Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32122/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 24888 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio Sinagra-Sabatini-Sanci, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 14 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 586 / 201 5 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositatail 17 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento del restante.

Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento,conseguenti alla verifica effettuata su tre conti correnti a lui intestati dall a quale erano emersi versamenti e prelievi non giustificati, idonei a fondare la presunzione di riconducibilità a reddito di cui all'art . 32 del d .P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Successivamente alla notifica, il contribuente formul ò istanza di accertamento con adesione, di seguito concordando la definizione della vertenza con il pagamento di distinti importi per gli anni di imposta 2004 e 2005, ai quali gli atti impositivi facevano riferimento, secondo appositarateazione.

Poiché, tuttavia, nel corso della procedura erano emerse circostanze che designavano un manifesto pericolo per la riscossione, l'Ufficio procedette alla notifica di due cartelle di pagamento, che il contribuente impugnò con unico ricorso i nnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Modena.2.

Respinto il ricorso da parte della C.T.P., il Corradini propose appello innanzi alla commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], cheaccolse l'impugnazione.

Secondo i giudici del gravame il procedimento di accertamento con adesione doveva intendersi perfezionato, con evidente ricaduta sulla legittimità delle successive iscrizioni a ruolo.

Il contribuente , infatti, aveva concordato due pagamenti rateali per ciascuno degli anni oggetto di accertamento, iniziando ad effettuarli; prova ne era il fatto che la prima cartella era stata oggetto di sgravio, e che a tanto erano conseguiti la cancellazione dell'ipoteca, la vendita dell'immobile e la conclusione del piano di pagamento relativo all'anno 2004.

Tali circostanze costituivano fatti concludenti , rispetto ai quali appariva irrilevante la circostanza, invece stigmatizzata dall' U fficio, che il contribuente non avesse provveduto a prestare garanzia fideiussoria.

Non era dunque giustificato l'atteggiamento dell’amministrazione finanziaria, non sussistendo alcuna necessità di garanzia per il pagamento già completato, mentre la restante rateizzazione era assistita da iscrizione ipotecaria.

3. La sentenza d'appello è impugnata dall'Amministrazione con ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente intimato ha depositato controricorso e memoria in prossimità dell’udienza , mentre la concessionaria per la riscossione non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.L’Agenzia delle entrate osserva che la sentenza d’appello non ha tenuto in alcun conto le prescrizioni normative che, in base alla disciplina vigente all’epoca dei fatti, subordinavano l’efficacia della previsione di pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione al rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

Il mancato adempimento di tale obbligo , infatti, rendeva irrilevanti le circostanze dedotte dal contribuente e valorizzate dalla C.T.R., determinando la reviviscenza dell’originaria pretesa tributaria.

2. Con il secondo motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione «apparente ed illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile», l’Agenzia delle entrate svolge analoghe considerazioni mutandone la prospettiva nell’ottica del vizio argomentativo, ed osservando, in particolare, che la C.T.R. aveva dato atto della perdurante pendenza della procedura di accertamento con adesione – evidenziando l’avvenuto sgravio di una cartella – e al contempo riconosciuto l’operatività de gli effetti propri del relativo perfezionamento.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. L’art. 8, comma 2 , del d.lgs. n. 218 del 1997 , nel testo applicabile ratione temporis, consentiva il pagam ento rateale delle somme dovutea seguito di accertamento con adesione, prevedendo che l'importo della prima rata andasse versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto; in tal caso, in capo al contribuente era previsto l’obbligo di prestare garanzia per il versamento e di far pervenire, entro dieci giorni dallo stesso , la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'Ufficio, a sua volta tenuto a rilasciare « copia dell'atto di accertamento con adesione» (comma 3).

Il successivo art. 9 – anch’esso nel la formulazione vigente all’epoca dei fatti – dispone va , al riguardo , che la definizione si perfezionasse « con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2».

3.2. Tali essendo le coordinate normativ e di riferimento , questa Corte ha precisato che, in base al chiaro tenore letterale delle stesse, l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – p agamento della prima rata e prestazione della garanzia – ra ppresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva; ne deriva che, nel caso di omessa prestazione della garanzia prevista, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 25115/2020; Cass. n. 5641/2020; Cass. n. 2161/2019).

In altri termini, l'accordo per adesione richiede , per produrre i suoi effetti, che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti; questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo, che non può dunque ritenersi perfezionatoin caso di mancata esecuzione.

4. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi;essa, pertanto, va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con statuizione che assorbe l’esame del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del contribuente.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del controricorrente .

Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del contribuente.

Condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 24888 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio Sinagra-Sabatini-Sanci, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 14 -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 586 / 201 5 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositatail 17 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento del restante. Rilevato che: 1. L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento,conseguenti alla verifica effettuata su tre conti correnti a lui intestati dall a quale erano emersi versamenti e prelievi non giustificati, idonei a fondare la presunzione di riconducibilità a reddito di cui all'art . 32 del d .P.R. 29 settembre 1973, n.600. Successivamente alla notifica, il contribuente formul ò istanza di accertamento con adesione, di seguito concordando la definizione della vertenza con il pagamento di distinti importi per gli anni di imposta 2004 e 2005, ai quali gli atti impositivi facevano riferimento, secondo appositarateazione. Poiché, tuttavia, nel corso della procedura erano emerse circostanze che designavano un manifesto pericolo per la riscossione, l'Ufficio procedette alla notifica di due cartelle di pagamento, che il contribuente impugnò con unico ricorso i nnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Modena.2. Respinto il ricorso da parte della C.T.P., il Corradini propose appello innanzi alla commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], cheaccolse l'impugnazione. Secondo i giudici del gravame il procedimento di accertamento con adesione doveva intendersi perfezionato, con evidente ricaduta sulla legittimità delle successive iscrizioni a ruolo. Il contribuente , infatti, aveva concordato due pagamenti rateali per ciascuno degli anni oggetto di accertamento, iniziando ad effettuarli; prova ne era il fatto che la prima cartella era stata oggetto di sgravio, e che a tanto erano conseguiti la cancellazione dell'ipoteca, la vendita dell'immobile e la conclusione del piano di pagamento relativo all'anno 2004. Tali circostanze costituivano fatti concludenti , rispetto ai quali appariva irrilevante la circostanza, invece stigmatizzata dall' U fficio, che il contribuente non avesse provveduto a prestare garanzia fideiussoria. Non era dunque giustificato l'atteggiamento dell’amministrazione finanziaria, non sussistendo alcuna necessità di garanzia per il pagamento già completato, mentre la restante rateizzazione era assistita da iscrizione ipotecaria. 3. La sentenza d'appello è impugnata dall'Amministrazione con ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il contribuente intimato ha depositato controricorso e memoria in prossimità dell’udienza , mentre la concessionaria per la riscossione non ha svolto difese. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.L’Agenzia delle entrate osserva che la sentenza d’appello non ha tenuto in alcun conto le prescrizioni normative che, in base alla disciplina vigente all’epoca dei fatti, subordinavano l’efficacia della previsione di pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione al rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria. Il mancato adempimento di tale obbligo , infatti, rendeva irrilevanti le circostanze dedotte dal contribuente e valorizzate dalla C.T.R., determinando la reviviscenza dell’originaria pretesa tributaria. 2. Con il secondo motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione «apparente ed illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile», l’Agenzia delle entrate svolge analoghe considerazioni mutandone la prospettiva nell’ottica del vizio argomentativo, ed osservando, in particolare, che la C.T.R. aveva dato atto della perdurante pendenza della procedura di accertamento con adesione – evidenziando l’avvenuto sgravio di una cartella – e al contempo riconosciuto l’operatività de gli effetti propri del relativo perfezionamento. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. L’art. 8, comma 2 , del d.lgs. n. 218 del 1997 , nel testo applicabile ratione temporis, consentiva il pagam ento rateale delle somme dovutea seguito di accertamento con adesione, prevedendo che l'importo della prima rata andasse versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto; in tal caso, in capo al contribuente era previsto l’obbligo di prestare garanzia per il versamento e di far pervenire, entro dieci giorni dallo stesso , la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia all'Ufficio, a sua volta tenuto a rilasciare « copia dell'atto di accertamento con adesione» (comma 3). Il successivo art. 9 – anch’esso nel la formulazione vigente all’epoca dei fatti – dispone va , al riguardo , che la definizione si perfezionasse « con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia previsti dall'art. 8, comma 2». 3.2. Tali essendo le coordinate normativ e di riferimento , questa Corte ha precisato che, in base al chiaro tenore letterale delle stesse, l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – p agamento della prima rata e prestazione della garanzia – ra ppresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva; ne deriva che, nel caso di omessa prestazione della garanzia prevista, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 25115/2020; Cass. n. 5641/2020; Cass. n. 2161/2019). In altri termini, l'accordo per adesione richiede , per produrre i suoi effetti, che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti; questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo, che non può dunque ritenersi perfezionatoin caso di mancata esecuzione. 4. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi;essa, pertanto, va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con statuizione che assorbe l’esame del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del contribuente.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del controricorrente . Le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del contribuente. Condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
Sentenza Cassazione n. 32122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris