare il rischio di ricaduta nel reato) che, perché possa confiscarsi un oggetto, tra questo ed il fatto commesso debba intercorrere uno stretto nesso di pertinenzialità, tale che il bene rappresenti lo strumento mediante il quale il reato è stato realizzato oppure ne costituisca il profitto, prezzo o prodotto. Questa esigenza, logica prim'ancora che giuridica, ha indotto il giudice di legittimità a delimitare, nel caso di c.d. "fatto lieve" (e, cioè, al di fuori delle ipotesi di c.d. confisca di valore, disposta, dall'art. 73, comma 7-bis, TU stup., in relazione al comma 1), le condizioni in presenza delle quali il denaro è espropriabile da parte dello Stato, quante volte all'imputato sia ascritta la sola condotta di detenzione, e non anche la cessione, di sostanze stupefacenti. In tale prospettiva, si è inoltre chiarito che «non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204. Tra le altre, vd. anche Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262399; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881). 3. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato colto nella mera detenzione di sostanze stupefacenti e per tale condotta condannato. Le argomentazioni del giudice di merito muovono invece dal diverso presupposto che il denaro confiscato all'imputato derivasse dalla pregressa cessione di sostanze stupefacenti e vengono in quell'ottica sviluppate. In particolare, con riferimento alla somma di tremila euro confiscata, si legge in sentenza: «è evidente che si tratti di proventi dell'attività di spaccio condotta dall'imputato, che all'epoca non svolgeva alcuna regolare attività lavorativa», ritenendo non credibili le dichiarazioni della moglie e aggiungendo, tra le altre cose, che «è stata sequestrata a Tornese anche una agenda sulla cui prima pagina erano riportati nomi associati a cifre». La sentenza appare dunque affetta da vizio di motivazione e, prim'ancora, da erronea applicazione della legge penale. Non essendo tale vizio emendabile dal giudice di legittimità, si impone l'annullamento senza rinvio, sul punto della confisca, della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, disponendo l'immediata restituzione del denaro all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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