CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 21339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2019 il Tribunale di Vercelli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati contestati ai capi a) e b) della rubrica (detenzione illegale di fucile calibro 12 e di cartucce, oggetto di constatazione il 4 settembre del 2014), con condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 6 aprile 2022 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b), rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Si prospettano, nell'atto di ricorso, plurimi vizi di motivazione. 2.1 La decisione sarebbe affetta da illogicità per non aver dichiarato il reato di detenzione abusiva dell'arma estinto per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente il dies a quo della prescrizione del reato andrebbe individuato nel momento dell'acquisto dell'arma, avvenuto - secondo la prospettazione difensiva - circa 10 anni prima della perquisizione. 2.2 La decisione sarebbe, inoltre, illogica perché l'arma non era più idonea a recare offesa, come affermato dal consulente di parte. 2.3 Ed ancora, pur non volendosi aderire alle test del consulente di parte /vi era comunque un ragionevole dubbio circa l'efficienza dell'arma. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare improprie rivalutazioni di elementi di fatto congruamente accertati in sede di merito. 3.1 Quanto al tema della estinzione del reato per prescrizione va rilevato che la prospettazione difensiva, al di là della incertezza circa l'effettivo momento dell'acquisto, è erronea in diritto, posto che il reato di detenzione abusiva dell'arma è reato permanente : il delitto di detenzione illegale di armi è un reato unico, che assorbe tutti gli episodi detentivi verificatisi durante la sua permanenza, la quale viene interrotta dalla cessazione della disponibilità dell'arma ovvero dalla denuncia della stessa presso gli organi competenti (così, tra le molte, Sez. I n. 4701 del 14.1.2021, rv 249559). Dunque nel caso in esame la permanenza è cessata solo con l'avvenuto sequestro del fucile in data 4 settembre 2014. 3.2 Quanto al tema della funzionalità dell'arma, il ricorso è meramente rivalutativo e generico, posto che non si confronta con i contenuti della decisione di merito, nella parte in cui viene richiamato l'esito delle prove di sparo (nel senso della don funzionalità) effettuate dal ~lente del pubblico ministero. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]