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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 49721/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 05/10/2023, ha chiesto di voler annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capo D), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi, con le conseguenze previste dalla legge; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 8c1. 1992) e per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 19/05/2022, ritenuta l'unicità del reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. quanto alle condotte di cui ai capi B), C) ed E), esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo D), riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con la già ritenuta continuazione con i reati di cui ai capi A) e D) quanto a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) e con il reato di cui al capo D) quanto al Cotirlan, riduceva le pene inflitte nelle seguenti misure: -a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa; -a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964) e a [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e euro 1.000 di multa ciascuno; -a [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

Con revoca della pena accessoria dell'interdizione legale inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964) e a [OSCURATO:PERSONA] e sostituzione, nei loro confronti, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea.

Con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992).

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo E), con travisamento della prova con riferimento al contenuto della telefonata delle ore 20,50 del 08/07/2020 riportata alle pagg. 19 e ss. della sentenza impugnata.

A detta del ricorrente, non si tratta di operare una diversa interpretazione del contenuto testuale della telefonata quanto di rilevare che nella stessa la proposta di consegnare 100 euro proviene esclusivamente dal Cuteri e che il ricorrente la rifiuta fermamente né la ripropone o la ricorda al Cuteri nel successivo messaggio vocale con il quale veniva fissato l'appuntamento per la restituzione dei documenti.

Secondo motivo: vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non si è tenuto conto della finalità calmierante delle stesse e la motivazione reale sul diniego, nella fattispecie, è del tutto mancante.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964).

Motivo unico: vizio di motivazione in ordine alla lamentata insufficienza delle prove a carico dell'imputato.

Il ricorrente ha sempre sostenuto che la sua presenza nei luoghi di cui ai fatti descritti ai capi C) ed E) è stata del tutto occasionale, inespressiva, inconsapevole, inerte e senza un ruolo o un incarico preciso.

Egli ha sempre lamentato la mancanza di prove in merito all'esistenza di un accordo preventivo tra lui e gli altri imputati per la commissione dei reati contestati.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo E).

La stessa reitera sostanzialmente i contenuti del primo motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992).

Non vi è agli atti alcun elemento che comprovi oltre ogni ragionevole dubbio che la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) si siano recati all'incontro con il Cuteri allo scopo di ricevere una somma di denaro quanto invece per consegnare a costui i documenti in precedenza da altri sottratti, ricevendo la, mai richiesta, somma di denaro consegnata dalla persona offesa su impulso degli operanti al solo fine di procedere all'arresto in flagranza degli imputati: arresto, peraltro, neppure convalidato nel successivo giudizio direttissimo.Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen.

La ricorrente non ha in alcun modo partecipato alle condotte da altri poste in essere prima del 07/07/2020, data in cui si reca con il Cuteri alle poste al fine di ricevere il denaro che questi avrebbe dovuto prelevare, fatto contestato al capo C), nella forma del tentativo di estorsione.

Ancorchè da iscriversi nell'originaria determinazione estorsiva da altri posta in essere in precedenza, e parzialmente consumata, la condotta del partecipe successivamente intervenuto, ove si sia arrestata prima della soglia della consumazione, non potrà che essere valutata quale ipotesi di tentativo indipendentemente dall'assorbimento dello specifico episodio parziale in un più ampio reato a consumazione progressiva.

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prova d'alibi con riferimento al reato di cui al capo D).

Assume il ricorrente l'insussistenza di sufficienti elementi per l'affermazione della penale responsabilità in ordine al predetto capo D), atteso che la valutazione obiettiva degli elementi di prova acquisiti agli atti non farebbe convergere sulla sua persona la prova della colpevolezza.

In particolare, sarebbe stata immotivatamente sottovalutata la prova dell'alibi, sorretta dall'analisi combinata di prove dichiarative (deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) e scientifiche (tabulati telefonici e telematici), in grado di dimostrare che al momento della commissione del reato e dell'introduzione nell'altrui abitazione [OSCURATO:PERSONA] si trovava in altro luogo.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dichiarativa proveniente dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

Non può addivenirsi ad un positivo giudizio di attendibilità di un soggetto le cui dichiarazioni siano alla base dell'impianto accusatorio a carico dell'imputato, allorquando le accuse di quest'ultimo risultino smentite da altri elementi probatori ed attengano ad un fatto centrale e rilevante della vicenda.

Ebbene, l'insincerità del Cuteri intorno al presunto accesso all'interno della propria abitazione da parte del ricorrente in un determinato momento e con le modalità specificate dal propalante, non potrà mai esaurire i propri effetti all'interno della valutazione del solo capo D), ma dovrà necessariamente inficiare l'excursus logico- motivazionale sul piano dell'attendibilità della complessiva narrazione dell'intera vicenda che ha visto coinvolto, secondo le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla fonte "contaminata", il ricorrente.

Terzo motivo: erronea applicazione dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen.; mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione dell'aggravante delle più persone riunite.

Come è noto, l'aggravante de qua può risultare integrata solamente laddove si accerti da un lato (; la simultanea presenza di un numero di soggetti non inferiore a due nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, dall'altro che proprio la pluralità di soggetti agenti si sia posta in inequivoco rapporto di derivazione causale con la consumazione del reato, eliminando o riducendo sensibilmente la capacità di autodeterminazione (o di reazione) della vittima.

In mancanza di ambedue i menzionati elementi caratterizzanti, ulteriori e diversi rispetto alla compartecipazione di più soggetti nel reato, si potrà rispondere a titolo di concorso eventuale nel reato, ma la condotta non potrà risultare aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

Ciò posto, dalla ricostruzione operata dal Cuteri, si evince che il ricorrente non ha mai partecipato ad azioni aggressive, oppure minatorie, teleologicamente orientate a procurare un ingiusto profitto al presunto "mandante" Bevilacqua.

Anche a voler dare credito alle dichiarazioni del Cuteri, il ricorrente si sarebbe limitato in un'unica occasione, collocata temporalmente in data prossima al 05/07/2020 ad un orario imprecisato, ad accompagnare la persona offesa dal Bevilacqua, in tal modo offrendo il proprio contributo causale alla realizzazione del profitto ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] non fa alcuna menzione del fatto che, al momento della consegna del denaro all'interno dell'abitazione del Bevilacqua, fosse presente anche il Cotirlan, circostanza peraltro assai improbabile, tenuto conto che il quel momento il Bevilacqua era agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992).

2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Le ragioni di doglianza ivi dedotte sono sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati.

Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri.

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità.

Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d'appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.

2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha negato al ricorrente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della "notevole pervicacia dimostrata ... nella pretesa della somma (dimostrata anche dall'incursione in una provata dimora) e l'assenza di qualunque comportamento resipiscente ...".La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nella fattispecie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964).

3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo.

Rileva il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Il motivo non si struttura sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; si limita, invece, a sostenere che le emergenze istruttorie acquisite non sono idonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge (peraltro, nemmeno espressamente dedotto dalla parte), laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Suprema Corte, anche in questo caso, una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa, alternativa e - come tale - non consentita, ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione (si richiamano altresì le considerazioni che si esporranno nel successivo paragrafo

4.2. relativa alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]).

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Si possono ripetere le considerazioni svolte al precedente paragrafo

2.1. con riferimento all'omologo primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CL 1992).

4.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.

La ricorrente sostanzialmente assume che, la sua presenza, al pari di quella di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) sarebbe stata meramente occasionale, inespressiva ed inerte, senza svolgimento di un ruolo o di un incarico preciso e, in ogni caso, dalla conversazione intercettata emergerebbe un travisamento della prova perché la proposta di consegnare cento euro sarebbe stata formulata esclusivamente dal Cuteri, senza che [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati consapevoli di presentarsi all'incontro per finalità illecite.

Come condivisibilmente riconosciuto dalla Procura generale, la ragione di doglianza è palesemente smentita dalla rievocazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, dalla contestuale presenza presso l'Ufficio postale di Pomezia per prelevare una somma di denaro che la persona offesa avrebbe dovuto versare ai ricorrenti e dalle coazioni per indurre il soggetto passivo a consegnare due banconote da cinquanta euro ciascuna per ottenere la restituzione del cane e di un marsupio contenente documenti ed effetti personali.

La Corte territoriale ha fornito al riguardo ampia e congrua motivazione, esprimendo la propria ponderata valutazione all'esito della disamina di plurimi elementi, sorretti da elevata forza probatoria, da cui dedurre l'integrazione del delitto di estorsione, tra cui: a) il contenuto della denuncia-querela; b) le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; c) l'accompagnamento della vittima presso l'Ufficio postale di Pomezia per il prelievo della somma pretesa a saldo; d) le affermazioni confermative della dipendente (impiegata postale) [OSCURATO:PERSONA] che aveva notato la presenza dei ricorrenti ed aveva ricevuto le confidenze della persona offesa sulla reale ragione del prelievo; e) l'individuazione fotografica dei soggetti coinvolti quali partecipanti all'episodio dell'Ufficio postale; f) le informative di polizia giudiziaria; g) il contenuto della conversazione telefonica intercettata che aveva preceduto l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) in cui si faceva riferimento al cane sottratto e alla proposta di pagamento di una somma di denaro ulteriore per evitare contestazioni.

Tali elementi, di per sé univoci e concordanti, vanno ulteriormente correlati con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) aveva tentato di entrare nell'Ufficio postale e che, in quel preciso contesto spazio-temporale, [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito con l'impiegata postale per ottenere il prelievo della somma reclamata, con ciò dimostrando che le condotte in contestazione non potevano assolutamente conciliarsi con lo svolgimento di un ruolo di meri accompagnatori o di persone inconsapevoli dell'accaduto o dello scopo dell'accesso.

Si legge nella sentenza impugnata: "... come risulta dalla denuncia- querela del Cuteri, i due (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1964) hanno ordinato al predetto di ritornare nello stesso punto d'incontro per tornare alle poste, circostanza anche questa non compatibile con il ruolo di persone ignare della vicenda sottostante.

La circostanza che il Cuteri abbia riferito circa un contatto con la Polizia, non ancora in essere poiché la denuncia è successiva all'episodio, non fa venir meno l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa poiché si è trattato di un espediente per impedire la consumazione del reato.

Quanto all'episodio dell'arresto, la consapevolezza dei due imputati di partecipare a condotta estorsiva si desume dalle stesse modalità del fatto che presupponeva lo scambio di oggetti personali del Cuteri a fronte della dazione di denaro ...".

Con queste argomentate conclusioni, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Infondato è il primo motivo.

Attingono completamente il merito della decisione le deduzioni afferenti alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alle singole prove raccolte a carico del ricorrente nel corso dell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna di esse dai giudici di merito.

Con tali censure, la difesa mira a ridiscutere l'intero ordito motivazionale, parcellizzandone le argomentazioni, e già tale modus procedendi non è consentito dinanzi al giudice di legittimità; ma, ancor più, risultano inconsistenti le censure dirette a sconfessare la valenza della ricostruzione operata dalla Corte territoriale laddove esse muovono dal presupposto che non sarebbe stata correttamente valutata la prova d'alibi offerta.

In realtà, la Corte territoriale ha congruamente spiegato che "... la presenza del Cotirlan in luogo diverso rispetto all'abitazione del Cuteri in data 8 luglio 2020 sostenuta dal difensore sulla base dell'asserita disponibilità da parte dell'imputato dell'utenza telefonica 3276912449 intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni testimoniali rese da quest'ultima circa la presenza nelle diverse località di [OSCURATO:PERSONA] e Ciampino non è credibile.

A eccezione delle dichiarazioni rese dalla donna non vi è alcuna prova che dimostri obiettivamente la disponibilità dell'utenza in via esclusiva da parte del Cotirlan.

Le dichiarazioni della Mircica sono evidentemente interessate poiché il Cotirlan è suo figlio.

Il biglietto aereo relativo alla nonna del Cotirlan non dimostra la presenza di quest'ultimo all'aeroporto.

In ogni caso, anche a voler ritenere l'utenza in uso al Cotirlan, nulla esclude che l'imputato al momento del furto non avesse con sé il telefono [...] quanto alle ulteriori considerazioni ... sul traffico telefonico deve evidenziarsi che gli otto contatti tra l'utenza attribuita dal difensore al Cotirlan e una delle utenze indicate come appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] classe 1992 non consentono di affermare che la prima utenza fosse nella disponibilità esclusiva del Cotirlan né rileva l'assenza di contatti nei giorni dei fatti-reato certamente non indispensabili della realizzazione del furto o della ricezione della somma.

In ogni caso, la falsità dell'alibi è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il Cuteri non aveva alcun interesse a coinvolgere un soggetto estraneo alla pretesa estorsiva e a inventare l'episodio del furto nell'abitazione avente ... plurimi riscontri.

Lo stesso Cotirlan nell'interrogatorio di garanzia, dopo aver negato i fatti, non ha saputo indicare per quale motivo il Cuteri lo avrebbe chiamato in causa e si è lamentato di minime imprecisioni sull'indicazione del suo nome negli atti per avvalorare uno scambio di persona del tutto inverosimile".

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il sindacato di legittimità, come già precedentemente esposto, non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

E' tale capacità scardinante che, tuttavia, manca nella rappresentazione difensiva, mentre - di contro - il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità.

La sentenza impugnata poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente inducenti ad una non consentita rilettura fattuale.

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non rivela evidenti illogicità, le critiche all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, in presenza di materiale probatorio del tutto plausibile e correttamente letto ed interpretato: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative o provocare rivalutazioni in fatto sotto l'astratta (perché indimostrata) forma del travisamento delle prove.

Invero, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è, infatti, propria del giudice del merito e quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

In presenza di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr., Sez. 6, n. 10642 del 28/09/1992, Runci, Rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr., Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), anche perché, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che - lo si ribadisce - non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo che denuncia l'illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.

In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; v., anche, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale.

Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la 12 7A2 persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

In ogni caso, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plunmis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Ciò considerato, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la Corte d'appello ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibili le dichiarazioni del Cuteri la cui versione è in ogni caso assistita da plurimi riscontri (v. pagg. 23-27 della sentenza impugnata).

5.3. Infondato è il terzo motivo.

Scrivono i giudici di appello: "non vi è dubbio sulla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite poiché in tutti gli episodi di cui ai capi B), C) ed E) erano presenti nel medesimo contesto ... almeno due persone.

Tanto è sufficiente per l'integrazione della circostanza aggravante ...".

Le valutazioni della Corte territoriale sono del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici.

Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando altri elementi fattuali (quali la percezione o meno da parte della persona offesa) della presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.

Al fine di meglio affrontare il tema in esame, è necessario muovere dalle considerazioni formulate da Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518), e qui di seguito testualmente richiamate.

Le Sezioni Unite, chiamate a stabilire «se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e ai momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone» hanno affermato il principio di diritto secondo cui nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

Le Sezioni Unite hanno premesso che in ordine alla interpretazione dell'espressione "più persone riunite" si era determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

E, infatti, «secondo un primo indirizzo, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" richiede necessariamente che almeno due persone siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento in cui si realizza l'azione di violenza o minaccia» e, quindi, «secondo tale impostazione, l'aggravante non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi (Sez. 2, n. 6662 del 19/02/1981, Latella, Rv. 149657), ovvero nel caso di interventi successivi di ciascuno dei correi (Sez. 2, n. 8514 del 11/02/1983, Stefanelli, Rv. 160741), ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono"».

Secondo altro indirizzo «l'aggravante in discussione sarebbe ravvisabile quando il soggetto passivo abbia avuto la "sensazione" o la "percezione" o la "conoscenza" che l'azione minatoria provenga da parte di più persone, senza che sia necessaria la simultanea presenza delle stesse» di guisa che l'aggravante sarebbe ravvisabile anche quando le minacce siano espresse non contestualmente, ma in tempi e luoghi diversi, da più persone, ovvero da una sola persona anche per conto di altra o di altre, perchè la maggiore intensità della intimidazione si riscontrerebbe anche quando i compartecipi non agiscano simultaneamente, ma separatamente e in tempi diversi in esecuzione del programma criminoso deliberato».

Hanno, quindi, evidenziato che il contrasto giurisprudenziale segnalato andava risolto nel senso che «per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poichè a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico sistematica».

In particolare nel rilevare che secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 preleggi, è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, hanno, poi, osservato che in sè «il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso 14 ,ip luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di ..."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone» ed ancora che «Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -art. 628 e 629 c.p.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante "se la violenza o minaccia è commessa da più persone riunite"; sicchè il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone» ulteriormente evidenziando come «in tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perchè la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva.

Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limatola, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità».

Su queste premesse hanno, pertanto, concluso osservando come «in definitiva, ... la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen., rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede, come è stato autorevolmente osservato, nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non con testualmente, ma da soli in momenti successivi.

In tale situazione, infatti, sarà ravvisabile un concorso di persone nel reato, e, eventualmente, l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., nel caso i concorrenti siano cinque o più, ma non l'aggravante delle più persone riunite che, 15 afp come si è detto, ha una ratio del tutto diversa.

Si è, quindi, ritenuto che la espressione "più persone riunite" definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui quid pluris rispetto al concorso ex art. 110 cod. pen. è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano presenti».

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali; i primi tre s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 05/10/2023, ha chiesto di voler annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capo D), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi, con le conseguenze previste dalla legge; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 8c1. 1992) e per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 19/05/2022, ritenuta l'unicità del reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. quanto alle condotte di cui ai capi B), C) ed E), esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo D), riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con la già ritenuta continuazione con i reati di cui ai capi A) e D) quanto a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) e con il reato di cui al capo D) quanto al Cotirlan, riduceva le pene inflitte nelle seguenti misure: -a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa; -a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964) e a [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e euro 1.000 di multa ciascuno; -a [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Con revoca della pena accessoria dell'interdizione legale inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964) e a [OSCURATO:PERSONA] e sostituzione, nei loro confronti, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. Con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992). Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo E), con travisamento della prova con riferimento al contenuto della telefonata delle ore 20,50 del 08/07/2020 riportata alle pagg. 19 e ss. della sentenza impugnata. A detta del ricorrente, non si tratta di operare una diversa interpretazione del contenuto testuale della telefonata quanto di rilevare che nella stessa la proposta di consegnare 100 euro proviene esclusivamente dal Cuteri e che il ricorrente la rifiuta fermamente né la ripropone o la ricorda al Cuteri nel successivo messaggio vocale con il quale veniva fissato l'appuntamento per la restituzione dei documenti. Secondo motivo: vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non si è tenuto conto della finalità calmierante delle stesse e la motivazione reale sul diniego, nella fattispecie, è del tutto mancante. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964). Motivo unico: vizio di motivazione in ordine alla lamentata insufficienza delle prove a carico dell'imputato. Il ricorrente ha sempre sostenuto che la sua presenza nei luoghi di cui ai fatti descritti ai capi C) ed E) è stata del tutto occasionale, inespressiva, inconsapevole, inerte e senza un ruolo o un incarico preciso. Egli ha sempre lamentato la mancanza di prove in merito all'esistenza di un accordo preventivo tra lui e gli altri imputati per la commissione dei reati contestati. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo E). La stessa reitera sostanzialmente i contenuti del primo motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992). Non vi è agli atti alcun elemento che comprovi oltre ogni ragionevole dubbio che la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) si siano recati all'incontro con il Cuteri allo scopo di ricevere una somma di denaro quanto invece per consegnare a costui i documenti in precedenza da altri sottratti, ricevendo la, mai richiesta, somma di denaro consegnata dalla persona offesa su impulso degli operanti al solo fine di procedere all'arresto in flagranza degli imputati: arresto, peraltro, neppure convalidato nel successivo giudizio direttissimo.Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. La ricorrente non ha in alcun modo partecipato alle condotte da altri poste in essere prima del 07/07/2020, data in cui si reca con il Cuteri alle poste al fine di ricevere il denaro che questi avrebbe dovuto prelevare, fatto contestato al capo C), nella forma del tentativo di estorsione. Ancorchè da iscriversi nell'originaria determinazione estorsiva da altri posta in essere in precedenza, e parzialmente consumata, la condotta del partecipe successivamente intervenuto, ove si sia arrestata prima della soglia della consumazione, non potrà che essere valutata quale ipotesi di tentativo indipendentemente dall'assorbimento dello specifico episodio parziale in un più ampio reato a consumazione progressiva. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prova d'alibi con riferimento al reato di cui al capo D). Assume il ricorrente l'insussistenza di sufficienti elementi per l'affermazione della penale responsabilità in ordine al predetto capo D), atteso che la valutazione obiettiva degli elementi di prova acquisiti agli atti non farebbe convergere sulla sua persona la prova della colpevolezza. In particolare, sarebbe stata immotivatamente sottovalutata la prova dell'alibi, sorretta dall'analisi combinata di prove dichiarative (deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) e scientifiche (tabulati telefonici e telematici), in grado di dimostrare che al momento della commissione del reato e dell'introduzione nell'altrui abitazione [OSCURATO:PERSONA] si trovava in altro luogo. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dichiarativa proveniente dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Non può addivenirsi ad un positivo giudizio di attendibilità di un soggetto le cui dichiarazioni siano alla base dell'impianto accusatorio a carico dell'imputato, allorquando le accuse di quest'ultimo risultino smentite da altri elementi probatori ed attengano ad un fatto centrale e rilevante della vicenda. Ebbene, l'insincerità del Cuteri intorno al presunto accesso all'interno della propria abitazione da parte del ricorrente in un determinato momento e con le modalità specificate dal propalante, non potrà mai esaurire i propri effetti all'interno della valutazione del solo capo D), ma dovrà necessariamente inficiare l'excursus logico- motivazionale sul piano dell'attendibilità della complessiva narrazione dell'intera vicenda che ha visto coinvolto, secondo le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla fonte "contaminata", il ricorrente. Terzo motivo: erronea applicazione dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen.; mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. Come è noto, l'aggravante de qua può risultare integrata solamente laddove si accerti da un lato (; la simultanea presenza di un numero di soggetti non inferiore a due nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, dall'altro che proprio la pluralità di soggetti agenti si sia posta in inequivoco rapporto di derivazione causale con la consumazione del reato, eliminando o riducendo sensibilmente la capacità di autodeterminazione (o di reazione) della vittima. In mancanza di ambedue i menzionati elementi caratterizzanti, ulteriori e diversi rispetto alla compartecipazione di più soggetti nel reato, si potrà rispondere a titolo di concorso eventuale nel reato, ma la condotta non potrà risultare aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. Ciò posto, dalla ricostruzione operata dal Cuteri, si evince che il ricorrente non ha mai partecipato ad azioni aggressive, oppure minatorie, teleologicamente orientate a procurare un ingiusto profitto al presunto "mandante" Bevilacqua. Anche a voler dare credito alle dichiarazioni del Cuteri, il ricorrente si sarebbe limitato in un'unica occasione, collocata temporalmente in data prossima al 05/07/2020 ad un orario imprecisato, ad accompagnare la persona offesa dal Bevilacqua, in tal modo offrendo il proprio contributo causale alla realizzazione del profitto ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] non fa alcuna menzione del fatto che, al momento della consegna del denaro all'interno dell'abitazione del Bevilacqua, fosse presente anche il Cotirlan, circostanza peraltro assai improbabile, tenuto conto che il quel momento il Bevilacqua era agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992). 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Le ragioni di doglianza ivi dedotte sono sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d'appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede. 2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha negato al ricorrente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della "notevole pervicacia dimostrata ... nella pretesa della somma (dimostrata anche dall'incursione in una provata dimora) e l'assenza di qualunque comportamento resipiscente ...".La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento - come avvenuto nella fattispecie - a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1964). 3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. Rileva il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Il motivo non si struttura sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; si limita, invece, a sostenere che le emergenze istruttorie acquisite non sono idonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge (peraltro, nemmeno espressamente dedotto dalla parte), laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Suprema Corte, anche in questo caso, una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa, alternativa e - come tale - non consentita, ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione (si richiamano altresì le considerazioni che si esporranno nel successivo paragrafo 4.2. relativa alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si possono ripetere le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.1. con riferimento all'omologo primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CL 1992). 4.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La ricorrente sostanzialmente assume che, la sua presenza, al pari di quella di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) sarebbe stata meramente occasionale, inespressiva ed inerte, senza svolgimento di un ruolo o di un incarico preciso e, in ogni caso, dalla conversazione intercettata emergerebbe un travisamento della prova perché la proposta di consegnare cento euro sarebbe stata formulata esclusivamente dal Cuteri, senza che [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati consapevoli di presentarsi all'incontro per finalità illecite. Come condivisibilmente riconosciuto dalla Procura generale, la ragione di doglianza è palesemente smentita dalla rievocazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, dalla contestuale presenza presso l'Ufficio postale di Pomezia per prelevare una somma di denaro che la persona offesa avrebbe dovuto versare ai ricorrenti e dalle coazioni per indurre il soggetto passivo a consegnare due banconote da cinquanta euro ciascuna per ottenere la restituzione del cane e di un marsupio contenente documenti ed effetti personali. La Corte territoriale ha fornito al riguardo ampia e congrua motivazione, esprimendo la propria ponderata valutazione all'esito della disamina di plurimi elementi, sorretti da elevata forza probatoria, da cui dedurre l'integrazione del delitto di estorsione, tra cui: a) il contenuto della denuncia-querela; b) le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; c) l'accompagnamento della vittima presso l'Ufficio postale di Pomezia per il prelievo della somma pretesa a saldo; d) le affermazioni confermative della dipendente (impiegata postale) [OSCURATO:PERSONA] che aveva notato la presenza dei ricorrenti ed aveva ricevuto le confidenze della persona offesa sulla reale ragione del prelievo; e) l'individuazione fotografica dei soggetti coinvolti quali partecipanti all'episodio dell'Ufficio postale; f) le informative di polizia giudiziaria; g) il contenuto della conversazione telefonica intercettata che aveva preceduto l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) in cui si faceva riferimento al cane sottratto e alla proposta di pagamento di una somma di denaro ulteriore per evitare contestazioni. Tali elementi, di per sé univoci e concordanti, vanno ulteriormente correlati con il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964) aveva tentato di entrare nell'Ufficio postale e che, in quel preciso contesto spazio-temporale, [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito con l'impiegata postale per ottenere il prelievo della somma reclamata, con ciò dimostrando che le condotte in contestazione non potevano assolutamente conciliarsi con lo svolgimento di un ruolo di meri accompagnatori o di persone inconsapevoli dell'accaduto o dello scopo dell'accesso. Si legge nella sentenza impugnata: "... come risulta dalla denuncia- querela del Cuteri, i due (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1964) hanno ordinato al predetto di ritornare nello stesso punto d'incontro per tornare alle poste, circostanza anche questa non compatibile con il ruolo di persone ignare della vicenda sottostante. La circostanza che il Cuteri abbia riferito circa un contatto con la Polizia, non ancora in essere poiché la denuncia è successiva all'episodio, non fa venir meno l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa poiché si è trattato di un espediente per impedire la consumazione del reato. Quanto all'episodio dell'arresto, la consapevolezza dei due imputati di partecipare a condotta estorsiva si desume dalle stesse modalità del fatto che presupponeva lo scambio di oggetti personali del Cuteri a fronte della dazione di denaro ...". Con queste argomentate conclusioni, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Infondato è il primo motivo. Attingono completamente il merito della decisione le deduzioni afferenti alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alle singole prove raccolte a carico del ricorrente nel corso dell'istruttoria dibattimentale e alla valenza attribuita a ciascuna di esse dai giudici di merito. Con tali censure, la difesa mira a ridiscutere l'intero ordito motivazionale, parcellizzandone le argomentazioni, e già tale modus procedendi non è consentito dinanzi al giudice di legittimità; ma, ancor più, risultano inconsistenti le censure dirette a sconfessare la valenza della ricostruzione operata dalla Corte territoriale laddove esse muovono dal presupposto che non sarebbe stata correttamente valutata la prova d'alibi offerta. In realtà, la Corte territoriale ha congruamente spiegato che "... la presenza del Cotirlan in luogo diverso rispetto all'abitazione del Cuteri in data 8 luglio 2020 sostenuta dal difensore sulla base dell'asserita disponibilità da parte dell'imputato dell'utenza telefonica 3276912449 intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni testimoniali rese da quest'ultima circa la presenza nelle diverse località di [OSCURATO:PERSONA] e Ciampino non è credibile. A eccezione delle dichiarazioni rese dalla donna non vi è alcuna prova che dimostri obiettivamente la disponibilità dell'utenza in via esclusiva da parte del Cotirlan. Le dichiarazioni della Mircica sono evidentemente interessate poiché il Cotirlan è suo figlio. Il biglietto aereo relativo alla nonna del Cotirlan non dimostra la presenza di quest'ultimo all'aeroporto. In ogni caso, anche a voler ritenere l'utenza in uso al Cotirlan, nulla esclude che l'imputato al momento del furto non avesse con sé il telefono [...] quanto alle ulteriori considerazioni ... sul traffico telefonico deve evidenziarsi che gli otto contatti tra l'utenza attribuita dal difensore al Cotirlan e una delle utenze indicate come appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] classe 1992 non consentono di affermare che la prima utenza fosse nella disponibilità esclusiva del Cotirlan né rileva l'assenza di contatti nei giorni dei fatti-reato certamente non indispensabili della realizzazione del furto o della ricezione della somma. In ogni caso, la falsità dell'alibi è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il Cuteri non aveva alcun interesse a coinvolgere un soggetto estraneo alla pretesa estorsiva e a inventare l'episodio del furto nell'abitazione avente ... plurimi riscontri. Lo stesso Cotirlan nell'interrogatorio di garanzia, dopo aver negato i fatti, non ha saputo indicare per quale motivo il Cuteri lo avrebbe chiamato in causa e si è lamentato di minime imprecisioni sull'indicazione del suo nome negli atti per avvalorare uno scambio di persona del tutto inverosimile". Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il sindacato di legittimità, come già precedentemente esposto, non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. E' tale capacità scardinante che, tuttavia, manca nella rappresentazione difensiva, mentre - di contro - il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, e, pertanto, sottratta a ogni sindacato in sede di legittimità. La sentenza impugnata poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente inducenti ad una non consentita rilettura fattuale. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non rivela evidenti illogicità, le critiche all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, in presenza di materiale probatorio del tutto plausibile e correttamente letto ed interpretato: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative o provocare rivalutazioni in fatto sotto l'astratta (perché indimostrata) forma del travisamento delle prove. Invero, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è, infatti, propria del giudice del merito e quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. In presenza di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr., Sez. 6, n. 10642 del 28/09/1992, Runci, Rv. 192157), le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr., Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), anche perché, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che - lo si ribadisce - non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo che denuncia l'illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; v., anche, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la 12 7A2 persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). In ogni caso, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plunmis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Ciò considerato, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la Corte d'appello ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibili le dichiarazioni del Cuteri la cui versione è in ogni caso assistita da plurimi riscontri (v. pagg. 23-27 della sentenza impugnata). 5.3. Infondato è il terzo motivo. Scrivono i giudici di appello: "non vi è dubbio sulla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite poiché in tutti gli episodi di cui ai capi B), C) ed E) erano presenti nel medesimo contesto ... almeno due persone. Tanto è sufficiente per l'integrazione della circostanza aggravante ...". Le valutazioni della Corte territoriale sono del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando altri elementi fattuali (quali la percezione o meno da parte della persona offesa) della presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. Al fine di meglio affrontare il tema in esame, è necessario muovere dalle considerazioni formulate da Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518), e qui di seguito testualmente richiamate. Le Sezioni Unite, chiamate a stabilire «se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e ai momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone» hanno affermato il principio di diritto secondo cui nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Le Sezioni Unite hanno premesso che in ordine alla interpretazione dell'espressione "più persone riunite" si era determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. E, infatti, «secondo un primo indirizzo, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" richiede necessariamente che almeno due persone siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento in cui si realizza l'azione di violenza o minaccia» e, quindi, «secondo tale impostazione, l'aggravante non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi (Sez. 2, n. 6662 del 19/02/1981, Latella, Rv. 149657), ovvero nel caso di interventi successivi di ciascuno dei correi (Sez. 2, n. 8514 del 11/02/1983, Stefanelli, Rv. 160741), ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono"». Secondo altro indirizzo «l'aggravante in discussione sarebbe ravvisabile quando il soggetto passivo abbia avuto la "sensazione" o la "percezione" o la "conoscenza" che l'azione minatoria provenga da parte di più persone, senza che sia necessaria la simultanea presenza delle stesse» di guisa che l'aggravante sarebbe ravvisabile anche quando le minacce siano espresse non contestualmente, ma in tempi e luoghi diversi, da più persone, ovvero da una sola persona anche per conto di altra o di altre, perchè la maggiore intensità della intimidazione si riscontrerebbe anche quando i compartecipi non agiscano simultaneamente, ma separatamente e in tempi diversi in esecuzione del programma criminoso deliberato». Hanno, quindi, evidenziato che il contrasto giurisprudenziale segnalato andava risolto nel senso che «per integrare l'aggravante speciale delle "più persone riunite" nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poichè a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico sistematica». In particolare nel rilevare che secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 preleggi, è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, hanno, poi, osservato che in sè «il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso 14 ,ip luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di ..."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone» ed ancora che «Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione -art. 628 e 629 c.p.- si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante "se la violenza o minaccia è commessa da più persone riunite"; sicchè il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone» ulteriormente evidenziando come «in tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perchè la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limatola, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità». Su queste premesse hanno, pertanto, concluso osservando come «in definitiva, ... la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629, secondo comma, cod. pen., rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede, come è stato autorevolmente osservato, nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non con testualmente, ma da soli in momenti successivi. In tale situazione, infatti, sarà ravvisabile un concorso di persone nel reato, e, eventualmente, l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., nel caso i concorrenti siano cinque o più, ma non l'aggravante delle più persone riunite che, 15 afp come si è detto, ha una ratio del tutto diversa. Si è, quindi, ritenuto che la espressione "più persone riunite" definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui quid pluris rispetto al concorso ex art. 110 cod. pen. è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano presenti». 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), [OSCURATO:PERSONA] (classe 1964), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali; i primi tre s
Sentenza Cassazione n. 49721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris