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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45335/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen., afferente al trattamento sanzionatorio, in genere, ed alla mancata concessione delle circostanze generiche, nello specifico, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla decisione impugnata che ha messo in risalto come la gravità della condotta (evasione per commettere un reato di furto nella cui procedura di identificazione aveva fornito false generalità) fosse incompatibile con la possibilità di prevedere che le circostanze attenuanti generiche potessero essere riconosciute con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, in ordine alla quale la Corte territoriale ha ben messo in evidenza i profili che denotavano una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, agli arresti domiciliari per due distinti titoli custodiali afferenti reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen., afferente al trattamento sanzionatorio, in genere, ed alla mancata concessione delle circostanze generiche, nello specifico, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla decisione impugnata che ha messo in risalto come la gravità della condotta (evasione per commettere un reato di furto nella cui procedura di identificazione aveva fornito false generalità) fosse incompatibile con la possibilità di prevedere che le circostanze attenuanti generiche potessero essere riconosciute con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, in ordine alla quale la Corte territoriale ha ben messo in evidenza i profili che denotavano una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, agli arresti domiciliari per due distinti titoli custodiali afferenti reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/20