CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12790/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 agosto 1989; avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordinanza im- pugnata; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il 'Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 1014 del 2016 (emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato) e quelli oggetto della sentenza n. 612 del 20:L5 (emessa sempre dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di estorsione aggravata e rici- claggio), ha individuato la violazione più grave in quella accertata con quest'ul- tima sentenza (nella quale era stata inflitta una pena finale di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multai) e sulla pena finale in essa indica- ta, è stato applicato un aumento di anni due di reclusione ed euro 1.000 di mul- ta. Così giungendo alla pena finale di anni sei di reclusione e 4.600 di multa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen,, che il Tribunale: non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista per il rito; non avrebbe opera- to alcuna riduzione in ordine alla pena pecuniaria ed avrebbe previsto un aumen- to per il reato meno grave (furto pluriaggravato) di gran lunga maggiore rispetto a quello disposto dallo stesso giudice della cognizione per il riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. L'ordinanza impugnata individua il trattamento sanzionatorio finale senza esplicitare compiutamente i singoli passaggi logici (a prescindere dai necessari contenuti motivazionali). Cosicché non è dato sapere se ed in quali termini è sta- ta operata la riduzione di cui all'art. 442 del codice di procedura penale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in caso di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all'e- sito di distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere del:erminata nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Su di essa andranno applicati (e specificamente motivati) i singoli aumenti per la con- tinuazione e, sull'intero così ottenuto, la diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 - 281617). Sotto il profilo motivazionale, il giudice avrà l'onere di individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dando atto dell'applicazione della diminuente (ancorché senza alcuna specificazione in ordine al quantum, essendo aritmeticamente predeterminato: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617). Nel rispetto di questi parametri e del limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen. (del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale), una volta individuata, secondo il disposto deil'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, il giudice è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettar- ne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze (Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013, Rv. 256051). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinanza impugnata, non si è attenuto a questi principi. Ed in questi termini l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Così deciso