CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 17163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11843/2021R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difes e da ll’ Avv. to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliate in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 1 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11843/2021 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 2 di 7 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona , n. 3952/2020 , depositatoin data 4 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Ancona, ha respinto il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dal medesimo MINISTERO. 2. Poiché, infatti, le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto con ricorso in data 30 aprile 2019 il riconoscimento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta, stando al decreto impugnato,nel 1993 -ma secondo gli atti di entrambe le parti con sentenza in data 10 maggio 1985-e chiusa con decreto in data 2 ottobre 2017 (la data del 17 febbraio 2010 indicata nel decreto impugnato appare lapsus calami), il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 4, L. 89/2001. Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, dovendosi ritenere che il regime transitorio di cui all’art. 58 della medesima legge - a mente del qua le le disposizioni della legge modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”- fosse da riferire all’apertura del sub-procedimento di chiusura del fallimento. R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 3 di 7 3. La tesi del MINISTERO è stata disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto -sulla scorta di pronunce di questa Corte- che alla fattispecie fosse da applicare il termine di un anno contemplato dal citato art. 327 c.p.c. nella versione precedente la già richiamata modifica. 4. Proposto ricorso dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col proprio ricorso, il MINISTERO deduce come unicomotivo, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001; 58, L. 69/2009 e 327 c.p.c., riproponendo la tesi per cui, stante l’autonomia del sub-procedimento di chiusura del fallimento, al medesimo dovrebbe trovare applicazione la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., alla sola condizione che lo stesso decreto di chiusura sia adottato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica. Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositato in data 30 aprile 2019, laddove il termine per la proposizione del ricorso medesimo dovrebbe ritenersi scaduto in data 2 aprile 2018. 2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SPAimpugnano la liquidazione delle spese lite operata dalla Corte d’Appello di Ancona, deducendo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. 55/2014. R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 4 di 7 Lamentano le ricorrenti il fatto che la Corte d’Appello -a fronte di un decreto monocratico che aveva liquidato a titolo di equa riparazione la somma di € 18.077,49, oltre accessori-abbia liquidato per le spese di lite la somma di € 500,00 oltre accessori, e cioè in una misura inferiore anche al minimo desumibile dall’art. 4 e dalla Tabella n. 12 del D.M. 55/2014. 2. Il ricorso principale è infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 -Rv. 653385 – 01 ; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 2020e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13350 del 2022). Nella specie, il decreto di chiusura del fallimento -depositato in data 2 ottobre 2017-deve ritenersi divenuto definitivo, non il 2 aprile 2018 (come sostenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), ma tenuto anche conto della sospensione dei termini processuali ex L. 742/1969- il giorno 2 novembre 2019, con la conseguenza che il ricorso depositato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SPAin data 30 aprile 2019 deve ritenersi tempestivo. 3. Fondato è, invece, il ricorso incidentale. Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo -di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 5 di 7 considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabell a 12 allegata al d.m. 10marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818 del2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2,14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazionedelle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (chedetta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa,mentre il d. m . n. 140 del 2012 regola la materia dei compensitra professionista e cliente: Cass. Sez. 2 , 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore dellaprestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso discostamento apprezzabile dai parametri medi(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n . 10343 del 01/06/2020 - Rv. 657887 - 01) , fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza dellepercentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 - Rv. 659827 – 01; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 - Rv. 647179 -01). La liquidazione disposta dalla Corte di Ancona in complessivi € 500,00, opera, invece, senza dare alcunaadeguata motivazione, una globale determinazione deicompensi, in misura notevolmente inferiore R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 6 di 7 a quelli minimi dicui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenuto conto del valore del procedimento ( superiore ad € 18.000,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della specialesemplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014. 4. Da tale constatazione deriva l ’accoglimento d el ricorso incidentale e, sussistendone le condizioni, la controversia può essere decisa nel merito. Assumendo come parametro quello per le controversie di valore superiore ad € 5.200,01, la rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appellodeve in ogni caso avvenire tenendo conto della speciale semplicità dell’affare, applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per giungere alla determinazione della somma che MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è tenuto a corrispondere alle ricorrenti nella misura di € 2.415,00 (€ 540,00 per la fase di studio, € 438,50per la fase introduttiva, € 526,50per la fase istruttoria, € 910,00 per la fase decisionale). 5. Dall’esito del giudizio discende la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione delle spese , liquidate come in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. Respinge il ricorso; in accoglimento del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 2.415,00 la liquidazione delle competenze per il giudizio d'opposizione tenuto si innanzi al Collegio della Corte d'appello di Ancona, in favore di R.G. 11843/2021 - Pagina nr. 7 di 7 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ; condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione in favore delle ricorrenti incidentali delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ; dispone la distrazion