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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14996/2023

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11042 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - Oggetto: dazi –certificato di origine – revisione dell’accertamento – rimborso - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia nn. 3954/9/2019, 3955 /9/2019 e 3956/9/ 201 9 , depositatein data 14 ottobre 2019 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la revisione della dichiarazione di importazione di merci ed il conseguente rimborso dei maggioridazi doganali versati, avendo prodotto il certificato di origine preferenziale Form A ad essa rilasciato dal fornitore dopo la spedizione; l’Agenzia delle Dogane e dei M o no poli aveva negato il rimborso del maggior dazio versato; la società aveva proposto differenti ricors i avverso idinieghi di rimborso che erano stati accolti dalle Commissioni tributarie provinciali; avverso le sentenze dei giudici di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; le Commissioni tributarie regionali della Lombardia, pronunciando ciascuna in merito ai rispettiviappelli, li hanno accolti, in particolare hanno ritenuto che la mancata produzione del certificato di origine preferenziale Form A al momento della dichiarazione in dogana avrebbe potuto essere superata solo ricorrendo alla pr ocedura della dichiarazione incompleta con rilascio di garanzia, poiché solo in tal modo sarebbe stato consentito all’amministrazione doganale di procedere alla visita fisica della merce;avverso le suddette pronunce la società ha quindi proposto ricorsoper la cassazione, illustrato con successiva memoria e affidato a cinque motivi di censura,cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censuranole sentenz e, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, nn.2), 3) e 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., per avere pronunciato senza avere espresso l’iter logico seguito e, comunque, per avere omesso di pronunciare o per avere reso una motivazione insufficiente; in particolare, parte ricorrente lamenta che nelle sentenze oggetto di censuranon sono individuabili i fatti rilevanti ed il criterio logico seguito per pervenire alla loro valutazione, non sono individuati i motivi di appelloné il percorso argomentativo seguito e, d’altro lato, i giudici del gravame hanno limitato la decisione ai soli profili procedurali; il motivo è infondato; la violazione del disposto di cui all'art. 132, cod. proc. civ., comma secondo, n. 4), che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisionesi fonda ovver o si estrinsec hi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendie così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6; in particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020); nel caso di specie, pur con succinta motivazione, le sentenze censurate consentono di individuare qual era l’oggetto della controversia (diniego del rimborso del dazio pagato in misura ordinaria piuttosto che secondo il regime preferenziale) e la ragione della decisione, sostanzialmente basata sulla considerazione di fondo che, in caso di mancata presentazione del certificato di origine preferenziale Form A al momento della dichiarazione, l’unica procedura da seguire al fine di potere ottenere il rimborso del maggior dazio corrisposto è quella della “dichiarazione incompleta” con rilascio della garanzia, sicché non poteva ritenersi corretta la procedura di revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale attivata dallaricorrente; per ragioni di ordine logico-sistematico si ritiene di dovere esaminare prioritariamente il terzomotivo; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 76, par. 1), lett. a), Reg.

Cee n. 2913/1992, dell’art. 253, Reg.

Cee n. 2454/1993, dell’art. 166, Reg.

UE n. 952/13, dell’art. 145, Reg.

UE n. 2446/15, degli artt. 223 e 224, Reg.

UE n. 2447/15, della Det.

Dirett. dell’Agenzia delle Dogane prot. 158326/RU del 14 dicembre 2020; evidenzia parte ricorrente che la procedura della dichiarazione incompleta, di cui all’art. 76, CDC, non costituisce un obbligo ma solo una facoltà dell’importatore, il quale, nel caso di specie, in sede di sdoganamento, haprudentemente inteso optare per l’assolvimento del daziopieno al momento dell’importazione, riservan d osi di conseguire il beneficio del dazio di favore una volta accertata la sussistenza della certificazione necessaria; il motivo è fondato;ai sensi dell'art. 20 C.D.C., par. 4, nell'ipotesi in cui le merci rientrino in misure tariffarie preferenziali, stabilite dalla Comunità unilateralmente o mediante accordi con taluni Paesi membri, la domanda dell'importatore di applicazione di dette agevolazioni, in luogo dei dazi doganali ordinari, "può essere introdotta a posteriori finchè sussistono le condizioni richieste"; in particolare, qualora il trattamento daziario preferenziale sia applicato a beni immessi in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, la "presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo" deve comunque, ed in ogni caso, essere effettuata (...) "prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali" (art. 256 DAC, par. 2); ne deriva che, con riferimento alla specifica ipotesi dei trattamenti tariffari preferenziali, è eccezionalmente concessa all'importatore, in deroga alla regola generale, la possibilità di esibire la documentazione utile per la concessione del beneficio daziario anche dopo la dichiarazione di importazione dalla quale nasce l'obbligazione doganale; in tal senso, si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza comunitaria, muovendo dalla distinzione tra il certificato di autenticità, volto ad ottenere un trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art. 21 CDC, (fondato sulla natura o la destinazione particolare dei determinati beni), ed il certificato di origine, necessarioper conseguire un trattamento tariffario preferenziale (in ragione dell'origine e della provenienza particolare di un certo tipo di merce); la Corte di Giustizia ha affermato in proposito che, attesa la diversità del ruolo svolto dal certificato di origine rispetto a quello proprio del certificato di autenticità, a differenza di quanto è stabilito per quest'ultimo con riferimento alla concessione del regime tariffario favorevole, la presentazione di un certificato di origine prima dell'immissione in liberapratica della merce cui si riferisce non è una condizione preliminare per l'esistenza del diritto ad un trattamento tariffario preferenziale, sicché i dazi prelevati prima della presentazione di tale certificato di origine non possono essere considerati legittimamente dovuti, ai sensi dell'art. 236 C.D.C., n. 1. (C.

Giust. 27.9.01, C-253/99); posto quanto sopra, ai sensi dell’art. 78 CDC, comma 3:"Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione"; questa Corte (Cass. civ., 21 marzo 2019, n. 7976) ha quindi precisato che la procedura di revisione ex art. 78 C.D.C., può originare da una "incompletezza" relativa agli elementi posti alla base della dichiarazione, sicché i docume nti utili per la concessione del trattamento tariffario privilegiato possono essere esibiti dall'importatore anche dopo l'immissione della merce in libera pratica, finchésussistono le condizioni richieste ex lege; in questo contesto normativo, la procedura della c.d.

"dichiarazione incompleta" ex art. 76 C.D.C., con pagamento del dazio ridotto all'atto dell'importazione, rimane una facoltà del dichiarante che non esclude l'esperibilità della procedura di revisione ex art. 78 C.D.C., qualora si ravvisino delle incompletezze relative agli elementi posti alla base della dichiarazione, quale la mancanza del Form A, attestante l’origine preferenziale della merce e, dunque, il non corretto versamento del dazio nella misura ordinaria piuttosto che in quella di favore;la pronuncia censurata, nell’avere ritenuto che la mancata produzione del certificato di origine preferenziale Form A al momento dell’importazione avrebbe dovuto imporre alla ricorrente, al fine di ottenere il rimborso, di attivare necessariamente la procedura della dichiarazione incompleta di cui all’art. 76 CDC, non è, quindi conforme ai suddetti principi; l’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisiv i ; del qua rto motivo di ricorso, con il qualesi censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 78, CDC e dell’art. 11, d.lgs. n. 374/1990 in materia di revisione dell’accertamento doganale, per avere seguito la tesi dell’amministrazione doganale basata su di un parere della Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle dogane, secondo cui la richiesta di rimborso era illegittima in quanto non occasionale e dimostrativa di una reiterata negligenza; del quinto motivo di ricorso, con il qualesi censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione delle disposizioni che disciplinano il Circuito doganale di controllo; in conclusione, è fondato il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione delle sentenze e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendoi ricorsi originari; ai fini delle spese, vanno compensate quelle relative ai giudizi di merito e la controricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte:accoglie il terzomotivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, cassa le sentenze censurate e,decidendo nel merito , accogli e i ricorsi origi nari ; compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11042 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - Oggetto: dazi –certificato di origine – revisione dell’accertamento – rimborso - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione delle sentenze dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia nn. 3954/9/2019, 3955 /9/2019 e 3956/9/ 201 9 , depositatein data 14 ottobre 2019 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto delle sentenz e impugnat e si evince che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto la revisione della dichiarazione di importazione di merci ed il conseguente rimborso dei maggioridazi doganali versati, avendo prodotto il certificato di origine preferenziale Form A ad essa rilasciato dal fornitore dopo la spedizione; l’Agenzia delle Dogane e dei M o no poli aveva negato il rimborso del maggior dazio versato; la società aveva proposto differenti ricors i avverso idinieghi di rimborso che erano stati accolti dalle Commissioni tributarie provinciali; avverso le sentenze dei giudici di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; le Commissioni tributarie regionali della Lombardia, pronunciando ciascuna in merito ai rispettiviappelli, li hanno accolti, in particolare hanno ritenuto che la mancata produzione del certificato di origine preferenziale Form A al momento della dichiarazione in dogana avrebbe potuto essere superata solo ricorrendo alla pr ocedura della dichiarazione incompleta con rilascio di garanzia, poiché solo in tal modo sarebbe stato consentito all’amministrazione doganale di procedere alla visita fisica della merce;avverso le suddette pronunce la società ha quindi proposto ricorsoper la cassazione, illustrato con successiva memoria e affidato a cinque motivi di censura,cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censuranole sentenz e, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36, nn.2), 3) e 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., per avere pronunciato senza avere espresso l’iter logico seguito e, comunque, per avere omesso di pronunciare o per avere reso una motivazione insufficiente; in particolare, parte ricorrente lamenta che nelle sentenze oggetto di censuranon sono individuabili i fatti rilevanti ed il criterio logico seguito per pervenire alla loro valutazione, non sono individuati i motivi di appelloné il percorso argomentativo seguito e, d’altro lato, i giudici del gravame hanno limitato la decisione ai soli profili procedurali; il motivo è infondato; la violazione del disposto di cui all'art. 132, cod. proc. civ., comma secondo, n. 4), che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisionesi fonda ovver o si estrinsec hi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendie così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6; in particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020); nel caso di specie, pur con succinta motivazione, le sentenze censurate consentono di individuare qual era l’oggetto della controversia (diniego del rimborso del dazio pagato in misura ordinaria piuttosto che secondo il regime preferenziale) e la ragione della decisione, sostanzialmente basata sulla considerazione di fondo che, in caso di mancata presentazione del certificato di origine preferenziale Form A al momento della dichiarazione, l’unica procedura da seguire al fine di potere ottenere il rimborso del maggior dazio corrisposto è quella della “dichiarazione incompleta” con rilascio della garanzia, sicché non poteva ritenersi corretta la procedura di revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale attivata dallaricorrente; per ragioni di ordine logico-sistematico si ritiene di dovere esaminare prioritariamente il terzomotivo; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 76, par. 1), lett. a), Reg. Cee n. 2913/1992, dell’art. 253, Reg. Cee n. 2454/1993, dell’art. 166, Reg. UE n. 952/13, dell’art. 145, Reg. UE n. 2446/15, degli artt. 223 e 224, Reg. UE n. 2447/15, della Det. Dirett. dell’Agenzia delle Dogane prot. 158326/RU del 14 dicembre 2020; evidenzia parte ricorrente che la procedura della dichiarazione incompleta, di cui all’art. 76, CDC, non costituisce un obbligo ma solo una facoltà dell’importatore, il quale, nel caso di specie, in sede di sdoganamento, haprudentemente inteso optare per l’assolvimento del daziopieno al momento dell’importazione, riservan d osi di conseguire il beneficio del dazio di favore una volta accertata la sussistenza della certificazione necessaria; il motivo è fondato;ai sensi dell'art. 20 C.D.C., par. 4, nell'ipotesi in cui le merci rientrino in misure tariffarie preferenziali, stabilite dalla Comunità unilateralmente o mediante accordi con taluni Paesi membri, la domanda dell'importatore di applicazione di dette agevolazioni, in luogo dei dazi doganali ordinari, "può essere introdotta a posteriori finchè sussistono le condizioni richieste"; in particolare, qualora il trattamento daziario preferenziale sia applicato a beni immessi in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, la "presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo" deve comunque, ed in ogni caso, essere effettuata (...) "prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali" (art. 256 DAC, par. 2); ne deriva che, con riferimento alla specifica ipotesi dei trattamenti tariffari preferenziali, è eccezionalmente concessa all'importatore, in deroga alla regola generale, la possibilità di esibire la documentazione utile per la concessione del beneficio daziario anche dopo la dichiarazione di importazione dalla quale nasce l'obbligazione doganale; in tal senso, si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza comunitaria, muovendo dalla distinzione tra il certificato di autenticità, volto ad ottenere un trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art. 21 CDC, (fondato sulla natura o la destinazione particolare dei determinati beni), ed il certificato di origine, necessarioper conseguire un trattamento tariffario preferenziale (in ragione dell'origine e della provenienza particolare di un certo tipo di merce); la Corte di Giustizia ha affermato in proposito che, attesa la diversità del ruolo svolto dal certificato di origine rispetto a quello proprio del certificato di autenticità, a differenza di quanto è stabilito per quest'ultimo con riferimento alla concessione del regime tariffario favorevole, la presentazione di un certificato di origine prima dell'immissione in liberapratica della merce cui si riferisce non è una condizione preliminare per l'esistenza del diritto ad un trattamento tariffario preferenziale, sicché i dazi prelevati prima della presentazione di tale certificato di origine non possono essere considerati legittimamente dovuti, ai sensi dell'art. 236 C.D.C., n. 1. (C. Giust. 27.9.01, C-253/99); posto quanto sopra, ai sensi dell’art. 78 CDC, comma 3:"Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione"; questa Corte (Cass. civ., 21 marzo 2019, n. 7976) ha quindi precisato che la procedura di revisione ex art. 78 C.D.C., può originare da una "incompletezza" relativa agli elementi posti alla base della dichiarazione, sicché i docume nti utili per la concessione del trattamento tariffario privilegiato possono essere esibiti dall'importatore anche dopo l'immissione della merce in libera pratica, finchésussistono le condizioni richieste ex lege; in questo contesto normativo, la procedura della c.d. "dichiarazione incompleta" ex art. 76 C.D.C., con pagamento del dazio ridotto all'atto dell'importazione, rimane una facoltà del dichiarante che non esclude l'esperibilità della procedura di revisione ex art. 78 C.D.C., qualora si ravvisino delle incompletezze relative agli elementi posti alla base della dichiarazione, quale la mancanza del Form A, attestante l’origine preferenziale della merce e, dunque, il non corretto versamento del dazio nella misura ordinaria piuttosto che in quella di favore;la pronuncia censurata, nell’avere ritenuto che la mancata produzione del certificato di origine preferenziale Form A al momento dell’importazione avrebbe dovuto imporre alla ricorrente, al fine di ottenere il rimborso, di attivare necessariamente la procedura della dichiarazione incompleta di cui all’art. 76 CDC, non è, quindi conforme ai suddetti principi; l’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, in particolare: del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisiv i ; del qua rto motivo di ricorso, con il qualesi censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 78, CDC e dell’art. 11, d.lgs. n. 374/1990 in materia di revisione dell’accertamento doganale, per avere seguito la tesi dell’amministrazione doganale basata su di un parere della Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle dogane, secondo cui la richiesta di rimborso era illegittima in quanto non occasionale e dimostrativa di una reiterata negligenza; del quinto motivo di ricorso, con il qualesi censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione delle disposizioni che disciplinano il Circuito doganale di controllo; in conclusione, è fondato il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione delle sentenze e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendoi ricorsi originari; ai fini delle spese, vanno compensate quelle relative ai giudizi di merito e la controricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte:accoglie il terzomotivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti, cassa le sentenze censurate e,decidendo nel merito , accogli e i ricorsi origi nari ; compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente g
Sentenza Cassazione n. 14996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris