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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 37194/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »sv)\ T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Alfiero MESSAMO avverso I decreto con il quale, in data 4 giugno 2019, il Ministro della giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento, l'Alfiero ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatc nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Il Tribunale di sorveglianza, in violazione degli artt. 121 e 125 cod. p -oc. pen., ha posto a corredo della decisione una motivazione carente in ordine al controllo degli elementi necessari all'applicazione del regime speciale di detenzione.

Discostandosi dai principi espressi dalla Corte Costituzionale e dagli organismi europei, ha desunto l'attuale pericolo di collegamenti tra il de:enuto e l'organizzazione di riferimento da mere presunzioni e da fatti sintomatici risalenti nel tempo, al contrario ignorando dati ben più preganti quali l'accertata pubblica dissociazione, il dissolvimento del clan, l'assenza di procedimenti penali pendenti per reati contestati successivamente al suo arrest ), la confessicne e le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di esponenti dl spicco del scdalizio di appartenenza.

Si tratta di circostanze che rendono impossibile attribuire all'Alfiero, nell'attualità, un ruolo di vertice nella compagine organi2zativa.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

3.1. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41 bis, comma 2 -bis, c'ed. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisc:e che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione diffe -enziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", In rché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia ver uta meno.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato c al comma 2-se des della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre -icorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di egge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla nancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondott tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare me-amente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quanc o le linee argornentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carend dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustiFicato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611:,.

Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime ietentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esa Astivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 2 -74912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incri -ninazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'ass enza di elemenil di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale peric)lo (Sez. 5, n. z-0673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possone identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regina 3 differenziato, ié essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento e non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 32337 del 1/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

3.2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutic , deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze ripertate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penite iziario differenziato ed in particolare l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza.

In quest'ottica, ha valorizzate il ruolo qualificato svolto dal condannato per un lungo periodo, il suo elevato sp ?ssore criminale desunto dalla consumazione di numerosi reati tra cui moltissimi omicidi, la reggenza del clan e la decisione di interrompere la scelta collaborativa, 'vista come es)ressione del mantenimento e del rafforzamento dei legami di solid arietà mafiosa, e l'attuale operatività dell'organizzazione di appartenenza che, nonostante l'arresto di numerosi esponenti, non era stato affatto disartic )Iato, come d mostrato dall'attività investigativa svolta fino ai primi mesi dell'an io 2019 (cfr. pag. 4), Il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato proponendone altre prospetatte come magg ormente pausibili, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apcditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, ESSO deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina -e in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »sv)\ T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Alfiero MESSAMO avverso I decreto con il quale, in data 4 giugno 2019, il Ministro della giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento, l'Alfiero ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei difensori di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatc nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale di sorveglianza, in violazione degli artt. 121 e 125 cod. p -oc. pen., ha posto a corredo della decisione una motivazione carente in ordine al controllo degli elementi necessari all'applicazione del regime speciale di detenzione. Discostandosi dai principi espressi dalla Corte Costituzionale e dagli organismi europei, ha desunto l'attuale pericolo di collegamenti tra il de:enuto e l'organizzazione di riferimento da mere presunzioni e da fatti sintomatici risalenti nel tempo, al contrario ignorando dati ben più preganti quali l'accertata pubblica dissociazione, il dissolvimento del clan, l'assenza di procedimenti penali pendenti per reati contestati successivamente al suo arrest ), la confessicne e le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di esponenti dl spicco del scdalizio di appartenenza. Si tratta di circostanze che rendono impossibile attribuire all'Alfiero, nell'attualità, un ruolo di vertice nella compagine organi2zativa. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41 bis, comma 2 -bis, c'ed. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisc:e che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione diffe -enziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", In rché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia ver uta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato c al comma 2-se des della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre -icorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di egge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla nancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondott tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare me-amente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quanc o le linee argornentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carend dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustiFicato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611:,. Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime ietentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esa Astivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 2 -74912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incri -ninazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'ass enza di elemenil di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale peric)lo (Sez. 5, n. z-0673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possone identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regina 3 differenziato, ié essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento e non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 32337 del 1/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 3.2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutic , deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze ripertate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penite iziario differenziato ed in particolare l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza. In quest'ottica, ha valorizzate il ruolo qualificato svolto dal condannato per un lungo periodo, il suo elevato sp ?ssore criminale desunto dalla consumazione di numerosi reati tra cui moltissimi omicidi, la reggenza del clan e la decisione di interrompere la scelta collaborativa, 'vista come es)ressione del mantenimento e del rafforzamento dei legami di solid arietà mafiosa, e l'attuale operatività dell'organizzazione di appartenenza che, nonostante l'arresto di numerosi esponenti, non era stato affatto disartic )Iato, come d mostrato dall'attività investigativa svolta fino ai primi mesi dell'an io 2019 (cfr. pag. 4), Il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato proponendone altre prospetatte come magg ormente pausibili, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apcditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, ESSO deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina -e in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore dell
Decreto Cassazione n. 37194/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris