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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05958/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina, provvedendo de plano a norma dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dichiarava l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 20 gennaio all'il maggio 2017.

2. Ricorre per cassazione il difensore del medesimo, sulla base di due motivi.

Con il primo di essi denuncia l'incompetenza territoriale del giudice a quo.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo delle condotte poste a base della valutazione di rigore effettuata, e del relativo significato.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari - correttamente assunta senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale.

Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487-01).

In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Messina per la decisione al riguardo.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso quale opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina, provvedendo de plano a norma dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dichiarava l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 20 gennaio all'il maggio 2017. 2. Ricorre per cassazione il difensore del medesimo, sulla base di due motivi. Con il primo di essi denuncia l'incompetenza territoriale del giudice a quo. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo delle condotte poste a base della valutazione di rigore effettuata, e del relativo significato. 3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari - correttamente assunta senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale. Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487-01). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Messina per la decisione al riguardo. P.Q.M. Riqualificato il ricorso quale opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina. Co
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